Corte di giustizia, Sentenza C-296/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2022. — Causa promossa da A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco – Direttiva 91/477/CEE – Allegato I, parte III – Norme e tecniche di disattivazione – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 – Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco – Articolo 3 – Organismo di verifica riconosciuto da un’autorità nazionale – Rilascio di un certificato di disattivazione – Organismo che non rientra nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea – Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione europea – Articolo 7 – Riconoscimento reciproco. — Causa C-296/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il regime di verifica e certificazione delle armi da fuoco disattivate trasferite tra Stati membri. Ha affermato che un soggetto privato può svolgere il ruolo di organismo di verifica, ma solo se la sua designazione è stata notificata e resa visibile nell’elenco della Commissione. Ha inoltre precisato che il certificato di disattivazione rilasciato da un organismo di verifica deve, in linea di principio, essere riconosciuto nello Stato membro di destinazione, salvo controllo sommario in caso di evidente non conformità alle prescrizioni UE.
Riconoscimento, nel trasferimento intra-UE di armi da fuoco disattivate, dei certificati rilasciati da un organismo di verifica privato e valore dell’iscrizione nell’elenco pubblicato dalla Commissione.
La questione giuridica
Se, ai fini della direttiva 91/477/CEE e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, una persona giuridica di diritto privato possa essere qualificata come "organismo di verifica" anche se non figura nell’elenco pubblicato dalla Commissione; se l’iscrizione in tale elenco abbia natura costitutiva o solo informativa; e se lo Stato membro di destinazione debba riconoscere il certificato di disattivazione rilasciato in un altro Stato membro, salvo verifica sommaria di manifesta non conformità.
Principio di diritto
Una persona giuridica di diritto privato può essere un "organismo di verifica" ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 solo se designata dallo Stato membro e inserita nell’elenco pubblicato dalla Commissione; l’iscrizione in tale elenco è un requisito formale necessario ai fini del riconoscimento. Il certificato di disattivazione rilasciato da un organismo di verifica deve essere riconosciuto dallo Stato membro di destinazione, ma tale riconoscimento non è assoluto: può essere negato se, a seguito di un esame sommario dell’arma, risulti che il certificato non soddisfa manifestamente le prescrizioni del regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 91/477/CEE
- Direttiva 2008/51/CE
- Direttiva (UE) 2021/555
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403
- Direttiva (UE) 2015/1535
Riconoscimento dei certificati di disattivazione nel trasferimento intra-UE di armi da fuoco
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema finlandese) in un procedimento promosso da A contro la polizia finlandese, che aveva rifiutato di riconoscere certificati di disattivazione rilasciati in Austria per tre fucili d’assalto trasferiti in Finlandia.
Fatti e procedimento principale
A, operatore nel commercio di articoli militari storici, aveva trasferito le armi dall’Austria in Finlandia e le aveva presentate alla polizia con certificati di disattivazione rilasciati dalla società privata B. La polizia di Helsinki aveva sequestrato le armi ritenendo che la disattivazione non rispettasse le specifiche tecniche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 e che, in mancanza di un certificato valido, le armi dovessero considerarsi ancora soggette a licenza.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama la direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, in particolare l’allegato I, parte III, sulla disattivazione delle armi da fuoco, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, in particolare gli articoli 2, 3, 6, 7 e 8. L’articolo 3 disciplina la designazione dell’"organismo di verifica", la pubblicazione dell’elenco da parte della Commissione e il rilascio del certificato di disattivazione; l’articolo 7 regola il trasferimento e il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri.
Prima questione: natura dell’organismo di verifica
La Corte osserva che le nozioni di "autorità competente" e "organismo di verifica" non sono definite dal diritto dell’Unione né rinviano al diritto nazionale, e vanno quindi interpretate come nozioni autonome. In base al loro significato, al contesto e agli obiettivi della disciplina, tali nozioni possono comprendere anche enti privati, compresa una società commerciale, purché lo Stato membro ne abbia effettuato la designazione e vi sia un controllo effettivo e rigoroso da parte delle autorità pubbliche competenti.
Valore dell’elenco pubblicato dalla Commissione
La Corte afferma che l’iscrizione nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, non è un elemento meramente accessorio: costituisce un requisito formale necessario affinché il soggetto designato sia considerato organismo di verifica ai fini del regolamento. Le mere attestazioni provenienti da un’autorità nazionale, se il soggetto non figura nell’elenco, non bastano a dimostrarne la qualità di organismo di verifica.
Seconda questione: riconoscimento del certificato di disattivazione
Quanto al riconoscimento reciproco, la Corte precisa che l’articolo 7, paragrafo 2, impone agli Stati membri di riconoscere i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro solo se conformi alle prescrizioni del regolamento. Il riconoscimento, quindi, non è automatico né incondizionato. Il controllo dello Stato di destinazione può includere un esame sommario dell’arma e del certificato: se emerge che il certificato non soddisfa manifestamente le prescrizioni del regolamento, le autorità possono rifiutare il riconoscimento.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- una persona giuridica privata può rientrare nella nozione di organismo di verifica solo se compare nell’elenco pubblicato dalla Commissione;
- il certificato di disattivazione rilasciato da un organismo di verifica deve essere riconosciuto dallo Stato membro di destinazione, salvo manifesta non conformità emersa in un esame sommario.
Implicazioni pratiche
La decisione è rilevante per operatori del settore armiero, collezionisti e autorità di pubblica sicurezza. Conferma che, nei trasferimenti intra-UE di armi disattivate, la circolazione è facilitata ma sottoposta a un sistema rigoroso di designazione, pubblicità e controllo, finalizzato a prevenire la riattivazione di armi non correttamente neutralizzate.
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