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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2196/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Padova che, accogliendo l'appello della Procura, aveva disposto il sequestro preventivo della somma complessiva sequestrata (circa Euro 1.840/1.860) trovata a carico di Khetta e En Naji nell'ambito di indagine per il reato di cui all'art. 73 co.1 DPR 309/90. Contestano la violazione dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che: le quantità di droga sequestrate (marginali: 1,6 g e 1,2 g) sono compatibili con uso personale e non con spaccio; la provenienza del denaro è lecita (documentata da redditi e da una transazione di lavoro); manca il periculum in mora e il nesso spazio-temporale che giustifichi il rischio di reimpiego illecito; l'identificazione di Khetta come custode/"HAJ" sarebbe ipotetica e non suffragata; infine fanno valere che ordinanze precedenti del riesame avevano disposto la restituzione delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che l'impugnazione, sebbene formalmente fondata su presunta violazione di legge, in realtà ponesse in discussione fatti e motivazione del Tribunale di Padova non sindacabili in questa sede. La Cassazione ha condiviso che il Tribunale aveva fornito motivazione coerente e sufficiente circa gli indizi di reità (dichiarazioni di correi, intercettazioni, servizi di osservazione), il ruolo di custode di Khetta, la contestuale presenza di bilancini e denaro, e il rischio concreto che la somma potesse essere reimpiegata per l'acquisto di stupefacenti. Ha inoltre precisato che la mera minore quantità di stupefacente non esclude, alla luce del quadro indiziario, la pertinenzialità del denaro al reato né il periculum. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria (Euro 3.000 ciascuno).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    La concessione del sequestro preventivo richiede il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati; è criterio decisivo per il sequestro del denaro in materia di stupefacenti.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di appello e riesame in materia di misure cautelari reali è consentito per sola violazione di legge; la Corte ha però riconosciuto ammissibili i ricorsi quando la motivazione sia del tutto assente o manifestamente priva dei requisiti minimi.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma che punisce il traffico di stupefacenti; la motivazione ha collegato indizi investigativi al delitto di cui a questa norma e richiama le possibilità di confisca (anche per equivalente) in caso di provento del reato.

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Disciplina la confisca dei proventi di reato: il denaro sequestrato, se ritenuto provento, può essere oggetto di confisca al termine del procedimento.

  • art. 73 co.7 bis DPR 309/90; art. 240bis co.1 cod. pen.; art. 85 bis DPR 309/90

    Richiamate dalla Corte in relazione alle forme di confisca: confisca obbligatoria "per equivalente" e confisca per sproporzione/allargata, come strumenti per sottrarre al reo il profitto o il valore equivalente del reato di spaccio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per la condanna alle spese e, in assenza di colpa nella inammissibilità, all'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di denaro in procedimenti per stupefacenti può essere disposto anche se le quantità di droga trovate sono modeste, quando il quadro indiziario (intercettazioni, dichiarazioni di correi, osservazioni, presenza di bilancini, ruolo dei soggetti) suggerisca rischio concreto di reimpiego per spaccio.
  • Per disporre il sequestro non è richiesto un quadro probatorio pieno come per le misure personali, ma la motivazione deve comunque esporre elementi indicativi (fumus) e il periculum che giustifichino la misura; motivazioni coerenti e circostanziate non sono sindacabili in sede di legittimità se il ricorso si fonda solo su una rivalutazione dei fatti.
  • La mera prova formale di un reddito o di entrate pregresse non implica automaticamente la riconducibilità del denaro sequestrato alla provenienza lecita se non è dimostrato in modo documentato il collegamento temporale e materiale tra gli incassi e le somme rinvenute.
  • In Cassazione il sindacato è limitato alle violazioni di legge: vizi della motivazione gravi e privi dei requisiti minimi possono rendere ammissibile il ricorso, ma semplici contestazioni della valutazione degli indizi o della loro pesatura sono inammissibili.
  • Anche se in primo momento una somma può non essere qualificata come corpo del reato, essa può comunque risultare confiscabile al termine del processo come provento del reato o tramite confisca per equivalente/"allargata" se emerge la sproporzione con i redditi leciti.

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