Regolamento (UE) 2024/2040
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2040 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 per quanto riguarda la definizione di misure transitorie per il rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina transitoria per evitare interruzioni di mercato dopo il rinnovo dell'autorizzazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 aveva reso più rigorose le condizioni di autorizzazione senza prevedere misure transitorie, la Commissione consente lo smaltimento delle scorte esistenti entro termini specifici. Il regolamento entra in vigore con urgenza e si applica retroattivamente dal 5 maggio 2024.
Introduzione di misure transitorie per la commercializzazione e l'uso del 25-idrossicolecalciferolo autorizzato per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini, in seguito al rinnovo dell'autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l'additivo per mangimi 25-idrossicolecalciferolo, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo, limitatamente alle destinazioni per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini. Ha portata territoriale generale nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le deroghe transitorie riguardano solo i prodotti conformi alle norme applicabili prima del 5 maggio 2024 e introdotti entro le date indicate; il testo non disciplina i ruminanti, già oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070.
Misure transitorie per il rinnovo dell'autorizzazione del 25-idrossicolecalciferolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2040 interviene per correggere il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070, che aveva rinnovato l'autorizzazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 come additivo per mangimi. La Commissione rileva che il rinnovo ha reso più stringenti le condizioni autorizzative, anche in ragione della specificazione del composto precursore 5,7,24-colestatrienolo, senza però prevedere misure transitorie; da qui la necessità di consentire un adattamento graduale degli operatori e di evitare turbative di mercato.
Base normativa e finalità dell'intervento
L'atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione motiva l'intervento con l'assenza di ragioni di sicurezza tali da imporre l'applicazione immediata delle nuove condizioni e con l'esigenza di non pregiudicare gli operatori interessati dal divieto, derivante in via automatica dal nuovo quadro autorizzatorio, dei prodotti non conformi ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure transitorie riguardano l'additivo per mangimi 25-idrossicolecalciferolo, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo. La disciplina si applica esclusivamente quando i prodotti sono destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini. Non sono introdotte nuove regole di autorizzazione per i ruminanti, settore che nel regolamento (UE) 2024/1070 era stato oggetto di autorizzazione distinta.
Regime transitorio per additivo e premiscele
Per l'additivo autorizzato dal regolamento (CE) n. 887/2009 e per le premiscele che lo contengono, la Commissione consente la prosecuzione della commercializzazione e dell'utilizzo fino a esaurimento delle scorte esistenti, a condizione che i prodotti siano stati prodotti ed etichettati prima del 5 novembre 2024 e conformemente alle norme applicabili prima del 5 maggio 2024. La deroga copre quindi lo stock già immesso nel circuito produttivo e distributivo nel periodo transitorio.
Regime transitorio per mangimi composti e materie prime
Una disciplina analoga è prevista per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo. In questo caso, la soglia temporale è fissata al 5 maggio 2025: i prodotti fabbricati ed etichettati entro tale data, secondo la normativa precedente al 5 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. La differenziazione delle date rispetto ad additivo e premiscele consente una graduale adeguazione della filiera.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 5 maggio 2024. La retroattività mira a colmare il vuoto transitorio creato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 e a prevenire effetti negativi per gli operatori dovuti all'assenza di disposizioni di salvaguardia.
Effetti giuridici
L'atto è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne deriva che gli operatori del settore mangimistico possono fare affidamento sulle finestre transitorie previste solo per i prodotti che rispettano puntualmente le condizioni e le date indicate dal regolamento.
Disposizioni principali
Contesto e finalità della modifica
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070, che aveva rinnovato per 10 anni l'autorizzazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 come additivo per mangimi. La modifica si rende necessaria perché il rinnovo ha introdotto condizioni più rigorose, dovute anche alla specificazione del composto precursore 5,7,24-colestatrienolo prodotto con il medesimo ceppo, ma senza misure transitorie.
Misure transitorie per additivo e premiscele
L'additivo per mangimi 25-idrossicolecalciferolo autorizzato dal regolamento (CE) n. 887/2009 e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 5 novembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini.
Misure transitorie per mangimi composti e materie prime
I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo di cui sopra, prodotti ed etichettati prima del 5 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, altri volatili e suini.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 5 maggio 2024. La retroattività è giustificata dall'esigenza di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori derivanti dall'assenza di misure transitorie nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070.
Base giuridica e natura obbligatoria
L'atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, articolo 9, paragrafo 2, e si fonda sul parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2032
- Regolamento · 29 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2036
- Regolamento · 29 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2039
- Regolamento · 29 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2041
- Regolamento · 29 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2043
- Regolamento · 29 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2044
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →