Regolamento (UE) 2024/2108
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 della Commissione, del 29 luglio 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune misure urgenti di sicurezza aerea relative ai dispositivi per lo screening di sicurezza di liquidi, aerosol e gel
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una limitazione temporanea e precauzionale all’uso delle configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 per lo screening dei liquidi, aerosol e gel nel bagaglio a mano, fissando a 100 ml il volume massimo dei singoli contenitori controllabili. Contestualmente modifica il quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sulle modalità di approvazione, uso, sospensione e attribuzione del «marchio UE» per le attrezzature di sicurezza. La misura mira a preservare la sicurezza del trasporto aereo in attesa del riesame tecnico delle configurazioni e dell’esito delle prove presso i laboratori ECAC.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sulle misure urgenti di sicurezza aerea per i dispositivi di screening dei liquidi, aerosol e gel (LAG) nei sistemi EDSCB standard C3.
Ambito di applicazione
Si applica alle attrezzature e ai sistemi di sicurezza dell’aviazione civile disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, in particolare ai sistemi EDS/EDSCB conformi allo standard C3 destinati allo screening del bagaglio a mano contenente liquidi, aerosol e gel, nonché computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni. Riguarda gli aeroporti e gli operatori che utilizzano tali configurazioni, i fabbricanti che devono riesaminare e sottoporre a prova le configurazioni, gli Stati membri coinvolti nei meccanismi nazionali notificati e la Commissione nel rilascio/sospensione del «marchio UE». Non disciplina il trasporto in generale, ma le condizioni tecniche e operative di impiego delle apparecchiature di screening; si applica dal 1º settembre 2024, fermo l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2108 della Commissione: limitazioni urgenti allo screening dei LAG con sistemi EDSCB standard C3
Il regolamento interviene in via urgente sul regime di approvazione e utilizzo delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. La finalità è precauzionale: preservare la sicurezza del trasporto aereo mentre vengono riesaminate le configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3, alla luce di informazioni tecniche che ne hanno suggerito un aggiornamento prestazionale.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 300/2008, che costituisce il quadro generale della sicurezza dell’aviazione civile, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, che ne specifica le modalità applicative. I considerando spiegano che i sistemi EDSCB standard C3 sono progettati per controllare il bagaglio a mano contenente LAG, computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni, e che l’uso di tali tecnologie consentiva in origine di eliminare le restrizioni sul trasporto dei LAG. Tuttavia, le informazioni tecniche acquisite e validate dagli Stati e dai laboratori ECAC hanno evidenziato la necessità di rivedere le configurazioni approvate.
Limitazione precauzionale a 100 ml per i contenitori di LAG
La misura centrale del regolamento è l’introduzione di una limitazione temporanea: tutte le configurazioni approvate dei sistemi EDSCB standard C3 con «marchio UE» conferito prima dell’entrata in vigore del regolamento devono essere impiegate con un limite massimo di 100 ml per ciascun contenitore di LAG. La limitazione riguarda quindi l’uso operativo dei dispositivi già autorizzati e si applica in modo uniforme alle configurazioni interessate, in attesa del completamento delle nuove verifiche tecniche.
Riesame delle configurazioni, prove ECAC e possibile rimozione della limitazione
I fabbricanti sono invitati a riesaminare le configurazioni attualmente in uso e a sottoporle alle prove richieste dai laboratori che operano secondo la procedura di valutazione comune ECAC. La Commissione chiarisce che la limitazione potrà essere rimossa solo dopo aver ricevuto verbali di prova o relazioni di livello 2 attestanti che le singole configurazioni riesaminate soddisfano gli standard di rilevamento richiesti. Il sistema, dunque, è concepito come provvisorio e destinato a cessare una volta acquisita una nuova base tecnica di conformità.
Aggiornamenti al regime del «marchio UE» e alle misure compensative
L’allegato modifica il punto 12.0.4.2 del regolamento (UE) 2015/1998, stabilendo che le attrezzature di sicurezza con «marchio UE» o status «in attesa di marchio UE» sospesi possano essere utilizzate purché siano applicate ulteriori misure compensative, se del caso. Inoltre, nel sospendere il marchio o lo status, la Commissione può precisare se le nuove attrezzature della stessa configurazione possano essere distribuite e utilizzate con le medesime misure compensative. Ciò rafforza la flessibilità operativa, ma entro un quadro di salvaguardia della sicurezza.
Nuova possibilità di attribuzione del «marchio UE» su base documentale degli Stati membri
È introdotto il punto 12.0.5.4, che consente alla Commissione di accordare il «marchio UE» alle attrezzature di sicurezza di cui al punto 12.0.5.3 quando abbia ricevuto dallo Stato membro interessato prove sufficienti della conformità degli apparati agli standard del capitolo. Questa previsione valorizza i meccanismi nazionali notificati e mira a ridurre i tempi necessari per la diffusione di nuove configurazioni approvate.
Standard tecnico minimo e equivalenza tra sistemi
Il regolamento chiarisce che tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano contenente computer portatili, altri oggetti elettrici di grandi dimensioni e LAG devono soddisfare almeno lo standard C3. Stabilisce inoltre che i sistemi EDS conformi allo standard C3 sono considerati equivalenti ai sistemi LEDS conformi allo standard 2 per lo screening dei LAG. In tal modo si consolida il riferimento tecnico uniforme per l’uso operativo di tali apparecchiature.
Regime transitorio e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1º settembre 2024, così da consentire agli aeroporti interessati di predisporre le misure di attenuazione richieste. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2015/1998
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento in esame.
Limitazione operativa per i sistemi EDSCB standard C3
Le configurazioni dei sistemi EDSCB conformi allo standard C3 a cui è stato accordato il «marchio UE» prima del 1º agosto 2024 possono essere utilizzate per lo screening dei LAG solo con un limite massimo di 100 ml per i singoli contenitori. La limitazione si applica a tutte le configurazioni approvate interessate.
Riesame tecnico e prove ECAC
I fabbricanti devono riesaminare le configurazioni attualmente utilizzate e sottoporle alle prove richieste presso laboratori che operano secondo la procedura di valutazione comune ECAC. La limitazione può essere rimossa quando la Commissione riceve verbali di prova o relazioni di livello 2 che dimostrino il rispetto degli standard di rilevamento.
Sospensione del «marchio UE» e misure compensative
Il punto 12.0.4.2 è sostituito per chiarire che le attrezzature di sicurezza con «marchio UE» o status «in attesa di marchio UE» sospesi possono essere utilizzate se accompagnate da ulteriori misure compensative. La Commissione, nel sospendere il marchio o lo status, può indicare se le nuove attrezzature della medesima configurazione possano essere distribuite e utilizzate con le stesse misure compensative.
Attribuzione del «marchio UE» su base di prove trasmesse dagli Stati membri
È introdotto il punto 12.0.5.4, secondo cui la Commissione può concedere il «marchio UE» alle attrezzature di cui al punto 12.0.5.3 purché abbia ricevuto dallo Stato membro le prove che attestano la conformità agli standard del capitolo.
Standard minimo per i sistemi EDS destinati ai LAG
Il punto 12.4.2.8 stabilisce che tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano contenente computer portatili, altri oggetti elettrici di grandi dimensioni e LAG devono soddisfare almeno lo standard C3. Il punto 12.4.2.9 precisa che tutti i sistemi EDS conformi allo standard C3 sono considerati equivalenti ai sistemi LEDS conformi allo standard 2 per lo screening dei LAG.
Uso di configurazioni approvate prima del 1º agosto 2024
Il nuovo punto 12.4.2.10 prevede che i sistemi conformi allo standard C3 progettati per lo screening del bagaglio a mano, ai quali sia stato attribuito il «marchio UE» o lo status «in attesa di marchio UE» prima del 1º agosto 2024, possano essere usati per lo screening dei LAG soltanto con il limite di 100 ml per il volume massimo dei singoli contenitori.
Abrogazione della decisione (UE) 2024/1177
La decisione (UE) 2024/1177 è richiamata nei considerando come destinata ad essere superata dalla nuova disciplina uniforme, poiché la configurazione oggetto della decisione viene assoggettata alla medesima limitazione applicabile a tutte le configurazioni standard C3.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º settembre 2024.
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