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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14708/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per truffa (utilizzo di un modulo di assegno circolare contraffatto) deducendo plurimi motivi: vizio processuale per mancata lettura in udienza della motivazione nel rito camerale non partecipato; vizio di diritto e dosimetria sanzionatoria eccessiva (contestando la valutazione del vantaggio patrimoniale, l'effetto del danno e il doppio utilizzo del passato criminale); assorbimento della condotta di "clonazione" nell'ambito del falso per il quale era stato assolto; carenza o contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova per mancanza di elementi probatori univoci e per valutazioni ritenute ipotetiche dal giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, rilevando che i motivi non hanno adeguatamente confrontato la motivazione della sentenza impugnata né allegato atti che dimostrassero il travisamento probatorio. In particolare: ha ritenuto infondati i rilievi sulla dosimetria e sulla recidiva (confermando la possibilità di utilizzare lo stesso elemento sotto profili diversi senza violare il principio del ne bis in idem); ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito quando giudicati congruenti primo e secondo grado ("doppia conforme"); ha dichiarato generici e quindi inammissibili i motivi relativi alle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 149/2020, art. 23, comma 3

    art. 23, comma 3, dl. 149/2020

    Autorizza il deposito in cancelleria della sentenza nel rito camerale non partecipato: il deposito e la comunicazione alle parti rendono tempestivo il termine per impugnare; non costituisce vizio processuale la mancata lettura in udienza quando il rito straordinario prevede il deposito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero generici o manifestamente infondati e quindi inammissibili ai sensi di tali norme.

  • Codice di procedura penale, artt. 544, 545, 192, 533

    artt. 544, comma 1; 545, commi 2 e 3; 192; 533 cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto delle censure processuali (es. regole sul deposito e forma della motivazione); la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione formale di tali disposizioni nel deposito della sentenza e nella motivazione risultante dai due gradi di merito.

  • Codice penale, artt. 62-bis, 99, 132, 133

    artt. 62-bis, 99, 132, 133 cod. pen.

    Norme relative alla recidiva e alla determinazione della pena: la Corte ha confermato che il giudice può tener conto di uno stesso fatto sotto profili diversi (per la determinazione della pena base, per la negazione delle attenuanti generiche e per la determinazione dell'aumento per recidiva) senza violare il principio del ne bis in idem.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende con la declaratoria di inammissibilità; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sent. Corte Cost., n. 186 del 2000

    Riferimento giurisprudenziale per la quantificazione dell'ammenda in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile; la Corte ha seguito l'indicazione per determinare in euro 3.000 l'ammenda.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici, non specificano il confronto con la motivazione impugnata o non indicano atti/processuali che provino il travisamento della prova.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sindacare nuovamente, in termini di merito, la valutazione probatoria svolta dai giudici di primo e secondo grado quando quest'ultima sia congruente e integrata (c.d. doppia conforme), salvo il caso di macroscopico travisamento della prova di evidente riscontro dagli atti.
  • Le circostanze attenuanti "innominate" devono essere esposte con precisione e fondate su emergenze processuali concrete; deduzioni generiche sulla necessità di mitigare la pena sono inammissibili.
  • Il medesimo elemento fattuale può essere preso in considerazione più volte dal giudice ai fini della determinazione della pena sotto profili diversi (es. determinazione della pena base, esclusione delle attenuanti, applicazione della recidiva) senza violare il principio del ne bis in idem, purché l'uso sia motivato.
  • Il deposito in cancelleria della sentenza nel rito camerale non partecipato, con comunicazione alle parti, è conforme e non determina automaticamente nullità della decisione; i termini per impugnare decorrono dal deposito e dalla comunicazione secondo la disciplina vigente.
  • Quando si propone ricorso in cassazione, è importante allegare e richiamare specifici atti e passaggi decisionali del giudizio di merito che dimostrino l'errore contestato, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese e alle ammende.

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