Regolamento (UE) 2024/2041
Regolamento (UE) 2024/2041 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 per quanto riguarda l’indicazione sulla salute riguardante la monacolina K da riso rosso fermentato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sopprime dall’elenco unionale delle indicazioni sulla salute consentite l’indicazione relativa alla monacolina K da riso rosso fermentato. La misura è adottata alla luce delle valutazioni EFSA e delle preoccupazioni di sicurezza emerse, nonché del divieto già introdotto per l’uso di monacoline da riso rosso fermentato a determinate dosi. Dal momento dell’entrata in vigore, l’indicazione non può più essere utilizzata sui prodotti alimentari nell’Unione.
Soppressione dell’indicazione sulla salute autorizzata relativa alla monacolina K da riso rosso fermentato dall’elenco UE delle indicazioni consentite.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari nell’ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare alle indicazioni sulla salute utilizzate su alimenti e integratori alimentari. Incide sull’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, eliminando la voce relativa a Monascus purpureus (riso rosso). Ha applicazione generale negli Stati membri ed è direttamente applicabile; non introduce un regime territoriale limitato né esclusioni ulteriori rispetto alla soppressione dell’indicazione.
Indicazione sulla salute relativa alla monacolina K da riso rosso fermentato
Il regolamento (UE) 2024/2041 della Commissione interviene sul sistema delle indicazioni sulla salute consentite nell’Unione, sopprimendo dall’elenco del regolamento (UE) n. 432/2012 la voce relativa a Monascus purpureus (riso rosso). La misura è adottata alla luce delle valutazioni scientifiche EFSA e delle preoccupazioni emerse circa la sicurezza delle monacoline da riso rosso fermentato, già oggetto di restrizioni nell’ambito del regolamento (CE) n. 1925/2006.
Contesto normativo e motivazione
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006, che vieta le indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari salvo autorizzazione e inclusione nell’elenco UE delle indicazioni consentite. La Commissione ricorda che l’indicazione sulla monacolina K era stata originariamente autorizzata sulla base di un parere EFSA del 2011, relativo al mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue con un’assunzione giornaliera di 10 mg.
Successivamente, tuttavia, l’EFSA ha evidenziato nel 2018 rilevanti criticità di sicurezza: la monacolina K in forma lattonica è identica alla lovastatina, le esposizioni possono avvicinarsi a dosi terapeutiche, sono stati segnalati effetti avversi gravi anche a livelli di assunzione di 3 mg/giorno e permangono incertezze sulla composizione dei prodotti, sui gruppi vulnerabili e sulle interazioni con sostanze inibitorie del CYP3A4. Su questa base la Commissione ha ritenuto necessario revocare l’indicazione per esigenze di tutela della salute e di certezza del diritto.
Collegamento con il divieto sulle monacoline
Il regolamento richiama il fatto che, con il regolamento (UE) 2022/860, le monacoline da riso rosso fermentato sono state inserite nella parte B dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, con divieto di utilizzo a livelli pari o superiori a 3 mg per dose di prodotto raccomandata per l’assunzione giornaliera. La Commissione sottolinea inoltre che le monacoline da riso rosso fermentato sono ormai utilizzabili solo negli integratori alimentari, e che l’incertezza scientifica residua giustifica l’eliminazione del relativo claim salutistico.
Ambito di applicazione pratico
La soppressione opera nell’ambito degli alimenti e, per effetto del rinvio al regime delle sostanze aggiunte agli alimenti, si estende anche agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE. In concreto, gli operatori non possono più utilizzare sui prodotti alimentari l’indicazione sulla salute relativa alla monacolina K da riso rosso fermentato.
Disposizioni finali
L’articolo 1 contiene la modifica puntuale del regolamento (UE) n. 432/2012 mediante cancellazione della voce relativa a Monascus purpureus (riso rosso). L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione dell’indicazione sulla salute
L’articolo 1 dispone la soppressione, nell’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, della voce relativa a Monascus purpureus (riso rosso). In sostanza viene rimossa l’indicazione sulla salute riguardante la monacolina K da riso rosso fermentato, che non può più figurare tra le indicazioni consentite sui prodotti alimentari.
Presupposti scientifici e motivazione della revoca
I considerando richiamano l’autorizzazione originaria dell’indicazione, basata sul parere EFSA del 2011 sul mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue con assunzione giornaliera di 10 mg. Sono poi ricordati il parere EFSA del 2018 sulla sicurezza delle monacoline da riso rosso fermentato, le preoccupazioni per effetti avversi anche a dosi inferiori, l’incertezza sui tenori effettivi nei prodotti e sui rischi nei soggetti vulnerabili, nonché i possibili effetti dell’interazione con inibitori del CYP3A4.
Coordinamento con la disciplina sulle sostanze aggiunte agli alimenti
Il regolamento si colloca nel contesto dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, già attivato dalla Commissione per le monacoline da riso rosso fermentato, e del regolamento (UE) 2022/860, che ha inserito tali monacoline nella parte B dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006, vietandone l’uso a livelli pari o superiori a 3 mg per dose giornaliera raccomandata.
Rilevanza per gli integratori alimentari
Poiché le disposizioni sull’aggiunta di determinate sostanze agli alimenti si applicano anche agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, la soppressione dell’indicazione incide anche sull’uso di tale claim negli integratori contenenti riso rosso fermentato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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