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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07294/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un ex dipendente volta ad ottenere € 3.257,55 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività non godute nell’ultimo periodo di servizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo applicabile il divieto di monetizzazione introdotto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 anche alla società resistente, qualificata come società in house rientrante nel conto economico consolidato della P.A., e valorizzando inoltre le dimissioni volontarie del lavoratore come causa ostativa al diritto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, in sostanza: 1) la violazione delle norme che disciplinano il divieto di monetizzazione e, in combinato disposto, del diritto nazionale, costituzionale, internazionale ed eurounitario in materia di ferie retribuite; 2) la violazione delle regole processuali e sostanziali su onere della prova, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e disciplina del trattamento economico delle ferie, sostenendo che il giudice d’appello avesse escluso illegittimamente l’indennità dovuta, anche in via subordinata come indebito arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la domanda escludendo l’applicazione dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 alla fattispecie e verificando, secondo i principi eurounitari e nazionali richiamati, se il datore di lavoro abbia assolto l’onere di dimostrare di avere concretamente invitato il lavoratore a fruire delle ferie, informandolo in modo accurato e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012

    divieto di monetizzazione delle ferie

    non si applica alla società resistente, in quanto società in house di natura privatistica nei rapporti di lavoro; comunque non può essere letto in modo da porre a carico del lavoratore l’onere di chiedere di fruire delle ferie prima delle dimissioni

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    monetizzazione delle ferie non godute nell’anno di maturazione solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente alle quattro settimane di ferie previste dalla legge

    regola richiamata per evidenziare i limiti della monetizzazione, ma da coordinare con la disciplina eurounitaria e con l’onere del datore di lavoro di assicurare la fruizione effettiva delle ferie

  • art. 7 dir. 2003/88/CE

    diritto all’indennità economica per i giorni di ferie annuali non goduti

    osta a normative o prassi nazionali che escludano l’indennità alla cessazione del rapporto quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie; il datore deve rendere effettivo il godimento delle ferie

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    diritto a ferie annuali retribuite

    rafforza il carattere fondamentale e irrinunciabile del diritto alle ferie e dell’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione non imputabile al lavoratore

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale a tutela della retribuzione e del diritto alle ferie retribuite

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel contesto del quadro normativo sulla spesa pubblica e sull’organizzazione delle amministrazioni

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare di aver consentito e sollecitato la fruizione delle ferie grava sul datore di lavoro

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte decide la controversia sul diverso piano dell’insufficienza della prova offerta dalla datrice

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo per censurare il percorso argomentativo della sentenza d’appello, ma il motivo viene assorbito

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo con riferimento all’interpretazione temporale della norma sul divieto di monetizzazione

  • art. 2109 c.c.

    richiamato per la disciplina del godimento delle ferie e della relativa retribuzione

  • art. 361 c.n.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme interne poste a tutela delle ferie

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel motivo come parte del sistema normativo sulle modalità di accesso e disciplina del pubblico impiego

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    richiamato dal ricorrente nel combinato disposto evocato a sostegno della tesi sull’applicabilità della disciplina pubblicistica

  • art. 3-bis, comma 6, d.l. n. 138/2011

    richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro normativo

  • art. 1, comma 2, L. n. 196/2009

    richiamato nel primo motivo come norma sulla finanza pubblica e sul perimetro delle amministrazioni inserite nel conto consolidato

  • L. n. 311/2004, art. 1, comma 5

    richiamata dal ricorrente nel quadro delle norme sulla gestione e sul controllo della spesa pubblica

  • Convenzione OIL n. 132 del 1981

    richiamata dal ricorrente a sostegno della tutela internazionale delle ferie

  • art. 7 dir. 93/104/CE

    richiamata dal ricorrente come fonte europea antecedente confluita nella dir. 2003/88

  • sent. Corte cost. n. 5/2016

    ha interpretato il divieto di monetizzazione nel senso che esso opera quando la cessazione del rapporto sia riconducibile a scelte del lavoratore o a eventi che consentano la programmazione della fruizione delle ferie

  • sent. CGUE 6 novembre 2018, C-684/16, Max Planck

    riconosce il diritto all’indennità per ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto e afferma che il divieto di monetizzazione non può privare il lavoratore della tutela quando non abbia potuto fruire delle ferie

  • sent. CGUE 18 gennaio 2024, C-218/22

    esclude che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, si possa negare l’indennità se il lavoratore non ha potuto godere delle ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà; il motivo della cessazione non è decisivo ai fini del diritto all’indennità

  • Cass. n. 13613/2020

    richiamata come precedente che pone l’onere probatorio a carico del datore di lavoro in tema di ferie

  • Cass. n. 6262/2022

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 17643/2023

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 18140/2022

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 21780/2022

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 29844/2022

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 9982/2024

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 9993/2024

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 14083/2024

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 27496/2024

    richiamata per il medesimo principio sull’onere del datore di lavoro

  • Cass. n. 2496/2018

    richiamata per ricondurre il meccanismo della fruizione delle ferie alla mora credendi del lavoratore

  • Cass. n. 16772/2025

    precedente che ha escluso l’applicazione del divieto di monetizzazione a una società in house analoga alla resistente e ha ribadito l’onere probatorio del datore di lavoro

  • Cass. n. 16773/2025

    precedente conforme, relativo a società in house, richiamato a conferma del medesimo principio

Massime di principio

  • Il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute non può essere applicato in modo automatico e indiscriminato: occorre verificare il perimetro soggettivo della norma e la natura del rapporto di lavoro coinvolto.
  • Per le società a partecipazione pubblica che operano in forma privatistica nei rapporti di lavoro, il controllo pubblico e la finalità di interesse generale non bastano, da soli, a trasformare la disciplina del rapporto in disciplina pubblicistica, salvo una norma speciale espressa.
  • Il diritto alle ferie annuali retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto è diritto fondamentale e irrinunciabile, tutelato anche dal diritto eurounitario.
  • La perdita del diritto alle ferie e dell’indennità sostitutiva può essere affermata solo se il datore di lavoro dimostra di avere posto concretamente il lavoratore in condizione di fruirne, invitandolo in modo specifico, tempestivo e trasparente e avvertendolo delle conseguenze della mancata fruizione.
  • L’onere della prova circa l’effettiva possibilità di godere delle ferie e circa l’adempimento degli obblighi informativi e organizzativi grava sul datore di lavoro, non sul lavoratore.
  • Le dimissioni del lavoratore non escludono di per sé il diritto all’indennità per ferie non godute; il motivo di cessazione del rapporto non è decisivo se il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie per ragioni non imputabili alla sua volontà.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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