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Ordinanza

Ordinanza n. 1726/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 00080/2026;

Giustizia amministrativa202603015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente in primo grado, appellante cautelare)

Prevale il privato

La controversia

L'appello cautelare è stato proposto contro il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Lombardia. La controversia riguarda il Comitato tecnico scientifico delle discipline bio-naturali istituito dalla Regione Lombardia con legge regionale n. 2 del 2005 e il suo funzionamento. L'appellante ha contestato, in sostanza, la disciplina regionale del comitato e la riconduzione del suo funzionamento alla Giunta regionale, sostenendo l'esistenza di profili di illegittimità idonei a giustificare la sospensione cautelare. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il comitato svolge funzioni di supporto tecnico alla Regione, definite dal legislatore regionale, e che il suo funzionamento sembra essere divenuto prerogativa della Giunta regionale in base agli artt. 8 e 8-bis della legge regionale n. 20 del 2008. Ha tuttavia evidenziato che la controversia pone complesse questioni circa l'individuazione della posizione giuridica azionata e dell'interesse ad agire, da approfondire nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei limiti indicati in motivazione, senza concedere la sospensione cautelare. Ha ritenuto che le complesse questioni relative alla posizione giuridica azionata e all'interesse ad agire richiedessero un esame approfondito riservato al giudizio di merito. Ha inoltre considerato che il periculum, individuato nell'irregolare funzionamento di un organismo di supporto della Giunta regionale e nelle conseguenze sull'attività da esso espletata, non fosse neutralizzabile mediante la sospensione cautelare, ma potesse essere adeguatamente tutelato attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito. Per tale ragione ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, sulla base del quale è stato proposto il gravame contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • legge regionale Lombardia n. 2 del 2005

    Ha istituito il Comitato tecnico scientifico delle discipline bio-naturali e ne ha definito le funzioni di supporto tecnico alla Regione.

  • art. 8 legge regionale Lombardia n. 20 del 2008

    È stato considerato rilevante per la riconduzione del funzionamento dei comitati istituiti dalla Giunta regionale alla prerogativa della Giunta stessa.

  • art. 8-bis legge regionale Lombardia n. 20 del 2008

    È stato ritenuto di applicazione generale ai comitati operanti a supporto della Regione, salvo quelli strumentali al Consiglio, e rilevante per il funzionamento del comitato controverso.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando la controversia presenta complesse questioni sulla posizione giuridica azionata e sull'interesse ad agire, il loro esame approfondito può essere riservato alla fase di merito, senza definizione anticipata delle condizioni dell'azione.
  • Quando il periculum cautelare deriva dall'asserito irregolare funzionamento di un organismo amministrativo e la sospensione dell'atto non è idonea a neutralizzarlo, la tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare può consistere, anche senza concessione della sospensione, nella riforma dei presupposti della decisione cautelare di primo grado e nella trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la rapida trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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