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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-638/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 novembre 2022. — MCM contro Centrala studiestödsnämnden. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Överklagandenämnden för studiestöd. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Aiuto finanziario per gli studi superiori in un altro Stato membro – Requisito della residenza – Condizione alternativa d’integrazione sociale per gli studenti non residenti – Situazione di uno studente, cittadino dello Stato che concede l’aiuto, che risiede dalla nascita nello Stato in cui svolge i suoi studi. — Causa C-638/20

Giurisprudenza europea62020CJ0638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che il diritto dell’Unione impedisca alla Svezia di subordinare a un requisito di collegamento con lo Stato d’origine il sostegno economico per studi all’estero richiesto dal figlio di un ex lavoratore migrante rientrato in patria. La situazione non rientra nell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, perché la tutela di parità opera rispetto allo Stato ospitante e non rispetto allo Stato d’origine. Neppure l’articolo 45 TFUE è violato, poiché l’effetto dissuasivo prospettato è troppo indiretto e ipotetico per costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Finanziamento degli studi all’estero e requisito di collegamento con lo Stato d’origine per il figlio di un lavoratore migrante rientrato: compatibilità con la libera circolazione dei lavoratori e la parità di trattamento.

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 ostino a una normativa nazionale che subordina l’assegnazione di un aiuto finanziario per studi in un altro Stato membro, al figlio di un lavoratore che ha lasciato lo Stato di impiego per rientrare nel proprio Stato d’origine, alla prova di un collegamento con lo Stato d’origine, quando il figlio ha sempre vissuto nello Stato di lavoro e lo Stato d’origine applica lo stesso requisito anche agli altri cittadini che non soddisfano il requisito di residenza.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 non ostano a che uno Stato membro, in una situazione come quella esaminata, imponga al figlio di un lavoratore rientrato nel proprio Stato d’origine un requisito di collegamento con tale Stato per ottenere un aiuto finanziario per studiare in un altro Stato membro, quando il figlio è sempre vissuto nello Stato in cui il genitore lavorava e il medesimo requisito si applica anche agli altri cittadini non residenti che chiedono il medesimo aiuto. La Corte rileva che l’articolo 7 del regolamento tutela contro discriminazioni nello Stato ospitante e non nello Stato d’origine; inoltre, la misura contestata non è idonea a dissuadere in modo concreto e sufficientemente diretto il lavoratore dall’esercitare la libera circolazione.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011

Finanziamento degli studi all’estero e requisito di collegamento con lo Stato d’origine

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Överklagandenämnden för studiestöd (Svezia) in materia di aiuti finanziari agli studenti, connessa alla libera circolazione dei lavoratori e alla parità di trattamento. Il caso concerne la domanda di un cittadino svedese, residente in Spagna sin dalla nascita, di ottenere un sostegno economico svedese per studiare in Spagna.

Fatti e procedimento principale

MCM aveva chiesto alla Centrala studiestödsnämnden (CSN) un aiuto finanziario per frequentare l’università in Spagna. La CSN ha respinto la domanda perché il richiedente non soddisfaceva il requisito di residenza in Svezia previsto dal diritto nazionale e non rientrava nelle eccezioni previste. La CSN ha inoltre ritenuto che MCM non potesse avvalersi dello status di familiare di un lavoratore migrante, poiché suo padre era rientrato in Svezia e lavorava nuovamente nel proprio Stato d’origine.

Il giudice del rinvio osserva che, secondo la normativa svedese, l’accesso al sostegno per studi post-secondari all’estero è in linea generale subordinato a un requisito di residenza, ma in alcuni casi la CSN ammette deroghe. Per i lavoratori migranti e i loro familiari, la prassi amministrativa svedese esclude il requisito di residenza in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, ma richiede normalmente un collegamento con la società svedese.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede in sostanza se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostino a una normativa che impone, per concedere un aiuto finanziario per studi in un altro Stato membro al figlio di un lavoratore rientrato nello Stato d’origine, un requisito di collegamento con tale Stato, quando:

  • il genitore ha lavorato nello Stato ospitante e poi è tornato nello Stato d’origine;
  • il figlio ha sempre vissuto nello Stato ospitante;
  • lo Stato d’origine applica lo stesso requisito anche agli altri cittadini non residenti che richiedono il medesimo aiuto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • articolo 45 TFUE, sulla libera circolazione dei lavoratori e il divieto di ostacoli;
  • articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 492/2011, relativo alla parità di trattamento e ai vantaggi sociali;
  • articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011, sui figli del lavoratore migrante.

La Corte ricorda inoltre la nozione di vantaggio sociale, che include gli aiuti per il mantenimento e la formazione destinati a consentire studi universitari.

Ragionamento della Corte: articolo 7 del regolamento n. 492/2011

La Corte afferma anzitutto che il beneficio richiesto costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2. Tuttavia, la tutela offerta da tale disposizione si applica alle discriminazioni che il lavoratore migrante e i familiari possono subire nello Stato ospitante.

Nel caso di specie, invece, la pretesa di parità di trattamento è invocata nei confronti delle autorità dello Stato d’origine. Per questo motivo, l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 non è applicabile alla controversia.

Ragionamento della Corte: articolo 45 TFUE

Pur escludendo l’applicabilità dell’articolo 7 del regolamento, la Corte esamina la questione alla luce dell’articolo 45 TFUE, che vieta non solo le discriminazioni dirette, ma anche qualsiasi misura idonea a rendere meno attraente l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori.

La Corte osserva tuttavia che, nel caso concreto, la misura nazionale non è tale da dissuadere in modo concreto il lavoratore dall’esercitare tale libertà, perché il diritto del figlio all’aiuto dipenderebbe da una serie di circostanze future e incerte, tra cui:

  • il fatto che il lavoratore abbia effettivamente un figlio;
  • la scelta del figlio di rimanere nello Stato ospitante;
  • il mancato radicamento del figlio nello Stato d’origine;
  • la decisione del figlio di intraprendere studi post-secondari.

Secondo la Corte, un effetto così indiretto e ipotetico non è sufficiente a integrare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45 TFUE.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 non ostano alla normativa nazionale descritta. Pertanto, uno Stato membro può subordinare il riconoscimento dell’aiuto finanziario a un requisito di collegamento con lo Stato d’origine, nelle condizioni fattuali del caso, senza violare il diritto dell’Unione.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che la parità di trattamento prevista dall’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 opera rispetto allo Stato membro ospitante, mentre l’articolo 45 TFUE vieta solo misure che ostacolino in modo concreto e sufficientemente diretto la libera circolazione dei lavoratori. Un requisito di collegamento imposto al figlio di un lavoratore rientrato nello Stato d’origine, per ottenere un aiuto per studiare in un altro Stato membro, non costituisce di per sé un ostacolo vietato quando il figlio ha sempre vissuto nello Stato ospitante e il requisito si applica in modo generale anche agli altri non residenti.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriparità di trattamentoprestazioni sociali agli studentiistruzione superiorediscriminazione per nazionalità

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