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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2036

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2036 della Commissione, del 29 luglio 2024, che autorizza l’immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli W (ATCC 9637) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32024R2036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il 2′-fucosillattosio prodotto tramite un ceppo derivato di Escherichia coli W (ATCC 9637) come nuovo alimento, dopo il parere favorevole dell’EFSA sulla sua sicurezza alle condizioni d’uso già autorizzate. Contestualmente inserisce il prodotto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti e modifica le specifiche dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Per cinque anni dalla sua entrata in vigore, il diritto di immissione sul mercato e l’uso dei dati scientifici a sostegno dell’autorizzazione sono riservati a Kyowa Hakko Bio Co., Ltd., salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento a tali dati o con il suo consenso.

Autorizzazione all’immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli W (ATCC 9637) come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato dell’Unione del 2′-fucosillattosio (2′-FL) ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo derivato di Escherichia coli W (ATCC 9637), quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Riguarda gli operatori che intendono commercializzare tale ingrediente nell’UE e, per effetto della modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, incide sulle condizioni d’uso, sulle specifiche e sulla tutela dei dati relativi a questo nuovo alimento. La tutela esclusiva opera per 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Autorizzazione del 2′-fucosillattosio prodotto da Escherichia coli W (ATCC 9637)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2036 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del 2′-fucosillattosio (2′-FL) prodotto mediante fermentazione microbica usando un ceppo derivato di Escherichia coli W (ATCC 9637). L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso già autorizzate per il 2′-FL.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato UE. L’elenco era già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e comprendeva il 2′-FL sia di sintesi chimica sia di origine microbica. La domanda della società Kyowa Hakko Bio Co., Ltd., presentata il 23 marzo 2021, riguardava il 2′-FL ottenuto per fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato derivato da E. coli W (ATCC 9637), inizialmente anche per un’estensione agli integratori destinati ai lattanti, richiesta poi ritirata il 30 novembre 2023.

Esame EFSA e presupposti dell’autorizzazione

Il 7 dicembre 2021 la Commissione ha chiesto all’EFSA una valutazione di sicurezza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Il 26 settembre 2023 l’EFSA ha adottato il parere scientifico dal titolo "Safety of 2′-fucosyllactose (2′-FL) produced by a derivative strain (Escherichia coli SGR5) of E. coli W (ATCC 9637) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283", concludendo che il nuovo alimento è sicuro se impiegato alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. La Commissione ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

Una parte centrale del regolamento riguarda la tutela degli studi e dei dati scientifici presentati dal richiedente. La Commissione ha riconosciuto che il fascicolo conteneva dati protetti da proprietà industriale e che Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. aveva dimostrato i presupposti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza, per cinque anni dalla data di entrata in vigore, solo tale società può immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento e gli studi/dati non possono essere usati a vantaggio di richiedenti successivi senza il suo consenso.

Effetti per eventuali richiedenti successivi

Il regolamento chiarisce che la limitazione dell’autorizzazione e dell’uso dei dati non impedisce ad altri operatori di presentare una domanda per lo stesso nuovo alimento, purché la domanda si basi su informazioni ottenute legalmente. In altre parole, l’esclusiva riguarda l’uso del fascicolo protetto, non la possibilità assoluta di ottenere una nuova autorizzazione in futuro.

Modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti e specifiche

L’allegato modifica la tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 sostituendo la voce relativa al 2′-fucosillattosio (fonte microbica). La nuova iscrizione identifica il prodotto come ottenuto da un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli W (ATCC 9637), con specifiche di composizione, purezza, contaminanti e criteri microbiologici. Tra gli elementi richiamati figurano denominazione chimica, formula, numero CAS e peso molecolare; sono inoltre fissati limiti per impurità, metalli pesanti, endotossine e contaminazioni microbiologiche, differenziati a seconda della forma del prodotto (polvere e/o liquido).

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, ai fini della tutela esclusiva richiamata dagli articoli 2 e 3, il periodo di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore indicata nel testo, ossia il 19 agosto 2024.

Disposizioni principali

Autorizzazione e iscrizione nell’elenco UE

L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del 2′-fucosillattosio ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo derivato di Escherichia coli W (ATCC 9637) e dispone la sua iscrizione nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato di conseguenza.

Tutela esclusiva del richiedente per 5 anni

L’articolo 2 prevede che, per i cinque anni decorrenti dal 19 agosto 2024, solo Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. sia autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento in questione, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione senza riferimento ai dati scientifici tutelati o con il consenso del titolare.

Tutela degli studi e dei dati scientifici

L’articolo 3 stabilisce che, per cinque anni dalla data di entrata in vigore, gli studi e i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e conformi all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo senza il consenso di Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato sostituisce la voce relativa al 2′-fucosillattosio (fonte microbica) nella tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Sono riportate denominazione chimica, formula molecolare (C18H32O15), numero CAS (41263-94-9), peso molecolare (488,44 g/mol), fonte produttiva (ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli W ATCC 9637) e caratteristiche di purezza, contaminanti e criteri microbiologici per la forma in polvere e/o liquida.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareautorizzazioni e registri UEtutela dei dati

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