DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2026, n. 128
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica in modo ampio il regime sanzionatorio del Testo unico della finanza, aggiornando sanzioni, confisca, procedura, pubblicazione e rimedi, con nuove regole su rilevanza delle violazioni, impegni e applicazione concordata. Previste decorrenze differite al nono mese per molte norme e regole transitorie per fatti e procedimenti pendenti.
Riforma del sistema sanzionatorio TUF e di norme collegate
Riforma del sistema sanzionatorio del TUF
Il decreto interviene in modo organico sulla parte sanzionatoria del Testo unico della finanza, adeguandola al nuovo assetto introdotto dalla legge di delega sulla competitività dei capitali. Vengono aggiornate le regole su sanzioni pecuniarie, confisca, procedura, pubblicazione dei provvedimenti, rimedi giurisdizionali e coordinamento tra Banca d'Italia e Consob.
Modifiche alle sanzioni e alla confisca nel TUF
Nel capo relativo agli abusi di mercato e nelle altre disposizioni sanzionatorie del TUF vengono sostituiti numerosi rinvii interni al nuovo riferimento al «comma 2» e aggiornati i richiami procedurali. In materia di confisca, il riferimento al prodotto o profitto dell'illecito viene riformulato in una somma di denaro pari al profitto dell'illecito; è inoltre previsto, in alcune ipotesi, che la confisca possa essere sostituita da una sanzione pecuniaria accessoria di pari importo.
Procedura sanzionatoria e competenze di Banca d'Italia e Consob
La procedura sanzionatoria è riscritta: le sanzioni amministrative sono applicate dalla Consob o dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti. La contestazione va effettuata entro 180 giorni dall'accertamento, oppure entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha sede all'estero. Il procedimento è improntato a contraddittorio, piena conoscenza degli atti, verbalizzazione tempestiva e separazione tra funzioni istruttorie e decisorie.
La contestazione deve indicare la data di conclusione dell'accertamento e il termine finale del procedimento. L'interessato può accedere agli atti, presentare deduzioni, chiedere audizione e produrre prove, anche con l'assistenza di un avvocato.
Comunicazioni, notifiche e ricorsi
Le comunicazioni e notificazioni previste dal titolo sanzionatorio sono effettuate in via telematica tramite PEC, secondo le regole stabilite dall'Autorità. Il ricorso contro il provvedimento sanzionatorio è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, per le sanzioni del TUF, al TAR Lombardia, sede di Milano, con rito speciale; il ricorso non sospende l'esecuzione.
Per altre ipotesi di sanzioni di competenza di Banca d'Italia e Consob richiamate da norme diverse, resta il ricorso alla corte d'appello competente. Sono disciplinati termini, deposito, sospensione cautelare, discussione e pubblicazione del dispositivo.
Principi generali: legge più favorevole, cumulo e titolo esecutivo
È introdotto il principio della lex mitior per le modifiche al trattamento sanzionatorio, salvo provvedimento definitivo. È previsto che, in caso di più violazioni commesse con una o più azioni od omissioni, si applichi un'unica procedura sanzionatoria con la sanzione della violazione più grave aumentata fino al triplo, salvo diversa previsione di legge. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, o 60 giorni se il destinatario risiede all'estero.
Rilevanza della violazione e ordini di eliminazione
Viene introdotta una disciplina sulle violazioni di carattere non rilevante: le sanzioni amministrative si applicano solo quando la violazione è rilevante secondo criteri fissati con regolamento di Banca d'Italia e Consob, con una soglia di rilevanza automatica per le sanzioni il cui minimo supera 30.000 euro.
È altresì previsto un potere di ordinare l'eliminazione delle infrazioni contestate o di adottare una dichiarazione pubblica, anche in alternativa o congiuntamente alle sanzioni pecuniarie. L'inosservanza dell'ordine può comportare l'aumento fino a un terzo della sanzione.
Pubblicazione delle sanzioni
I provvedimenti sanzionatori sono pubblicati senza ritardo sul sito istituzionale dell'Autorità, per estratto e con indicazione sintetica degli elementi essenziali della violazione, con traduzione non ufficiale in inglese. In caso di impugnazione, deve essere data notizia dell'avvio e dell'esito del giudizio.
La pubblicazione può essere anonimizzata o differita quando la divulgazione dei dati personali sarebbe sproporzionata, metterebbe a rischio la stabilità dei mercati o pregiudicherebbe indagini penali, oppure causerebbe un danno sproporzionato; in casi estremi può essere esclusa.
Impegni e applicazione concordata delle sanzioni
Nel nuovo titolo II-bis sono introdotti due strumenti deflattivi. Con gli impegni, il destinatario della contestazione può proporre misure idonee a far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati; l'Autorità può renderli obbligatori, con archiviazione del procedimento. La presentazione tempestiva sospende i termini e la prescrizione.
Con l'applicazione concordata delle sanzioni, il destinatario può proporre una definizione concordata entro 30 giorni; l'Autorità valuta l'ammissibilità, può accogliere o respingere la proposta e, in caso di accoglimento, applica sanzioni entro limiti ridotti. È prevista anche la rateizzazione in 3-30 rate mensili. La tempestiva presentazione sospende i termini e la prescrizione.
Pagamento in misura ridotta
Per alcune violazioni tipizzate è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 30 giorni dalla contestazione, versando il doppio del minimo edittale. La misura non è utilizzabile se già fruita nei 12 mesi precedenti alla nuova violazione contestata.
Modifiche a norme collegate
Sono coordinati anche il decreto antiriciclaggio, il decreto sulle revisioni legali, il decreto-legge sugli strumenti finanziari digitali e il decreto attuativo della disciplina europea sui mercati crypto/FinTech. In tali testi vengono aggiornati i rinvii alle nuove regole su procedura, principio di favore, concorso di sanzioni e pubblicazione.
Decorrenza e regime transitorio
Il decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo disciplina differita. Le nuove norme su rilevanza delle violazioni, procedura sanzionatoria, concorso di sanzioni e strumenti deflattivi si applicano dal nono mese successivo all'entrata in vigore; entro tale termine Banca d'Italia e Consob devono adottare i regolamenti attuativi.
La nuova disciplina della lex mitior si applica alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del decreto. Le disposizioni introdotte o modificate si applicano anche ai procedimenti avviati dopo la relativa data di applicazione, pure se riferiti a fatti precedenti. Fino ai nuovi regolamenti restano operative le regole attuative previgenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 10 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 26 giu 2026DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2026, n. 138
- Decreto legislativo · 19 giu 2026DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2026, n. 117
- Decreto legislativo · 18 giu 2026DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2026, n. 123
- Decreto legislativo · 3 lug 2026DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2026, n. 136
- Decreto legislativo · 12 giu 2026DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2026, n. 115
- Decreto legislativo · 10 giu 2026DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2026, n. 122
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →