Cassazione Penale, Ordinanza n. 30721/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la conferma della responsabilità penale già pronunciata in appello per il reato contestato, con esclusione della lieve entità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di porto di arma in relazione all'art. 4, secondo comma, l. n. 110/1975. Nel ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze richiedevano una nuova valutazione dei fatti e riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva escluso la lieve entità valorizzando l'elevatissima potenzialità offensiva del coltello, dovuta alla lama tagliente, e i numerosi precedenti dell'imputato per delitti con violenza o minaccia, tra cui plurime rapine.
Norme richiamate
art. 4, secondo comma, l. n. 110/1975
Norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità per il porto dell'arma contestata.
art. 4, comma 3, l. n. 110/1975
Prevede l'ipotesi di lieve entità, ma la Corte conferma il diniego perché incompatibile con la concreta offensività del fatto e con la pericolosità desunta dai precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dai giudici di merito.
- Il riconoscimento della lieve entità nel porto di arma richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto; può essere legittimamente escluso quando l'oggetto abbia elevata potenzialità offensiva.
- La pericolosità concreta della condotta può essere desunta anche dai precedenti specifici dell'imputato, specie se recenti e riferiti a delitti commessi con violenza o minaccia, ai fini della negazione della particolare tenuità o lieve entità del fatto.
- Quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, non contraddittoria e abbia già affrontato i profili dedotti, il ricorso che riproponga le stesse censure è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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