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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-458/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 novembre 2022. — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Prestazioni mediche nell’ambito delle professioni mediche e paramediche – Servizio utilizzato da una compagnia di assicurazioni per verificare l’esattezza della diagnosi di una malattia grave nonché per ricercare e fornire le migliori cure e trattamenti disponibili all’estero. — Causa C-458/21

Giurisprudenza europea62021CJ0458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso l'esenzione IVA per due categorie di servizi resi da un fornitore specializzato a una compagnia di assicurazioni: la verifica della diagnosi di una malattia grave dell'assicurato e l'organizzazione delle cure sanitarie all'estero. Pur richiedendo competenze mediche, tali prestazioni perseguono principalmente una finalità periziale o amministrativa, non terapeutica. La sentenza conferma l'interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA in materia sanitaria.

IVA e esenzione per prestazioni mediche: esclusione dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE dei servizi resi a una compagnia assicurativa per verifica diagnostica e organizzazione di cure all'estero

La questione giuridica

Si chiedeva se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che rientrano nell'esenzione IVA i servizi utilizzati da una compagnia di assicurazioni per: verificare l'esattezza della diagnosi di una malattia grave dell'assicurato; ricercare i migliori trattamenti disponibili all'estero; e organizzare/fornire le cure sanitarie all'estero quando coperte dalla polizza e richieste dall'assicurato.

Principio di diritto

L'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE si applica solo alle prestazioni che hanno come scopo principale la tutela, il mantenimento o il ripristino della salute del paziente e che sono effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche; non vi rientrano i servizi resi a favore di una compagnia assicurativa che consistono, da un lato, nel riesame e nella verifica diagnostica per accertare il diritto all'indennizzo o alla copertura contrattuale e, dall'altro, nell'organizzazione logistica e amministrativa delle cure all'estero, poiché tali attività hanno finalità periziali o amministrative e solo effetti terapeutici indiretti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE
  • Legge ungherese n. CXXVII del 2007 sull'imposta sul valore aggiunto, articolo 85, paragrafo 1, lettere b) e c)

Esenzione IVA per servizi medici resi a una compagnia assicurativa

La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Kúria ungherese, riguarda la portata dell'esenzione IVA prevista per le "prestazioni mediche" dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE. La controversia nasce da servizi forniti a una compagnia di assicurazioni nell'ambito di un prodotto di assicurazione malattia che prevedeva verifiche diagnostiche e organizzazione di cure all'estero.

Fatti e procedimento principale

La CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. commercializzava dal 2012 un'assicurazione malattia che garantiva, al ricorrere di determinate condizioni, cure all'estero per cinque malattie gravi. Per l'esecuzione del contratto, la compagnia aveva affidato a Best Doctors España SAU due tipi di prestazioni:

  • il servizio IC, consistente nel riesame da parte di medici delle informazioni cliniche dell'assicurato per verificare se la diagnosi iniziale fosse corretta e se l'assicurato avesse diritto alla copertura;
  • il servizio FBC, consistente nell'organizzazione delle formalità relative alle cure all'estero, inclusi appuntamenti, trattamento, sistemazione, viaggio, assistenza alla clientela, verifica dell'adeguatezza del trattamento e gestione dei pagamenti e dei rimborsi.

L'amministrazione fiscale ungherese ha ritenuto tali servizi imponibili ai fini IVA, irrogando imposta, sanzioni e interessi. Dopo il contenzioso amministrativo e giurisdizionale, la Kúria ha rimesso la questione alla Corte di giustizia.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA consenta l'esenzione per servizi utilizzati da un assicuratore e diretti a:

  • verificare l'esattezza della diagnosi di una malattia grave;
  • individuare le migliori cure disponibili all'estero;
  • organizzare e fornire il trattamento medico all'estero, se coperto dalla polizza e richiesto dall'assicurato.

Normativa rilevante e metodo interpretativo

La Corte richiama innanzitutto l'articolo 131 della direttiva IVA e il principio per cui le esenzioni del titolo IX devono essere interpretate restrittivamente, poiché derogano alla regola generale di imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi a titolo oneroso. Tuttavia, tale interpretazione restrittiva non può svuotare di effetto le esenzioni né contraddire il principio di neutralità fiscale.

Quanto all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), la Corte ribadisce che la nozione di "prestazioni mediche" è autonoma del diritto dell'Unione e comprende le prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, curare e, per quanto possibile, guarire malattie o problemi di salute. È lo scopo principale della prestazione a determinarne l'esenzione: devono quindi essere incluse anche le attività finalizzate alla tutela, al mantenimento o al ripristino della salute.

Ragionamento della Corte: il servizio IC

Per il servizio IC, la Corte osserva che esso consiste nel riesame medico della documentazione dell'assicurato per verificare la correttezza della diagnosi e stabilire se sussista il diritto alle prestazioni contrattuali. Richiamando la giurisprudenza su perizie e consulenze mediche, la Corte afferma che una prestazione di questo tipo non ha come scopo principale la tutela della salute della persona esaminata, ma piuttosto il soddisfacimento di una condizione contrattuale o legale utile a un terzo per assumere una decisione con effetti giuridici.

Anche se il servizio può richiedere competenze mediche, esami complementari o il coinvolgimento di esperti stranieri, la sua finalità resta periziale. Le eventuali implicazioni terapeutiche sono soltanto indirette. Per questo motivo il servizio IC non costituisce una "prestazione medica" ai sensi della direttiva IVA.

Ragionamento della Corte: il servizio FBC

Quanto al servizio FBC, la Corte rileva che esso comprende attività di organizzazione e assistenza logistica: fissazione di appuntamenti, organizzazione del trattamento, del viaggio e dell'alloggio, assistenza alla clientela, verifica dell'adeguatezza del trattamento e gestione dei pagamenti e dei rimborsi.

La Corte ritiene che tali attività abbiano natura sostanzialmente amministrativa e non perseguano direttamente la tutela, il mantenimento o il ripristino della salute del paziente. Di conseguenza, anche il servizio FBC non rientra nella nozione di "prestazioni mediche" e non può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c).

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che prestazioni consistenti nel verificare l'esattezza della diagnosi di una malattia grave dell'assicurato, al fine di individuare le migliori cure disponibili in vista della guarigione, e nel provvedere, se il rischio è coperto dalla polizza e l'assicurato lo richiede, a fornire il trattamento medico all'estero, non rientrano nell'esenzione IVA.

Principio affermato

Il principio di diritto è che le prestazioni sanitarie o para-sanitarie sono esenti solo quando il loro scopo principale è terapeutico in senso proprio; restano imponibili i servizi di perizia, verifica diagnostica per finalità contrattuali e organizzazione amministrativa delle cure, anche se resi da soggetti dotati di competenze mediche e anche se possono incidere indirettamente sulla salute dell'assicurato.

Rilievo pratico

Per gli operatori fiscali e assicurativi, la sentenza segnala che l'esenzione IVA non si estende ai servizi accessori o preparatori alle cure, quando la loro funzione economico-giuridica è quella di accertare il diritto alla prestazione assicurativa o di coordinare la logistica del trattamento. Occorre quindi distinguere con attenzione tra prestazione medica in senso stretto e servizi di supporto medico-amministrativo.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliprestazioni medicheassicurazioni malattiaservizi sanitari all'estero

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