Regolamento (UE) 2024/2039
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2039 della Commissione, del 29 luglio 2024, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 sopprimendo alcuni additivi per mangimi dal suo allegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173, eliminando dall’allegato una voce inserita per errore relativa ad alcuni additivi per mangimi derivati da Helianthus annuus L. La Commissione motiva la rettifica con esigenze di chiarezza, certezza del diritto e prevenzione di perturbazioni del mercato. Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 mediante soppressione dall’allegato della voce relativa ad alcuni additivi per mangimi a base di Helianthus annuus L.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, ai soggetti coinvolti nella produzione, immissione sul mercato e utilizzo di additivi per mangimi nell’Unione europea. La rettifica riguarda esclusivamente la voce dell’allegato, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 relativa agli additivi "Helianthus annuus L.: assoluto di girasole comune/olio di girasole comune/tintura di girasole comune". Ha efficacia nell’ordinamento di tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 in materia di additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2039 della Commissione interviene come atto correttivo su un precedente regolamento di esecuzione in materia di additivi per mangimi. La Commissione rileva che alcuni prodotti a base di Helianthus annuus L. erano stati inseriti per errore nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1173, nonostante fossero già soggetti a ritiro dal mercato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013. La rettifica è adottata per ragioni di chiarezza, certezza del diritto e prevenzione di possibili turbative del mercato.
Base giuridica e contesto regolatorio
L’atto è adottato dalla Commissione europea sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 10, paragrafo 5, relativo agli additivi destinati all’alimentazione animale. Nei considerando si precisa che la misura è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il richiamo al precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 serve a chiarire che gli additivi interessati erano già stati ritirati dal mercato per tutte le specie animali.
Contenuto della rettifica
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è contenuta nell’articolo 1, che sopprime dall’allegato, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 la voce relativa agli additivi "Helianthus annuus L.: assoluto di girasole comune/olio di girasole comune/tintura di girasole comune". La soppressione elimina l’inclusione erronea e ristabilisce la coerenza dell’elenco degli additivi soggetti a ritiro dal mercato.
Effetti pratici per gli operatori
La rettifica è rilevante per gli operatori del settore dei mangimi, poiché rimuove un elemento che poteva indurre in errore circa l’effettiva situazione normativa degli additivi interessati. In particolare, la Commissione segnala che l’errore avrebbe potuto creare incertezza giuridica in merito all’autorizzazione della loro presenza sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1173. L’effetto pratico è dunque il ripristino della coerenza normativa e della certezza del diritto.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2023/1173
L’articolo 1 dispone la soppressione, nell’allegato, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173, della voce relativa agli additivi "Helianthus annuus L.: assoluto di girasole comune/olio di girasole comune/tintura di girasole comune". La rettifica elimina un’inclusione ritenuta erronea nel precedente atto di esecuzione.
Motivazione della rettifica
Nei considerando si chiarisce che la voce era già oggetto di ritiro dal mercato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 e che la sua ripetuta inclusione nel regolamento (UE) 2023/1173 poteva generare confusione tra gli operatori e incertezza giuridica circa lo status degli additivi prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e controllo comitologico
Il regolamento si fonda sull’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Come è indicizzato
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