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Sentenza

Sentenza n. 3812/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa misura cautelare 1) del verbale di scrutinio finale del consiglio di classe del 30 agosto 2024, riferito all''anno scolastico 2023/2024, attestante la non ammissione di -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva presso il liceo classico e coreutico statale "-OMISSIS-" in -OMISSIS-; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dell’alunna -OMISSIS-; 3) della valutazione finale pubblicata in data 30 agosto 2024, ove l''alunna -OMISSIS- risulta aver riportato in filosofia e fisica una valutazione rispettivamente di 5/10 e 4/10.

Giustizia amministrativa202402581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale e valutazione di non ammissione alla classe successiva, con insufficienze in filosofia e fisica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa, affetta da disturbo specifico dell'apprendimento, aveva frequentato la terza classe di un liceo statale nell'anno scolastico 2023/2024. Dopo la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, non era stata ammessa alla classe successiva a causa delle insufficienze riportate nelle prove di recupero di filosofia e fisica. Il ricorso deduceva il ritardo nella predisposizione del piano didattico personalizzato e la mancata completa applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal piano. Nel corso del giudizio, il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Successivamente aveva chiesto alle parti di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, avvertendo che l'inerzia avrebbe potuto determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le parti non hanno dato riscontro; la parte ricorrente non ha depositato memorie né è comparsa alla camera di consiglio fissata ai soli fini della verifica dell'attualità dell'interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al piano didattico personalizzato, alle misure compensative e dispensative e alla valutazione scolastica. Il giudice ha ritenuto che l'inerzia della parte ricorrente, nonostante l'ordinanza istruttoria e la successiva comunicazione di fissazione della camera di consiglio contenente un espresso avvertimento, costituisse manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione. Le peculiarità della controversia e l'andamento complessivo del giudizio hanno giustificato la compensazione delle spese di lite. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova anche dal comportamento processuale delle parti; nel caso concreto l'inerzia della ricorrente è stata valorizzata ai fini della verifica dell'interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione

    Consente la trattazione camerale finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, con possibilità di dichiarare l'improcedibilità in caso di inerzia della parte previamente avvertita.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa nazionale per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo invita espressamente la parte a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane totalmente inerte, tale comportamento processuale può integrare una manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche sulla base dell'inerzia della parte dopo un'ordinanza istruttoria o una comunicazione di fissazione della camera di consiglio, purché l'invito a manifestare l'interesse sia chiaro e sia accompagnato dall'avvertimento sulle conseguenze processuali dell'inerzia.
  • La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione può essere svolta in camera di consiglio ai soli fini processuali, senza procedere all'esame del merito quando la parte, previamente avvertita, non confermi l'attualità dell'interesse.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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