Cassazione Civile, Ordinanza n. 10646/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
L'investitrice aveva convenuto davanti al Tribunale la banca chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità per difetto di forma scritta degli ordini di acquisto di obbligazioni Cirio Fin 8% DC05EUR per euro 25.000 e, in subordine, la risoluzione del contratto quadro per inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva dichiarato risolto il singolo contratto di acquisto delle obbligazioni e condannato la banca alla restituzione del capitale, con restituzione dei titoli da parte dell'investitrice. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) sosteneva che potesse risolversi solo il contratto quadro e non il singolo ordine di borsa, perché l'ordine sarebbe mero atto esecutivo del mandato; 2) deduceva che gli eventuali inadempimenti antecedenti o precontrattuali non potevano comportare la risoluzione dell'ordine di borsa; 3) censurava la valutazione delle deposizioni testimoniali e l'asserita confusione tra attendibilità e incapacità a testimoniare; 4) lamentava che la Corte territoriale avesse applicato obblighi informativi non dovuti nel servizio di negoziazione, come se si trattasse di collocamento o consulenza, e avesse preteso informazioni sulla situazione dell'emittente; 5) contestava l'applicazione degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, negando l'obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione al profilo dell'investitrice. La controricorrente eccepiva anche tardività del ricorso, inammissibilità per carenze dell'esposizione e acquiescenza per il pagamento eseguito dalla banca; tutte eccezioni sono state respinte o dichiarate infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione applicando il termine annuale dell'art. 327 c.p.c. ai giudizi instaurati prima della modifica introdotta dalla L. n. 69/2009; ha escluso l'inammissibilità del ricorso per asserite carenze di esposizione; ha negato che il pagamento della banca integrasse acquiescenza, in mancanza di prova di fatti incompatibili con l'impugnazione. Nel merito, ha confermato che il singolo ordine di investimento può essere autonomamente risolto per inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario; ha ribadito che tali obblighi non sono solo precontrattuali ma si estendono alla fase di esecuzione dell'ordine; ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla genericità e inattendibilità delle prove testimoniali e irrilevante l'argomento secondo cui l'investitrice aveva già sottoscritto altri titoli rischiosi. Ha infine confermato che l'intermediario deve fornire informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione, a prescindere dall'adeguatezza del titolo e dal tipo di profilo dell'investitore. Condanna della ricorrente alle spese, con compensazione di un terzo, e ordine sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine annuale; riduzione a sei mesi solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009
Per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009 continua ad applicarsi il termine annuale per impugnare, non quello semestrale.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17
sostituzione delle parole «decorso un anno» con «decorsi sei mesi»
La riduzione del termine di impugnazione opera solo per i processi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge, per effetto della disciplina transitoria.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1
La norma transitoria esclude l'applicazione retroattiva del nuovo termine semestrale ai giudizi pendenti o già instaurati.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
La sospensione feriale va computata nel calcolo del termine per impugnare, differendo la decorrenza se il dies a quo cade nel periodo di sospensione.
art. 329 c.p.c.
L'acquiescenza tacita richiede atti oggettivamente incompatibili con la volontà di impugnare; il mero pagamento di quanto riconosciuto in sentenza non la integra.
art. 1453 c.c.
Il rimedio risolutorio può operare con riferimento al singolo ordine di investimento, quando l'inadempimento dell'intermediario riguardi quella specifica operazione.
art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
L'intermediario deve agire con diligenza, correttezza e trasparenza, servendo al meglio l'interesse del cliente e informandolo adeguatamente.
art. 23, comma 6, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
Nei giudizi di risarcimento per servizi di investimento spetta all'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di aver correttamente informato il cliente.
art. 28, regolamento Consob n. 11522/1998
Prima di eseguire l'ordine, l'intermediario deve fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, così da consentire una scelta consapevole.
art. 29, regolamento Consob n. 11522/1998
L'intermediario deve astenersi dalle operazioni non adeguate e, in caso di richiesta del cliente, informarlo della non adeguatezza e delle ragioni; tale valutazione non sostituisce l'obbligo informativo attivo di cui all'art. 28.
art. 246 c.p.c.
La censura relativa all'incapacità a testimoniare è stata ritenuta estranea alla motivazione della sentenza, che aveva valutato solo l'attendibilità concreta dei testi.
art. 116 c.p.c.
La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta delle risultanze istruttorie sono riservate al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio denunciabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.
Massime di principio
- Le singole operazioni di investimento eseguite in attuazione di un contratto quadro di intermediazione finanziaria sono negozi autonomi e possono essere autonomamente risolte per inadempimento degli obblighi informativi riferiti a quella specifica operazione, senza necessità di far valere anche la risoluzione del contratto quadro.
- Gli obblighi informativi dell'intermediario non si esauriscono nella fase precontrattuale: persistono anche dopo il conferimento dell'ordine e prima della sua esecuzione, imponendo un'informazione attiva su natura, rischi e implicazioni dell'operazione.
- Nel contenzioso sui servizi di investimento, l'intermediario ha l'onere di provare di aver adempiuto alla specifica diligenza richiesta e di aver correttamente informato il cliente; la mancata prova dell'adempimento comporta responsabilità contrattuale.
- La valutazione di adeguatezza dell'operazione ex regolamento Consob è distinta e logicamente successiva rispetto all'obbligo di fornire informazione completa e comprensibile sull'investimento: la non adeguatezza non esonera l'intermediario dall'obbligo informativo.
- L'acquiescenza tacita alla sentenza richiede comportamenti oggettivamente incompatibili con la volontà di impugnare; la mera riscossione di quanto riconosciuto in sentenza non basta.
- In cassazione la censura che si limita a contestare la valutazione di attendibilità delle prove o a sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio è inammissibile, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
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