Corte di giustizia, Sentenza C-358/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022. — Tilman SA contro Unilever Supply Chain Company AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Clausola attributiva di competenza – Requisiti di forma – Clausola contenuta nelle condizioni generali – Condizioni generali che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento ipertestuale indicato in un contratto stipulato per iscritto – Consenso delle parti. — Causa C-358/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che, in ambito Lugano II, una clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni generali può essere validamente accettata anche senza un click esplicito su una casella online. È sufficiente che il contratto scritto rinvii in modo espresso a condizioni generali accessibili tramite hyperlink, consultabili, scaricabili e stampabili prima della firma. La decisione valorizza l’autonomia contrattuale e l’evoluzione delle modalità elettroniche di conclusione dei contratti tra imprese.
Validità di una clausola attributiva di competenza inserita nelle condizioni generali richiamate da un contratto scritto tramite collegamento ipertestuale a un sito Internet, senza spunta di una casella di accettazione
La questione giuridica
Se l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II richieda, per la validità di una clausola attributiva di competenza contenuta in condizioni generali richiamate in un contratto scritto tramite link ipertestuale a un sito Internet, che la parte cui la clausola è opposta sia stata specificamente invitata ad accettarle selezionando una casella sul sito; e, più in generale, se il riferimento alle condizioni generali tramite hyperlink e la possibilità di consultarle, scaricarle e stamparle soddisfino il requisito del consenso e della forma scritta.
Principio di diritto
L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II non osta alla validità di una clausola attributiva di competenza inserita nelle condizioni generali richiamate espressamente da un contratto concluso per iscritto mediante link ipertestuale a un sito Internet, purché il collegamento consenta, prima della firma del contratto, di conoscere, scaricare e stampare tali condizioni; non è necessario che la parte sia stata formalmente invitata a manifestare l’accettazione spuntando una casella sul sito, essendo sufficiente che il consenso sia desumibile dal contratto firmato e dall’effettiva accessibilità delle condizioni generali.
Norme richiamate
- Convenzione di Lugano II, articolo 23, paragrafi 1 e 2
- Convenzione di Lugano II, articolo 64, paragrafi 1 e 2
- Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione di Lugano II, articolo 1, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 44/2001, articolo 23, paragrafi 1 e 2
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 25, paragrafi 1 e 2
- Accordo di recesso, articoli 67, 126 e 127
- Articolo 267 TFUE
Validità della clausola attributiva di competenza richiamata tramite hyperlink nelle condizioni generali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Belgio) nell’ambito di una controversia commerciale tra due società, in cui era discusso se una clausola di foro esclusivo inserita nelle condizioni generali, richiamate da un contratto scritto tramite collegamento ipertestuale, fosse validamente opponibile ai sensi della Convenzione di Lugano II.
Fatti e procedimento principale
Tilman SA, società belga, aveva stipulato con Unilever Supply Chain Company AG, società svizzera, un contratto per attività di imballaggio e confezionamento. Il contratto del 6 gennaio 2011 prevedeva che, in mancanza di altre clausole, il rapporto fosse disciplinato dalle condizioni generali di acquisto di Unilever, accessibili tramite link ipertestuale. In tali condizioni era inserita una clausola che attribuiva competenza esclusiva ai giudici inglesi.
A seguito di una controversia sul pagamento di fatture, Tilman agiva davanti ai giudici belgi. Unilever eccepiva l’incompetenza del giudice belga invocando la clausola di foro. La cour d’appel de Liège accolse l’eccezione. In cassazione, Tilman contestava la validità della clausola, sostenendo che non vi fosse un consenso effettivo, poiché non era stata invitata a spuntare una casella di accettazione sul sito Internet.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II sia soddisfatto quando:
- la clausola di foro è contenuta in condizioni generali richiamate da un contratto scritto tramite hyperlink;
- il sito consente di consultare, scaricare e stampare le condizioni;
- la parte non è stata invitata ad accettarle mediante selezione di una casella online.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II;
- l’articolo 64 della medesima convenzione;
- il protocollo n. 2 sull’interpretazione uniforme;
- le disposizioni corrispondenti del regolamento Bruxelles I e del regolamento Bruxelles I bis;
- gli articoli 67, 126 e 127 dell’accordo di recesso, per chiarire la rilevanza temporale della Convenzione di Lugano II e del diritto UE.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce innanzitutto che le clausole attributive di competenza devono essere interpretate restrittivamente, poiché derogano sia al foro generale del convenuto sia ai fori speciali. Tuttavia, il loro scopo è quello di dare effetto all’autonomia negoziale delle parti, purché il consenso sia effettivo e provato in modo chiaro e preciso.
Richiamando la propria giurisprudenza su Convenzione di Bruxelles, regolamento Bruxelles I e regolamento Bruxelles I bis, la Corte afferma che il requisito formale può dirsi rispettato anche quando il contratto scritto rinvia espressamente a condizioni generali non allegate materialmente, purché:
- il rinvio sia espresso e verificabile con normale diligenza;
- le condizioni generali contenenti la clausola siano state effettivamente comunicate all’altra parte.
Nel caso delle comunicazioni elettroniche, la giurisprudenza già ammette che la possibilità di salvare e stampare il testo prima della conclusione del contratto è sufficiente per soddisfare l’esigenza della forma scritta. Perciò, il rinvio a un sito Internet tramite hyperlink, che consenta l’accesso alle condizioni generali prima della firma, equivale a una comunicazione idonea a provare il consenso. La Corte precisa che l’assenza di una casella di accettazione non incide sulla validità della clausola, se l’accettazione avviene con la firma del contratto scritto e il rinvio alle condizioni è espresso.
La Corte osserva inoltre che, trattandosi di rapporti commerciali tra imprese, non vengono in rilievo le esigenze di protezione del consumatore. A titolo ulteriore, ricorda che la Convenzione di Lugano II consente anche la validità delle clausole stipulate secondo pratiche concordate tra le parti o usi del commercio internazionale, ove pertinenti.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Lugano II deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza è validamente stipulata quando è contenuta nelle condizioni generali richiamate da un contratto scritto mediante indicazione di un link ipertestuale a un sito Internet, il cui accesso consente, prima della firma, di conoscere, scaricare e stampare tali condizioni. Non è necessario che la parte sia stata formalmente invitata ad accettarle spuntando una casella sul sito.
Implicazioni operative
Per i professionisti, la decisione conferma che, nei contratti B2B internazionali soggetti alla Convenzione di Lugano II, la clausola di foro esclusivo può risultare efficace anche in presenza di rinvio digitale alle condizioni generali, se il richiamo è espresso e l’accesso al testo è reale e preventivo. Resta essenziale verificare, in concreto, la tracciabilità del rinvio e l’effettiva possibilità di consultazione del testo prima della firma.
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