Cassazione Penale, Sentenza n. 23904/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vinci ha impugnato la condanna per reati connessi a sostanze stupefacenti (offerta e detenzione) lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la disponibilità della droga sulla base del suo inserimento nell'ambiente del traffico, mentre dalla motivazione emergerebbe al più la possibilità di procurarsi la sostanza e non la reale disponibilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, richiamando e integrando la motivazione di primo grado, abbia spiegato in modo non manifestamente illogico la disponibilità della sostanza e che il ricorrente si sia limitato a riproporre testualmente le stesse censure già valutate. La Cassazione ha ricordato il principio per cui non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015 (Musso); Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 (Bosco); Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Argentieri); Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007 (Conversa); Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000 (Sangiorgi); Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997 (Ambrosino); Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002 (Lombardozzi)
La Corte riafferma il principio che la Cassazione non può rivedere la valutazione del merito sostituendosi al giudice di merito; può invece sindacare la motivazione verificando la completezza, la logica e la risposta alle deduzioni delle parti. L'integrazione tra motivazioni di primo e secondo grado è legittima se i giudici di merito hanno esaminato le censure e dato argomentazioni coerenti
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesti la valutazione della prova deve evidenziare un vizio di motivazione manifesto (contraddizione, illogicità, omissione) e non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti
- Se la Corte d'appello ha fornito una motivazione analitica e coerente, anche richiamando quella di primo grado, la Cassazione riterrà inammissibile la riproposizione delle stesse censure già esaminate
- Contestare la "disponibilità" di stupefacenti richiede dimostrare l'assenza di elementi concreti che colleghino l'imputato alla detenzione; non è sufficiente argomentare la mera possibilità di procurarsi la droga
- Per aumentare le chance di successo è utile, in sede di gravame e in cassazione, indicare punti specifici di illogicità o omissione nella motivazione che il giudice di merito non abbia adeguatamente considerato
- La Cassazione interviene principalmente sul piano della correttezza dell'applicazione delle regole logiche e giuridiche nella motivazione: l'onere è dimostrare che tali regole siano state violate in modo tale da inficiare la decisione
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