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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-259/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2022. — Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/92 – Fissazione, per il 2021, delle possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione europea e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione – Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche – Articoli da 15 a 17 e 20 nonché articolo 59, secondo comma – Articolo 43, paragrafo 3, TFUE – Sviamento di potere – Principio di leale cooperazione. — Causa C-259/21

Giurisprudenza europea62021CJ0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge il ricorso del Parlamento contro alcune disposizioni del regolamento 2021/92 in materia di pesca. Stabilisce che il Consiglio poteva adottare, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, misure tecniche temporanee e divieti di pesca, anche se i regolamenti di base prevedevano per misure analoghe la via dell’atto delegato della Commissione. Nessuno sviamento di potere né violazione della leale cooperazione sono stati dimostrati.

Ricorso di annullamento contro alcune misure tecniche e divieti di pesca del regolamento (UE) 2021/92: delimitazione tra il potere del Consiglio ex articolo 43, paragrafo 3, TFUE e il potere della Commissione di adottare atti delegati, nonché assenza di sviamento di potere e di violazione della leale cooperazione.

La questione giuridica

Se il Consiglio, adottando gli articoli da 15 a 17, 20 e 59, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/92 sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, abbia: a) sviato il potere aggirando la procedura prevista dai regolamenti di base per l’adozione di misure tecniche tramite atti delegati della Commissione; b) violato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE e l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Principio di diritto

Il Consiglio può, sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, adottare misure tecniche e divieti di pesca anche in materie contemplate da regolamenti di base che prevedono, per analoghe misure, il ricorso ad atti delegati della Commissione, purché agisca entro i limiti della propria competenza, senza eludere il quadro normativo stabilito ex articolo 43, paragrafo 2, TFUE e senza interferire con il potere della Commissione, che resta intatto. Le disposizioni contestate, essendo temporanee e finalizzate a colmare un vuoto normativo in attesa dell’intervento della Commissione, non integrano sviamento di potere né violazione del principio di leale cooperazione; il ricorso va pertanto respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 13, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Articolo 295 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1380/2013
  • Regolamento (UE) 2019/472
  • Regolamento (UE) 2019/1241
  • Regolamento (UE) 2021/92
  • Regolamento delegato (UE) 2021/2324
  • Regolamento (UE) 2022/109
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016

Ricorso di annullamento contro talune misure tecniche del regolamento 2021/92

La Corte di giustizia, Terza Sezione, decide un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dal Parlamento europeo contro il Consiglio in materia di politica comune della pesca. Oggetto del contendere sono gli articoli da 15 a 17, 20 e 59, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/92, adottato per fissare le possibilità di pesca per il 2021.

Fatti e contesto normativo

Il regolamento 2021/92 è stato adottato dal Consiglio sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Le disposizioni impugnate introducevano misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia, oltre a divieti relativi ad alcune specie nelle acque dell’Unione.

Il quadro normativo rilevante comprendeva, tra l’altro:

  • il regolamento n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca;
  • il regolamento 2019/472, relativo a un piano pluriennale per gli stock delle acque occidentali;
  • il regolamento 2019/1241, sulle misure tecniche di conservazione.

Questi regolamenti di base prevedevano specifiche competenze della Commissione per adottare misure tecniche mediante atti delegati, nonché, in caso di grave minaccia, misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri.

Contenuto delle disposizioni controverse

Gli articoli 15, 16 e 17 del regolamento 2021/92 introducevano regole tecniche sulla selettività degli attrezzi da pesca e sulle maglie per determinate zone e tipologie di pesca. L’articolo 20 vietava la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di talune specie in determinate divisioni CIEM. L’articolo 59, secondo comma, prevedeva che gli articoli 15, 16 e 17 si applicassero solo fino all’entrata in vigore di un atto delegato della Commissione adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2019/1241.

Fatti successivi e rilevanza sulla ricevibilità

Dopo la proposizione del ricorso, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2324, che ha modificato il regolamento 2019/1241 per disciplinare le stesse misure tecniche. Inoltre, nel 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento 2022/109 sulle possibilità di pesca per il 2022.

Il Consiglio ha sostenuto che tali atti rendevano il ricorso privo di oggetto. La Corte ha però respinto l’eccezione: ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui ricorsi diretti possono restare ricevibili anche se l’atto è già stato eseguito o non è più applicabile, specie in settori a regolazione annuale come la pesca, per evitare che l’illegittimità si ripeta. Il Parlamento non era inoltre tenuto a dimostrare un autonomo interesse ad agire.

Primo motivo: sviamento di potere e aggiramento della procedura dei regolamenti di base

Il Parlamento sosteneva che il Consiglio avesse eluso la procedura prevista dai regolamenti di base, che attribuiva alla Commissione la competenza ad adottare misure tecniche mediante atti delegati. A suo avviso, il Consiglio non poteva sostituirsi alla Commissione usando l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La Corte ha ricordato che uno sviamento di potere esiste solo se un atto è stato adottato esclusivamente o in modo determinante per fini diversi da quelli per cui il potere è stato conferito, oppure per eludere una procedura specificamente prevista.

Nel merito, la Corte ha affermato che:

  • gli articoli 43, paragrafi 2 e 3, TFUE hanno ambiti distinti ma possono operare separatamente;
  • il Consiglio, quando agisce ex articolo 43, paragrafo 3, TFUE, deve rispettare il quadro giuridico stabilito ex articolo 43, paragrafo 2, TFUE;
  • le misure contestate avevano carattere limitato, temporaneo e settoriale, e non implicavano una scelta politica riservata al legislatore dell’Unione.

Quanto agli articoli 15, 16 e 17, la Corte ha sottolineato che essi perseguivano finalità di conservazione e selettività, erano funzionalmente collegati ai TAC e avevano natura provvisoria, essendo destinati a cessare quando la Commissione avesse adottato un atto delegato. Quanto all’articolo 20, la Corte ha osservato che il divieto di pesca si inseriva nel potere del Consiglio di fissare o escludere possibilità di pesca.

Conclusione: il Consiglio è rimasto nei limiti dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e non ha sviato il potere, poiché ha colmato un vuoto normativo temporaneo in attesa dell’intervento della Commissione.

Rapporto con il potere della Commissione

La Corte ha chiarito che il conferimento alla Commissione, nei regolamenti di base, del potere di adottare misure tecniche mediante atti delegati non impedisce al Consiglio di intervenire ex articolo 43, paragrafo 3, TFUE in una fase intermedia, quando la Commissione non abbia ancora esercitato il proprio potere.

In particolare, l’articolo 59, secondo comma, del regolamento 2021/92 mostrava che il Consiglio intendeva mantenere le misure solo fino all’adozione dell’atto delegato. La Corte ha quindi escluso qualsiasi interferenza con la competenza della Commissione.

Secondo motivo: violazione della leale cooperazione

Il Parlamento sosteneva anche che il Consiglio avesse violato l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio", poiché avrebbe sottratto al Parlamento il controllo sull’adozione di un atto delegato.

La Corte ha respinto il motivo osservando che la leale cooperazione non può modificare le competenze conferite dai Trattati. Poiché il Consiglio aveva agito legittimamente ex articolo 43, paragrafo 3, TFUE, non vi era alcuna violazione del principio di leale cooperazione.

Anche il richiamo al punto 25 dell’accordo interistituzionale è stato respinto: non vi era stata alcuna modifica della base giuridica, perché il regolamento 2021/92 era stato adottato sulla stessa base proposta dalla Commissione, cioè l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Decisione e dispositivo

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Il Parlamento, rimasto soccombente, è stato condannato alle spese; la Commissione ha sopportato le proprie.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE consente al Consiglio di adottare misure relative alla fissazione delle possibilità di pesca e misure funzionalmente connesse, purché non siano richieste scelte politiche proprie del legislatore;
  • la previsione, in altri atti di base, di atti delegati della Commissione non esclude, in via assoluta, un intervento temporaneo del Consiglio per evitare un vuoto normativo;
  • uno sviamento di potere non può essere desunto dalla sola diversità del canale procedurale seguito, ma richiede elementi oggettivi, pertinenti e concordanti;
  • la leale cooperazione non può alterare il riparto di competenze stabilito dai Trattati.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marineatti delegatiriparto delle competenze istituzionaliprincipio di leale cooperazione

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