Regolamento (UE) 2024/2032
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2032 della Commissione, del 29 luglio 2024, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per recepire l’evoluzione della situazione epidemiologica di alcune malattie animali elencate nell’Unione. In particolare riconosce nuovi territori indenni da alcune infezioni, revoca lo status di indenne per talune zone colpite da focolai di BTV e approva la modifica di un programma facoltativo di eradicazione della stessa malattia per la Spagna. Le modifiche riguardano soprattutto territori in Italia, Germania e Spagna e operano mediante sostituzione di voci negli allegati I, II, VII e VIII del regolamento del 2021.
Modifica degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in materia di status di indenne da malattia e di approvazione di programmi di eradicazione per alcune malattie elencate negli animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, più precisamente, a specifiche zone, province, Länder e comunità autonome individuate negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Riguarda lo status sanitario relativo ad alcune malattie elencate nei bovini, ovini, caprini e in relazione al virus della febbre catarrale degli ovini (BTV), nonché l’approvazione e la modifica di programmi di eradicazione. Non disciplina in generale tutti gli operatori economici, ma incide sulle autorità competenti e, indirettamente, sui detentori di animali e sui movimenti/commerci di animali e prodotti animali nei territori interessati. Le modifiche riguardano in particolare Italia, Germania e Spagna.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2032 della Commissione
Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 in materia di status sanitario degli animali e di programmi di eradicazione per alcune malattie elencate. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/689, con l’obiettivo di allineare gli allegati alla situazione epidemiologica più recente e alle domande presentate dagli Stati membri.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 prevede la possibilità di riconoscere, mantenere o ritirare lo status di indenne da malattia per Stati membri, zone o compartimenti, nonché di approvare programmi di eradicazione obbligatori o facoltativi per talune malattie elencate. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i criteri e le condizioni per tali riconoscimenti e approvazioni, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 contiene gli elenchi territoriali e le modalità applicative. Il presente atto interviene perché l’evoluzione epidemiologica di Brucella, MTBC e BVD, nonché di BTV, rende necessario modificare alcuni allegati dell’atto del 2021.
Ambito delle modifiche territoriali
Le modifiche riguardano principalmente territori localizzati in Italia, Germania e Spagna. In Italia viene aggiornato l’elenco dei territori riconosciuti indenni per la brucellosi negli ovini e caprini e per MTBC; in Germania viene ampliato l’elenco dei territori indenni da BVD; in Germania e Spagna vengono invece revocati o ridotti gli status di indenne da BTV in alcune aree colpite da focolai; per la Spagna viene inoltre esteso il programma facoltativo di eradicazione per BTV alla Catalogna.
Italia: Brucella e MTBC
Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti, la provincia di Matera è inserita tra i territori indenni nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento 2021/620. Per l’infezione da MTBC, la provincia di Sassari è inserita nell’allegato II, parte I, quale territorio indenne. In entrambi i casi la Commissione ha accertato la conformità delle richieste italiane ai criteri del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Germania: BVD e BTV
Per la diarrea virale bovina (BVD), la Germania ottiene il riconoscimento dello status di indenne per i circondari di Oldenburg e Rendsburg-Eckernförde, che vengono quindi inseriti nell’allegato VII, parte I. Quanto al BTV, la Commissione revoca l’approvazione dello status di indenne per interi Länder o zone tedesche elencate nell’allegato VIII, parte I, a seguito dei focolai notificati di sierotipo 3 in Hessen e Renania-Palatinato.
Spagna: revoca e programma di eradicazione per BTV
In Spagna la comunità autonoma di Catalogna perde lo status di indenne da BTV a seguito di focolai di sierotipo 8. Parallelamente, la Spagna estende il proprio programma facoltativo di eradicazione per BTV alla Catalogna, che viene aggiunta all’elenco dell’allegato VIII, parte II tra le zone con programma approvato. Il regolamento specifica che la data di approvazione iniziale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 è il 21.2.2022.
Entrata in vigore
L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le modifiche producono effetti tramite la sostituzione di specifiche voci negli allegati I, II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 31, paragrafo 4, secondo comma, 36, paragrafo 4, e 42, paragrafo 4. La finalità è adeguare l’elenco dei territori con status di indenne da malattia e degli Stati membri o zone con programmi di eradicazione approvati, in funzione dei criteri fissati dal regolamento delegato (UE) 2020/689 e della situazione epidemiologica aggiornata.
Aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2021/620
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 secondo quanto dettagliato nell’allegato al regolamento. Si tratta quindi di un atto di aggiornamento puntuale delle liste territoriali già approvate a livello UE.
Riconoscimento dello status di indenne da Brucella negli ovini e caprini
Nell’allegato I, parte I, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita per includere, tra i territori indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti, la provincia di Matera (regione Basilicata), oltre alle altre regioni/province già elencate. La base fattuale è la richiesta italiana e la verifica di conformità ai criteri della parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Riconoscimento dello status di indenne da MTBC in Italia
Nell’allegato II, parte I, la voce relativa all’Italia è sostituita per inserire la provincia di Sassari (regione Sardegna) tra i territori indenni dall’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC). La Commissione ha ritenuto soddisfatti i criteri del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento dello status.
Riconoscimento dello status di indenne da BVD in Germania
Nell’allegato VII, parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita per includere il circondario di Oldenburg (Bassa Sassonia) e il circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) tra le aree indenni dalla diarrea virale bovina (BVD). L’approvazione deriva dalla valutazione positiva delle domande presentate dalla Germania ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Revoca dello status di indenne da BTV per alcune zone
Nell’allegato VIII, parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita per escludere dai territori indenni i Länder Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen e Rheinland-Pfalz, a seguito di focolai di BTV sierotipo 3 in Hessen e Renania-Palatinato. Sempre nell’allegato VIII, parte I, la voce relativa alla Spagna è sostituita per revocare lo status di indenne alla comunità autonoma di Catalogna, a seguito di focolai di BTV sierotipo 8. Le revoche riflettono la perdita delle condizioni per mantenere lo status di indenne da malattia.
Modifica e approvazione del programma facoltativo di eradicazione per BTV in Spagna
Nell’allegato VIII, parte II, la voce relativa alla Spagna è sostituita per includere anche la comunità autonoma di Catalogna tra le zone con programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV già approvato. Il regolamento approva quindi la modifica territoriale del programma spagnolo, con data di approvazione iniziale indicata al 21.2.2022.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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