Cassazione Penale, Sentenza n. 14622/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva condannati per tentata importazione di sostanze stupefacenti (artt. 56, 73, comma 1, d.P.R. 309/90), contestando: l'identificazione degli imputati sulla base delle intercettazioni telefoniche e dell'intestazione delle utenze; l'insufficienza di prove a dimostrare il concreto compimento del viaggio e del trasporto (eccezione sulla consumazione vs tentativo e sulla mancata individuazione del corriere); la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dei commi 4 o 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; vizi nella dosimetria della pena; la richiesta di applicazione dell'indulto (per fatti anteriori al 2/5/2006). Amaechi ha inoltre dedotto vizi procedurali relativi alla dichiarazione di irreperibilità/latitanza e alla notifica della citazione in appello, nonché la mancata identificazione anagrafica degli interlocutori nelle intercettazioni e la mancata acquisizione diretta delle conversazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto fondata la motivazione della Corte d'appello secondo cui, sulla base delle intercettazioni durature, del riconoscimento delle voci effettuato dagli interpreti, dei contenuti delle conversazioni (riferimenti a "Felix", all'ovulatore che ingeriva la sostanza, al viaggio riservato) e dell'intestazione delle utenze, era soddisfatto il requisito dell'identificazione degli imputati e la sussistenza del tentativo di importazione. Le doglianze relative alla mancata riqualificazione ex art. 73, commi 4 o 5, sono state respinte con la motivazione che le modalità (ingestione, trasporto via aereo) escludono che si trattasse di hashish/marijuana e, dunque, la fattispecie era correttamente inquadrata. I motivi circa le attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati; la questione dell'indulto non è stata ritenuta rilevante ai fini dell'ammissione del ricorso (possibile tutela in sede esecutiva). Quanto alle censure procedurali di Amaechi, la Corte ha confermato che la dichiarazione di latitanza e le notifiche effettuate erano corrette. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 80
L'aggravante di cui all'art. 80 era stata esclusa in sede di appello; la norma è richiamata solo nel contraddittorio sulla qualificazione della condotta.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
La condotta è stata ritenuta costituita dal reato di importazione (tentata) di sostanze stupefacenti ai sensi del primo comma; la Corte ha reputato corrispondenti le modalità del trasporto (ingestione, viaggio aereo) alla fattispecie più grave del primo comma.
Codice penale, art. 56
Applicazione della disciplina sul tentativo: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi materiali e psicologici del tentativo per le attività preparatorie e gli accordi concretamente posti in essere.
d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 4 e 5
La Corte ha escluso la riconduzione alla fattispecie dei commi 4 o 5 (tipologie meno gravi come hashish/marijuana), ritenendo che le modalità di trasporto (ingestione e viaggio aereo) escludessero tale ipotesi.
Codice di procedura penale, art. 165
La notifica della citazione in appello all'avvocato difensore per l'imputato latitante è conforme alla disciplina; la notificazione ex art. 165 è ammessa nelle ipotesi di irreperibilità/latitanza.
Codice di procedura penale, artt. 296, 159, 420-quater
Sono stati richiamati dai ricorrenti per denunciare vizi procedurali e di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e infondate, confermando la regolarità procedurale (in particolare sulla declaratoria di latitanza e sulle risultanze intercettive).
Codice penale, art. 133
La Corte ha richiamato il principio che la dosimetria della pena, se motivata e non arbitraria, non è sindacabile in Cassazione; inoltre, quando la pena è inflitta sotto la media edittale non è sempre necessaria una motivazione particolarmente dettagliata.
Massime di principio
- Le intercettazioni telefoniche, se svolte in maniera continuativa e supportate dall'ascolto e dal riconoscimento da parte di interpreti/forze di polizia e da circostanze contestuali (contenuti delle conversazioni, intestazione dell'utenza), possono essere sufficienti per identificare gli interlocutori senza necessità di una perizia fonica.
- La consumazione del reato di importazione di stupefacenti può essere configurata anche come tentativo quando sono dimostrati accordi concreti, modalità di esecuzione pianificate e atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere l'importazione (es. predisposizione del corriere, istruzioni, controlli sul viaggio).
- La mancata individuazione fisica del corriere o l'assenza di sequestro materiale non escludono automaticamente la sussistenza del tentativo se il quadro indiziario è complessivamente pregnante.
- La riclassificazione della condotta ai commi meno gravi dell'art. 73 (es. 4 o 5) dipende anche dalle modalità concrete del trasporto e dalla natura presumibile della sostanza; elementi fattuali specifici possono escludere tali riqualificazioni.
- Le censure generiche o aspecifiche (in particolare in sede di appello) sono frequentemente dichiarate inammissibili: le doglianze devono confrontarsi con la motivazione di merito e offrire argomentazione specifica.
- Le notifiche rivolte al difensore per l'imputato latitante/irreperibile, secondo la normativa processuale, sono ammissibili e non invalidano automaticamente il processo; le questioni sulla correttezza della declaratoria di irreperibilità/latitanza richiedono contestazioni concrete e documentate.
- L'omessa pronuncia sull'applicabilità di benefici (es. indulto) può essere rimediata in sede esecutiva; ciò può rendere irrilevante, ai fini di ammissibilità del ricorso per cassazione, la mancata valutazione di tali questioni in sentenza di appello.
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