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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2026, n. 151

Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102.

Normativa italiana26G00161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce l’attività florovivaistica e la filiera del settore, istituisce organi di coordinamento e programmazione, prevede un Piano nazionale quinquennale, rilevazioni statistiche ISMEA e misure per logistica, riconversione strutture, formazione e marchi. Diverse misure hanno decorrenze e scadenze tra il 2026 e il 2029.

Disciplina della filiera florovivaistica

Disciplina della filiera florovivaistica

Il provvedimento introduce una cornice organica per il settore florovivaistico, definendone attività, soggetti della filiera, strumenti di programmazione e interventi di sostegno. Prevede inoltre misure organizzative, formative, statistiche ed economiche per valorizzare produzione, commercializzazione e sviluppo territoriale.

Definizione dell’attività agricola florovivaistica

L’attività florovivaistica è qualificata come attività agricola esercitata dall’imprenditore agricolo, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione di vegetali in vivaio, serra o altre strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle piante.

Rientrano nella nozione:

  • la floricoltura e la produzione di fiori, foglie, fronde e piante ornamentali in vaso;
  • la produzione di semi, bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione;
  • il vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, forestale e orticolo.

Sono considerate connesse, se svolte nei limiti dell’art. 2135 c.c. o, per le cooperative agricole, nei limiti dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 228/2001:

  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
  • lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora;
  • operazioni colturali per cura e manutenzione del verde pubblico e privato.

Restano ferme le disposizioni e i divieti richiamati dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di canapa.

Articolazione della filiera e definizioni di verde pensile e verde verticale

La filiera florovivaistica comprende:

  • costitutori di varietà vegetali e cloni;
  • imprenditori agricoli florovivaistici;
  • distributori al dettaglio e all’ingrosso;
  • operatori del verde, inclusi giardinieri, arboricoltori, manutentori e operatori del verde tecnico;
  • soggetti di supporto alla filiera, come produttori di vasi, terricci, fertilizzanti, strumenti, impianti e materiali di confezionamento;
  • operatori della filiera vivaistica forestale.

Sono inoltre definite:

  • il verde pensile, realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo, come tetti e terrazze;
  • il verde verticale, relativo al rinverdimento di facciate verticali.

Centri per il giardinaggio

I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico, con punti vendita, organizzate e gestite da imprenditori agricoli per produrre e vendere al dettaglio prodotti vegetali, anche tramite serre e vivai, nonché per fornire beni e servizi connessi all’attività agricola.

Gli imprenditori agricoli florovivaistici e le cooperative che rispettano i requisiti del d.lgs. 228/2001 mantengono la qualifica agricola se vendono al dettaglio prevalentemente produzione propria o dei soci conferitori, a condizione che la fornitura di beni e servizi connessi resti nei limiti dell’art. 2135, terzo comma, c.c. Restano applicabili le disposizioni fiscali vigenti, anche ai fini IVA.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un decreto ministeriale individua le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi vendibili nei centri.

Figure professionali del settore

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, un decreto interministeriale definisce e armonizza le figure professionali del settore florovivaistico, includendo chi opera nel verde urbano e periurbano e nei parchi e giardini storici, anche in coerenza con l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Formazione e valorizzazione delle competenze

Gli ITS Academy possono avvalersi di esperti e ricercatori con comprovata esperienza nel florovivaismo, anche tramite enti specializzati individuati dal Ministero, per progettare percorsi formativi coerenti con l’area tecnologica “Sistema Agroalimentare”.

Le università possono promuovere master e corsi di perfezionamento dedicati alla filiera florovivaistica, anche in collaborazione con imprese ed enti specializzati, nei limiti delle risorse disponibili.

Contratti di coltivazione e appalti pubblici

Il contratto di coltivazione florovivaistica è quello con cui l’imprenditore agricolo florovivaistico cura e sviluppa i prodotti vegetali per l’intero ciclo biologico, o per una fase necessaria, secondo le indicazioni del committente, cedendo poi il prodotto al termine del ciclo.

Per la loro particolare natura, la conclusione di accordi quadro aventi ad oggetto tali contratti rientra tra i casi eccezionali dell’art. 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici. La durata degli accordi quadro non può superare 7 anni. È titolo preferenziale la presentazione di progetti di verde urbano con piano di manutenzione orientato alla multifunzionalità delle aree verdi.

Misure per logistica, mercati e distribuzione

È autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2027 per adeguare i mercati all’ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per stoccaggio, movimentazione e distribuzione dei prodotti vegetali.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, un decreto del direttore generale competente, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e previo parere della Conferenza unificata, individua:

  • i mercati all’ingrosso da trasformare in piattaforme logistiche;
  • i criteri di adeguamento delle strutture;
  • la ripartizione dei fondi tra i soggetti gestori.

La copertura finanziaria avviene mediante riduzione di corrispondenti proiezioni del fondo speciale di conto capitale.

Riconversione delle strutture produttive

Entro 180 giorni dall’adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, è adottato un Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, volto a contrastare il degrado del patrimonio serricolo e favorire il riuso efficiente delle strutture, anche per fini agroenergetici.

Il Piano definisce criteri e modalità operative per:

  • riconversione delle strutture produttive;
  • riqualificazione;
  • riutilizzo;
  • efficientamento energetico.

Premialità nei programmi di sviluppo rurale

Le regioni e le province autonome possono prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nell’ambito della programmazione regionale dello sviluppo rurale, nel rispetto del Piano nazionale del settore florovivaistico e dei principi della PAC.

Ufficio per la filiera del florovivaismo

Il Ministero dell’agricoltura è autorizzato ad assumere una unità dirigenziale di livello non generale, tramite concorso, scorrimento di graduatorie o mobilità, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.

Con decreto ministeriale è istituito, nell’ambito degli uffici dirigenziali generali, l’Ufficio per la filiera del florovivaismo e ne è definita l’articolazione dei compiti.

Gli oneri sono quantificati in 95.117 euro per il 2026 e in 190.233 euro annui dal 2027, coperti mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge 4 luglio 2024, n. 102.

Tavolo tecnico di filiera

È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, con funzioni consultive e di supporto all’elaborazione e attuazione degli indirizzi di filiera e delle politiche di settore. Il Tavolo redige il Piano nazionale del settore florovivaistico.

Compiti principali:

  • redigere il Piano nazionale;
  • esprimere pareri sulle specie oggetto di rilevazione statistica;
  • analizzare i dati ISMEA e formulare osservazioni;
  • elaborare un report annuale sul settore entro il 30 settembre di ogni anno;
  • formulare proposte sulla qualità dei marchi nazionali.

I componenti sono nominati con decreto del direttore generale competente, durano 3 anni e possono essere confermati al massimo due volte. Il Tavolo si articola in due sezioni, per il comparto floricolo e quello vivaistico, con composizione rappresentativa di amministrazioni, enti pubblici, organizzazioni professionali, regioni, comuni, artigianato e sindacati.

La partecipazione è gratuita, senza compensi o rimborsi.

Piano nazionale del settore florovivaistico

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore, con decreto ministeriale di concerto con il Ministero dell’ambiente e previa intesa in Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico del settore.

Il Piano ha durata quinquennale ed è articolato in due sezioni per distinguere le esigenze delle produzioni floricole e vivaistiche, nel rispetto dei divieti della legge 2 dicembre 2016, n. 242. Esso fornisce indirizzi a regioni e province autonome.

Tra le azioni indicate figurano:

  • ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica per ottimizzare i fattori produttivi e promuovere coltivazioni sostenibili;
  • strategie per il verde urbano e la realizzazione di aree verdi e foreste urbane/periurbane, con riduzione delle superfici impermeabilizzate;
  • innovazione varietale e miglioramento genetico per materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria.

Per l’attuazione sono autorizzati:

  • 3,5 milioni di euro per il 2027;
  • 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

Le risorse sono ripartite tra le Regioni con il medesimo decreto di approvazione del Piano, che disciplina anche revoche e modalità di utilizzo.

Sistema statistico di rilevazione dei dati

A decorrere dal 1° gennaio 2027, ISMEA predispone e gestisce un sistema annuale di rilevazione dei dati statistici del settore florovivaistico, a supporto della programmazione, dell’indirizzo e del monitoraggio delle politiche di filiera.

Un decreto direttoriale, previa consultazione di ISMEA e del Tavolo tecnico, definisce il numero e l’elenco delle specie oggetto di rilevazione.

Per ciascuna specie sono rilevati:

  • la quantità prodotta, espressa in unità standardizzate;
  • i prezzi medi di mercato nazionale all’origine e all’ingresso;
  • dati e informazioni sui principali mercati internazionali.

ISMEA raccoglie, elabora e aggrega i dati nel rispetto della normativa privacy e li trasmette annualmente al Tavolo entro il 30 giugno.

Marchi e qualità delle produzioni

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, il Ministero dispone una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico. Sulla base degli esiti, sentito il Tavolo, valuta la richiesta di registrazione di un marchio unico per garantire origine, qualità e tracciabilità dei prodotti, secondo il codice della proprietà industriale e la normativa UE e internazionale vigente.

Materiali forestali di moltiplicazione e filiera vivaistica forestale

Gli organismi ufficiali e le autorità territoriali possono raccogliere e produrre materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali, purché certificati secondo il d.lgs. 386/2003.

Ai fini della norma, per “fini forestali” si intendono, oltre alle attività del testo unico foreste:

  • arboricoltura da legno e da biomasse;
  • ripristino e restauro di aree degradate;
  • creazione di boschi urbani e periurbani;
  • ripristino di zone umide, torbiere ed ecosistemi costieri;
  • attività utili alla fornitura di servizi ecosistemici.

Per sviluppare un sistema vivaistico forestale certificato, tali soggetti possono cedere a titolo oneroso il postime certificato a operatori privati iscritti al RUOP nella sezione vivaismo forestale e muniti di licenza ex art. 4 d.lgs. 386/2003, per le successive fasi di coltivazione e commercializzazione.

Messa a dimora di alberi e piccoli comuni

Le regioni possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni, per incentivare le filiere produttive forestali e ornamentali.

Gli interventi mirano ad aumentare:

  • boschi urbani e periurbani, soprattutto in aree soggette a dissesto idrogeologico o a lotta obbligatoria contro organismi nocivi;
  • aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza con il Piano nazionale di ripristino attuativo del regolamento (UE) 2024/1991.

La scelta delle specie deve privilegiare le autoctone; il materiale forestale di propagazione deve essere conforme al d.lgs. 386/2003. Per comuni di piccole dimensioni si applica la definizione richiamata dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Agevolazioni per terreni pubblici destinati alla forestazione

Regioni ed enti locali possono concedere o dare in affitto terreni di proprietà pubblica a condizioni tecniche e contrattuali agevolate a operatori della filiera vivaistica, per attività di forestazione e per la produzione di specie forestali e materiali forestali di moltiplicazione certificati.

Le misure devono essere adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni individuano con proprio provvedimento:

  • tipologia dei terreni;
  • corrispettivo;
  • durata della concessione o dell’affitto;
  • eventuali criteri preferenziali.

Può essere prevista anche la possibilità di pagare il canone, in tutto o in parte, tramite trasferimento periodico di materiale forestale certificato di valore equivalente.

Clausole di salvaguardia e coordinamento con il diritto vigente

Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti e le norme di attuazione.

Restano ferme le norme di attuazione del diritto UE in materia di:

  • produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
  • organismi nocivi;
  • prodotti sementieri;
  • foreste e filiere forestali.

Il decreto si applica inoltre nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Invarianza finanziaria

Salvo gli interventi espressamente finanziati dagli articoli 8, 11 e 13, le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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