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Ordinanza

Ordinanza n. 957/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica per euro 1.000,00

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo di euro 1.000,00. Il Ministero ha sostenuto che l’obbligo fosse già stato adempiuto prima della proposizione del ricorso, producendo una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale secondo cui Sogei s.p.a. avrebbe accreditato l’importo nel borsellino elettronico del ricorrente il 31 luglio 2024. Il ricorrente, tuttavia, nel chiedere il passaggio in decisione, si è riportato al ricorso senza confermare l’avvenuto pagamento, implicitamente negandolo.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire una prova idonea dell’effettivo pagamento e della relativa data, poiché la documentazione prodotta dal Ministero non è stata ritenuta sufficiente a superare la mancata conferma del ricorrente. Ha ordinato al Ministero di fornire tale prova e al ricorrente di dichiarare espressamente se il pagamento sia avvenuto e quando, entro il 25 settembre 2026. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza è stato utilizzato per chiedere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione deduce di aver già eseguito il giudicato ma il ricorrente non conferma l’adempimento, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per acquisire prova dell’effettivo pagamento e della sua data.
  • La verifica dell’adempimento di una pronuncia passata in giudicato richiede l’accertamento sia dell’avvenuta esecuzione sia della sua collocazione temporale, anche al fine di stabilire se essa preceda la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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