Cassazione Civile, Ordinanza n. 20624/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della presentazione della domanda di definizione della controversia e dell'avvenuto pagamento della rata dovuta; ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi e, conseguentemente, maggiori Ires, Irap e Iva. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in Commissione tributaria regionale, la società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, documentando anche il pagamento dell'unica rata dovuta.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 119/2018
La presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria, accompagnata dal pagamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata della lite tributaria e ne documenta l'adempimento, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La definizione della controversia in corso di causa impedisce l'esame dei motivi di ricorso nel merito, perché viene meno l'interesse alla decisione.
- In presenza di estinzione del processo per cessata materia del contendere, le spese seguono la regola indicata dal provvedimento, restando a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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