Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30721/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la conferma della responsabilità penale già pronunciata in appello per il reato contestato, con esclusione della lieve entità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di porto di arma in relazione all'art. 4, secondo comma, l. n. 110/1975. Nel ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze richiedevano una nuova valutazione dei fatti e riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva escluso la lieve entità valorizzando l'elevatissima potenzialità offensiva del coltello, dovuta alla lama tagliente, e i numerosi precedenti dell'imputato per delitti con violenza o minaccia, tra cui plurime rapine.

Norme richiamate

  • art. 4, secondo comma, l. n. 110/1975

    Norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità per il porto dell'arma contestata.

  • art. 4, comma 3, l. n. 110/1975

    Prevede l'ipotesi di lieve entità, ma la Corte conferma il diniego perché incompatibile con la concreta offensività del fatto e con la pericolosità desunta dai precedenti dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dai giudici di merito.
  • Il riconoscimento della lieve entità nel porto di arma richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto; può essere legittimamente escluso quando l'oggetto abbia elevata potenzialità offensiva.
  • La pericolosità concreta della condotta può essere desunta anche dai precedenti specifici dell'imputato, specie se recenti e riferiti a delitti commessi con violenza o minaccia, ai fini della negazione della particolare tenuità o lieve entità del fatto.
  • Quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, non contraddittoria e abbia già affrontato i profili dedotti, il ricorso che riproponga le stesse censure è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.