DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2026, n. 136
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua la disciplina europea sui mercati del gas e dell’idrogeno, definendone i principi e introducendo regole su certificazione dei combustibili a basse emissioni, diritti contrattuali e cambio fornitore, disconnessione nella transizione dal gas, clienti attivi, fatturazione e misuratori intelligenti. Modifica inoltre il d.lgs. 164/2000, anche per estendere definizioni e regole al settore dell’idrogeno e porre al 31 dicembre 2049 il limite per i contratti a lungo termine di gas fossile non abbattuto.
Recepimento delle norme UE sui mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno
Mercati del gas naturale e dell’idrogeno
Il decreto adegua la disciplina nazionale alle norme europee sui mercati del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. L’organizzazione dei mercati deve promuovere scambi transfrontalieri, integrazione con le reti europee, trasparenza dei prezzi, libertà di scelta del fornitore, partecipazione e tutela dei clienti, nonché stabilità degli investimenti per la transizione energetica e priorità al dispacciamento dei vettori rinnovabili, in particolare nei settori difficili da decarbonizzare. I partecipanti provenienti da Paesi extra-UE sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione e quello nazionale, comprese le norme ambientali e di sicurezza.
Certificazione e tracciabilità dei combustibili
Il gas rinnovabile è certificato secondo gli articoli 42, 42-bis e 43 del d.lgs. 199/2021. La disciplina estende il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ai combustibili a basse emissioni di carbonio.
Gli operatori economici della filiera devono dimostrare che tali combustibili conseguono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno pari al 70% rispetto al carburante fossile di riferimento e rispettano i requisiti metodologici applicabili. La dimostrazione si fonda su un sistema di equilibrio di massa e sulle verifiche previste dal sistema di certificazione, compresa una verifica indipendente di parte terza. Gli operatori devono fornire alle autorità competenti, su richiesta, i dati utilizzati e aderire al sistema nazionale per garantire l’affidabilità delle informazioni e la robustezza dei controlli.
La metodologia è quella del regolamento delegato (UE) 2025/2359, salvo per i carburanti derivanti da carbonio riciclato, cui si applica il regolamento delegato (UE) 2023/1185. Chi presenta prove o dati ottenuti nell’ambito di un sistema riconosciuto dalla Commissione europea non deve riprodurre ulteriori prove per i criteri già coperti dal riconoscimento. Gli obblighi valgono sia per combustibili prodotti nell’UE sia per quelli importati. Le informazioni sull’origine geografica e sul tipo di materie prime del combustibile o dell’idrogeno a basse emissioni devono essere pubblicate sui siti degli operatori, dei fornitori e del GSE e aggiornate annualmente.
Gli operatori registrano nella banca dati UE prevista dalla direttiva 2018/2001, o nelle banche dati nazionali collegate, le transazioni e le caratteristiche di sostenibilità. Le garanzie di origine rilasciate per partite di gas a basse emissioni sono assoggettate alle regole previste per quelle del gas rinnovabile. Il comitato tecnico consultivo competente estende le proprie funzioni ai combustibili a basse emissioni; il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica controlla gli organismi di certificazione dei sistemi volontari, che devono trasmettere le informazioni pertinenti richieste. Accertate non conformità, il Ministero ne informa tempestivamente il sistema volontario.
Diritti contrattuali e tutela dei clienti
I clienti possono scegliere un fornitore di gas naturale o idrogeno, anche registrato in un altro Stato membro, se questo accetta la fornitura e rispetta le regole applicabili su scambi, bilanciamento e sicurezza degli approvvigionamenti. Possono inoltre avere più contratti contemporaneamente, purché siano disponibili i necessari punti di connessione e misurazione.
I contratti devono indicare in modo chiaro e comprensibile, tra l’altro, identità e contatti del fornitore e dell’assistenza, prestazioni e livelli qualitativi, data del primo allacciamento, manutenzione, tariffe e oneri, durata, rinnovo e cessazione, eventuale recesso anticipato senza oneri, indennizzi e rimborsi per disservizi o fatturazioni errate o tardive, procedure stragiudiziali, diritti e reclami del cliente, nonché prezzo e fornitore di prodotti o servizi abbinati. Se sono dichiarate prestazioni ambientali, gli impegni devono essere chiari, oggettivi, accessibili e verificabili; per gas rinnovabile e a basse emissioni deve essere indicata la certificazione.
Le condizioni devono essere eque e comunicate prima della conclusione del contratto, anche quando intervengono intermediari. Prima della stipula il cliente deve ricevere le informazioni su fornitore e prezzo dei prodotti o servizi abbinati e un documento di sintesi delle condizioni, redatto in linguaggio semplice e conciso. La violazione di tali obblighi informativi comporta la nullità del contratto, operante solo a favore del cliente e rilevabile d’ufficio.
Il fornitore deve comunicare con chiarezza e tempestività le modifiche contrattuali e il diritto di recesso. Per gli adeguamenti del prezzo deve informare direttamente il cliente dei motivi, dei presupposti e dell’entità, con almeno due settimane di preavviso, elevato a un mese per i clienti civili. Sono escluse le variazioni automatiche o indicizzate non determinate dal fornitore. Il cliente può recedere entro il termine indicato, che non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica. I fornitori non possono modificare unilateralmente in senso sfavorevole le condizioni economiche o di durata né risolvere il contratto prima della scadenza.
I fornitori devono rendere trasparenti prezzi, tariffe, condizioni di accesso e uso dei servizi, promozioni e sconti, specificando se il prezzo è fisso o variabile. Devono offrire diversi metodi di pagamento senza discriminazioni: gli eventuali oneri devono essere oggettivi, proporzionati e non superiori ai costi diretti sostenuti dal beneficiario. Le condizioni generali devono essere semplici, eque e prive di ostacoli non contrattuali all’esercizio dei diritti; i clienti sono tutelati da pratiche di vendita sleali o ingannevoli e hanno diritto a una gestione semplice, equa e rapida dei reclami.
I clienti civili di gas naturale devono essere informati, almeno un mese prima dell’interruzione prevista, sulle alternative alla disconnessione, quali sostegni, prepagamento, audit e consulenza energetica, piani di pagamento, consulenza sull’indebitamento e moratorie. Tali misure non possono comportare costi supplementari. La fornitura non può essere interrotta né il contratto risolto per questioni oggetto di reclamo o di procedura stragiudiziale, ferme restando le posizioni contrattuali delle parti.
ARERA deve adeguare la regolazione della vendita di gas naturale entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto; per la vendita dell’idrogeno applica le disposizioni gradualmente, tenendo conto della maturità del mercato.
Cambio del fornitore
Il cambio di fornitore o di partecipante al mercato deve essere non discriminatorio e concludersi nel più breve tempo possibile, comunque entro tre settimane dalla ricezione della richiesta. Il processo tecnico di passaggio non può durare più di 24 ore e deve essere disponibile in ogni giorno lavorativo, secondo le modalità stabilite da ARERA.
Il recesso senza oneri per cambio fornitore è garantito ai clienti civili e alle imprese con meno di 50 dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, e con fatturato o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, anche quando la fornitura è abbinata ad altri prodotti o servizi. In deroga, nei contratti a tempo determinato e a prezzo fisso possono essere previsti oneri per recesso volontario anticipato, purché siano espressamente indicati in modo chiaro sia nel documento informativo precontrattuale sia nel contratto e siano specificamente approvati e sottoscritti. L’importo non può superare la perdita economica diretta del fornitore o del partecipante all’aggregazione, inclusi gli eventuali costi di investimenti o servizi già forniti; spetta al fornitore provare esistenza e ammontare della perdita.
I clienti civili possono aderire a programmi collettivi di cambio alle stesse condizioni e garanzie previste per i cambi individuali, senza oneri aggiuntivi. ARERA attua le regole, può contrastare i cambi opportunistici dei clienti morosi anche limitandone la possibilità, salvo contestazioni o conciliazioni sulle bollette, e assicura informazioni chiare anche tramite gli sportelli previsti dal d.lgs. 164/2000.
Disconnessione connessa alla graduale eliminazione del gas naturale
Quando la disconnessione dalla rete è prevista nell’ambito della graduale eliminazione del gas naturale per conseguire la neutralità climatica, ARERA deve assicurare che utenti, clienti e soggetti interessati siano informati con congruo anticipo sulla data, sulle fasi e sul calendario. I clienti devono ricevere informazioni sulle opzioni di riscaldamento sostenibili, consulenza adeguata e indicazioni sui sostegni disponibili tramite lo Sportello per il consumatore energia e ambiente e gli sportelli unici.
Gli eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati devono rispettare il regolamento (UE) 2024/1789 e non discriminare tra categorie di clienti o vettori energetici. Nella pianificazione e attuazione della dismissione devono essere considerate le esigenze specifiche dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.
Clienti attivi e stoccaggio di gas rinnovabile
I clienti finali, compresi quelli agricoli e del settore pubblico, possono operare come clienti attivi senza procedure o oneri discriminatori o sproporzionati e senza oneri di rete non commisurati ai costi effettivi, conservando gli altri diritti riconosciuti ai clienti finali. Possono agire individualmente o in consorzio, vendere attraverso il sistema del gas naturale il gas rinnovabile autoprodotto, partecipare a meccanismi di efficienza energetica e affidare a terzi la gestione degli impianti, inclusi installazione, esercizio, trattamento dei dati e manutenzione; il terzo non diventa per questo cliente attivo.
Gli oneri di rete devono essere trasparenti, non discriminatori e coerenti con i costi, assicurando un contributo equilibrato ai costi complessivi del sistema. Il cliente attivo risponde finanziariamente degli squilibri che immette oppure delega tale responsabilità a un soggetto responsabile del bilanciamento.
I proprietari di impianti di stoccaggio di gas naturale rinnovabile hanno diritto alla connessione entro un termine ragionevole, subordinatamente alle condizioni necessarie, compresa la responsabilità di bilanciamento. Non possono essere assoggettati a duplicazione di oneri sul gas immagazzinato che resta nella loro disponibilità né a requisiti o oneri autorizzativi sproporzionati; possono fornire più servizi contemporaneamente se tecnicamente possibile.
Bollette e informazioni di fatturazione
Le bollette e le informazioni di fatturazione devono essere gratuite, accurate, chiare, concise, facilmente consultabili e comprensibili, così da consentire il confronto tra offerte. Su richiesta espressa, il fornitore deve spiegare come è stata compilata la bolletta, con particolare dettaglio quando non è basata sui consumi effettivi. Il cliente può chiedere di ricevere i documenti in formato elettronico, anche via posta elettronica, e ha diritto a soluzioni flessibili di pagamento.
Se il contratto prevede variazioni di prodotti, servizi o prezzi, la bolletta deve indicare la variazione e la relativa data. I documenti devono rispettare i requisiti minimi dell’allegato I. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, ARERA stabilisce le misure tecniche e di dettaglio per rendere effettivi tali diritti e può introdurre requisiti ulteriori.
Misurazione intelligente del gas naturale
I sistemi di misurazione intelligenti possono essere introdotti solo previa valutazione costi-benefici, svolta secondo criteri stabiliti da ARERA in conformità all’allegato II e volta a individuare i benefici netti per i clienti, inclusi quelli derivanti dalle offerte basate sui contatori intelligenti. Una valutazione negativa è riesaminata quando cambiano significativamente le condizioni di base o gli sviluppi tecnologici e di mercato.
ARERA definisce requisiti funzionali e tecnici minimi e garantisce interoperabilità con i sistemi di gestione energetica dei clienti e con le reti intelligenti. I sistemi devono misurare accuratamente i consumi e rendere accessibili, senza costi, i dati storici convalidati e i dati più recenti non convalidati; assicurare sicurezza informatica, riservatezza e protezione dei dati; permettere, su richiesta, la comunicazione standardizzata dei dati al cliente o a un terzo che lo rappresenta, nonché la portabilità gratuita dei dati personali. Prima o al momento dell’installazione, l’operatore deve fornire consulenza e informazioni sulla gestione delle letture, sul monitoraggio dei consumi e sul trattamento dei dati personali. La risoluzione temporale deve essere almeno pari al più breve periodo di regolazione del mercato nazionale e l’accesso ai dati deve essere non discriminatorio per i soggetti legittimati.
ARERA stabilisce in modo trasparente e non discriminatorio la contribuzione dei clienti ai costi, tenendo conto dei benefici a lungo termine per la filiera, e verifica periodicamente i benefici conseguiti. I clienti devono ricevere informazioni comprensibili sui vantaggi dei contatori, consigli per migliorare l’efficienza energetica e indicazioni adeguate alle esigenze dei clienti vulnerabili e in povertà energetica.
I requisiti tecnici nuovi riguardano gli impianti futuri e quelli sostitutivi. I sistemi già installati o i cui lavori siano iniziati prima del 4 agosto 2024 restano in funzione per il loro ciclo di vita; quelli non conformi ai requisiti possono comunque restare operativi non oltre il 5 agosto 2036. L’avvio dei lavori coincide con l’inizio della costruzione, con il primo impegno irrevocabile a ordinare le attrezzature o con altro impegno che renda irreversibile l’investimento; per acquisizioni coincide con l’acquisto degli attivi direttamente collegati. Acquisto del terreno, richieste di permessi e studi di fattibilità non costituiscono avvio dei lavori.
Anche se la valutazione costi-benefici è negativa, il cliente può chiedere, a proprie spese e a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, l’installazione o l’adattamento di un contatore intelligente. Il contatore deve, ove tecnicamente possibile, possedere i requisiti previsti, garantire interoperabilità e connettività con i sistemi di gestione energetica. L’offerta deve precisarne funzioni, vantaggi realistici e costi; installazione o adattamento devono avvenire entro un termine ragionevole e comunque non oltre quattro mesi. Chi non dispone di un contatore intelligente ha diritto a un contatore convenzionale individuale preciso e facilmente leggibile.
Misurazione intelligente dell’idrogeno
Anche l’introduzione di sistemi intelligenti nel sistema dell’idrogeno è subordinata a una valutazione costi-benefici secondo criteri ARERA conformi all’allegato II. I sistemi devono misurare con precisione i consumi, fornire dati sull’uso in tempo reale e trasmettere e ricevere dati per informazione e controllo tramite comunicazione elettronica. ARERA determina requisiti minimi e interoperabilità, assicurando sicurezza, riservatezza e accesso ai dati per i soggetti ammessi.
La contribuzione dei clienti ai costi deve essere trasparente e non discriminatoria, considerando i benefici di lungo periodo per la filiera e per le operazioni di rete nel calcolo degli oneri di rete o delle tasse. Una valutazione negativa va riesaminata in caso di cambiamenti significativi delle ipotesi di base o di sviluppi tecnologici e di mercato.
Modifiche al d.lgs. 164/2000
Il decreto modifica il d.lgs. 164/2000 per estendere al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio e all’idrogeno le regole e le definizioni pertinenti, vietando discriminazioni tra imprese nei rispettivi diritti e obblighi. Sono aggiornate le definizioni relative, tra l’altro, a impresa verticalmente integrata e alle attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e fornitura, includendo le reti e le attività dell’idrogeno e i suoi vettori, quali idrogeno liquido, vettori organici liquidi, ammoniaca e metanolo. È abrogata la definizione indicata alla lettera r) dell’articolo 2, comma 1, e sono introdotte definizioni di gas naturale, gas rinnovabile, gas e combustibili a basse emissioni di carbonio, fornitore di ultima istanza, impresa integrata, contratto a lungo termine e sistema di entrata-uscita, tra le altre.
Sono ammessi contratti a lungo termine per gas rinnovabili e a basse emissioni, nel rispetto delle norme UE sulla concorrenza. I contratti a lungo termine per gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento possono essere stipulati soltanto se la loro durata non supera il 31 dicembre 2049.
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