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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147

Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Normativa italiana26G00168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rafforza collaborazione, assistenza e adempimento spontaneo nei tributi regionali e locali; introduce riduzioni per pagamenti con addebito diretto; estende strumenti del Codice della crisi ai debiti tributari territoriali; riorganizza albo e vigilanza dei concessionari; disciplina l’accertamento esecutivo e le sanzioni. Molte disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2027.

Riforma della riscossione e dei tributi regionali e locali

Riforma dei tributi regionali e locali e rafforzamento della collaborazione col contribuente

Il provvedimento interviene in modo organico sulla gestione dei tributi regionali e locali, potenziando assistenza, semplificazione, riscossione e strumenti di tutela del credito. Molte norme sono coordinate con la riforma sanzionatoria e con il nuovo quadro applicabile dal 1° gennaio 2027.

Ambito generale e principi di collaborazione

Le regioni e gli enti locali devono orientare la gestione dei tributi a una relazione più collaborativa con il contribuente. In particolare, sono chiamati a diffondere informazioni tributarie anche con strumenti digitali, a rafforzare assistenza e consulenza giuridica, a semplificare gli adempimenti e l’accesso ai servizi, a prevenire errori e accertamenti non corretti e a introdurre istituti premiali per favorire l’adempimento spontaneo. È inoltre prevista l’attenzione ai percorsi facilitati per anziani e persone con disabilità, la compensazione tra tributi dello stesso ente, il tempestivo rimborso di importi indebitamente incassati e la tutela del contribuente rispetto al canale di riscossione utilizzato.

Gli enti territoriali devono inoltre applicare i principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente e adeguare i propri ordinamenti, individuando anche gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati per i quali non opera il diritto al contraddittorio informato ed effettivo.

Riduzione di aliquote e tariffe con addebito diretto

Per i versamenti eseguiti con addebito diretto su conto corrente bancario o postale, regioni ed enti locali possono prevedere riduzioni di aliquote o tariffe mediante legge o regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Possono anche stabilire un importo massimo su cui applicare la riduzione oppure un importo fisso alternativo alla percentuale.

La disciplina non si applica alle entrate riscosse esclusivamente tramite il sistema dei versamenti unitari.

Adempimento spontaneo e comunicazioni al contribuente

Prima di avviare l’accertamento, regioni ed enti locali possono inviare comunicazioni con gli elementi e le informazioni disponibili, anche provenienti da terzi, per consentire al contribuente il corretto assolvimento tramite ravvedimento. Possono anche inviare avvisi bonari per regolarizzare versamenti tardivi, parziali o omessi, con sanzione ridotta.

Il contribuente può rispondere entro 60 giorni con chiarimenti scritti, anche telematici, e trasmettere ricevute e documenti utili, anche per segnalare dati non considerati o valutati erroneamente.

Estensione degli istituti del Codice della crisi ai tributi territoriali

Gli istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza vengono estesi ai tributi delle regioni e degli enti locali. Le modifiche riguardano, tra l’altro, gli accordi, le proposte e il voto dei creditori pubblici territoriali nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, prevedendo che gli accordi e le proposte relativi ai tributi territoriali siano sottoscritti o presentati dall’organo competente secondo gli ordinamenti regionali e locali, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.

Albo dei soggetti che accertano e riscuotono le entrate territoriali

Viene riorganizzato l’albo dei soggetti privati abilitati ad accertamento e riscossione delle entrate di regioni ed enti locali, istituito presso il Dipartimento delle finanze. L’albo è articolato in una sezione separata per i soli servizi di supporto propedeutici. Sono previsti una Commissione di gestione, una Commissione consultiva e successivi decreti attuativi per requisiti, incompatibilità, sospensione, cancellazione e obblighi di trasparenza. È abrogato il previgente regolamento ministeriale del 2022, con salvezza delle iscrizioni già effettuate e obbligo di dichiarazione dei requisiti entro 90 giorni dai nuovi provvedimenti.

Riscossione dei tributi locali e accertamento esecutivo

La disciplina della riscossione coattiva dei tributi locali viene aggiornata, con regole sul riversamento delle somme, sui soggetti affidatari, sui funzionari responsabili della riscossione, sulla soglia minima di 30 euro per l’efficacia esecutiva, sui solleciti per importi fino a 10.000 euro, sulle tutele per importi modesti, sulla rateizzazione fino a 72 rate, sugli interessi di mora e sugli oneri a carico del debitore. Sono inoltre previste norme specifiche sull’accesso ai dati per la riscossione.

Sanzioni e regime temporale

La disciplina sanzionatoria dei tributi regionali e locali viene allineata al sistema generale e, dal 1° gennaio 2027, al nuovo testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali. Sono ridefinite alcune sanzioni per omessa, infedele o incompleta dichiarazione e per omesso o parziale versamento. Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.

Ulteriori misure su tasse automobilistiche e recupero di gettito

Sono previste regole di maggiore autonomia per i tributi propri derivati e chiarimenti in materia di esenzioni dalle tasse automobilistiche, con effetto dal 1° gennaio 2027 per le esenzioni regionali o provinciali che non incidono sull’addizionale erariale. Viene inoltre estesa la competenza territoriale della tassa automobilistica in base alla residenza del soggetto passivo o, per le persone giuridiche, alla sede legale o alla sede di gestione ordinaria principale.

Incentivi al recupero di gettito e altre disposizioni

È elevata al 100% per il triennio 2026-2028 la quota spettante ai comuni per il recupero di gettito dei tributi erariali. Sono inoltre previste modifiche al privilegio generale sui mobili del debitore, esteso ai crediti per tributi regionali, e aggiornamenti alla disciplina degli atti di accertamento esecutivo per i tributi locali e regionali, con numerosi rinvii operativi al 1° gennaio 2027.

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