Regolamento (UE) 2024/2043
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2043 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 per quanto riguarda le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo della compartimentazione in materia di sanità animale, consentendo che anche due malattie di categoria A degli animali terrestri rientrino tra quelle per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti. La modifica risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica mondiale dell’HPAI e dell’NDV e rende coerente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 con la logica dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429. L’effetto pratico è l’estensione della possibilità per gli Stati membri di richiedere il riconoscimento di compartimenti indenni anche per tali malattie.
Modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 includendo l’influenza aviaria ad alta patogenicità e l’infezione da virus della malattia di Newcastle tra le malattie per le quali può essere riconosciuto lo status di indenne da malattia dei compartimenti.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito della normativa unionale sulla sanità animale, ai compartimenti per i quali uno Stato membro può chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429. Riguarda specificamente le malattie elencate di categoria A degli animali terrestri, e in particolare l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e l’infezione da virus della malattia di Newcastle (NDV). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2043: estensione delle malattie rilevanti per lo status di indenne da malattia dei compartimenti
Il regolamento interviene sul regime unionale di compartimentazione in sanità animale, modificando l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690. La finalità è includere, tra le malattie per le quali può essere riconosciuto lo status di indenne da malattia dei compartimenti, anche l’influenza aviaria ad alta patogenicità e l’infezione da virus della malattia di Newcastle.
Contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che istituisce una disciplina armonizzata sulle malattie animali trasmissibili e prevede, all’articolo 37, la possibilità per gli Stati membri di chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia per determinati compartimenti. I considerando richiamano inoltre l’allineamento con gli standard WOAH, in particolare i capitoli 4.4 e 4.5 del codice sanitario per gli animali terrestri, relativi a zonizzazione, compartimentazione e applicazione della compartimentazione.
Ragioni dell’intervento
La Commissione osserva che, pur essendo l’HPAI e l’NDV classificate come malattie di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, tali malattie non figuravano nell’allegato II del regolamento (UE) 2020/690. Poiché l’evoluzione epidemiologica mondiale rende opportuno prevedere anche per queste due malattie la possibilità di compartimentazione, il regolamento le aggiunge espressamente all’elenco pertinente.
Modifica operativa dell’allegato II
L’unica modifica sostanziale è l’inserimento, nella tabella dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690, delle seguenti voci:
- influenza aviaria ad alta patogenicità;
- infezione da virus della malattia di Newcastle.
Entrata in vigore e portata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sul contenuto dell’allegato II del regolamento (UE) 2020/690, consentendo la presentazione di richieste di riconoscimento dello status di indenne da malattia per i compartimenti interessati anche con riferimento a HPAI e NDV.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2020/690
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento. In concreto, nella tabella dell’allegato II sono aggiunte le righe relative a: "Influenza aviaria ad alta patogenicità" e "Infezione da virus della malattia di Newcastle".
Estensione della compartimentazione a HPAI e NDV
Il regolamento rende possibile applicare il meccanismo dello status di indenne da malattia dei compartimenti anche alle malattie di categoria A HPAI e NDV, in linea con l’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429 e con le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate.
Decorrenza e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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