Cassazione Penale, Ordinanza n. 24190/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe erroneamente negato il bilanciamento favorevole e la diminuzione di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla graduazione della pena, sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sul giudizio di bilanciamento con le aggravanti investisse apprezzamenti discrezionali riservati al giudice di merito e quindi non censurabili in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali non dedotti o comunque non ravvisabili. Ha inoltre considerato congrua la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità valorizzando il non esiguo valore della refurtiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti per la graduazione sanzionatoria.
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando il valore della refurtiva non sia esiguo.
Massime di principio
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- L'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittima quando il giudice valorizzi, con motivazione non illogica, il valore non esiguo del bene sottratto.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della graduazione della pena quando la censura si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del bilanciamento già compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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