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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07141/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione e furti aggravati legati a due biciclette sottratte in episodi distinti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) improcedibilità dei reati sub B) e C) per mancanza di querela; 2) erronea qualificazione del fatto sub A) come ricettazione anziché furto aggravato, con conseguente richiesta di assoluzione per difetto di querela; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., assumendo modesto valore dei beni; 4) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché dagli atti risultavano due querele presentate dalle persone offese per i furti contestati ai capi B) e C). Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità poiché riproponeva le stesse censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha giudicato infondati anche i motivi relativi all'attenuante del danno di speciale tenuità, alle attenuanti generiche e alla particolare tenuità del fatto, richiamando i criteri secondo cui il danno deve essere lievissimo, le attenuanti generiche sono insindacabili se sorrette da motivazione logica, e l'art. 131-bis richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma di riferimento per il capo A), qualificato dai giudici di merito come ricettazione.

  • artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 c.p.

    Norme poste a base della contestazione dei capi B) e C), riguardanti tentato furto aggravato e furto aggravato.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando anche gli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a una valutazione di merito sorretta da motivazione congrua e non viziata, non sindacabile se logicamente giustificata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede cumulativamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È il parametro per valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    L'impugnazione deve contenere motivi specifici e un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale confronto determina inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato indirettamente tramite la giurisprudenza costituzionale sulla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare le censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La querela, quando necessaria per la procedibilità di un furto, deve risultare dagli atti; la presenza di querele della persona offesa esclude la doglianza di improcedibilità per difetto di querela.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo e valutato non solo sul valore del bene sottratto, ma anche sugli ulteriori effetti dannosi subiti dalla persona offesa; non rileva la maggiore o minore capacità economica del danneggiato.
  • Le attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione discrezionale del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se la motivazione è congrua e priva di vizi logici.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la valutazione deve essere compiuta alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.
  • Un motivo di ricorso che non si confronti con le specifiche ragioni della sentenza impugnata è affetto da inammissibilità per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieFurto semplice, aggravato e in abitazione
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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