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Ordinanza

Ordinanza n. 786/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'avviso prot. DGRUF n. 58754 del 17 dicembre 2025, successivamente rettificato dal provvedimento recante n. 58996 del 19/12/2025 reso dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie) con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive (D.D. n. 2269/2024), parimenti impugnata nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati ammessi, avendo ella conseguito un punteggio di 29,41 punti a fronte della soglia di 30,74; del bando di concorso, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti errati, ambigui o estranei alle materie d'esame; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché ignoto, lesivo degli interessi della ricorrente. E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche con riserva e in soprannumero, alle prove scritte del concorso, previa neutralizzazione dei quesiti viziati e conseguente ricalcolo del punteggio.

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, nella parte in cui non include la ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso con cui è stata approvata, anche a seguito di rettifica, la graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive. La candidata aveva conseguito 29,41 punti, a fronte della soglia di ammissione di 30,74, e ha contestato la mancata ammissione. Ha inoltre impugnato il bando, ove interpretato nel senso di consentire la somministrazione di quesiti errati, ambigui o estranei alle materie d'esame, nonché i verbali della commissione esaminatrice e del CINECA relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva. È stato chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, e l'accertamento del diritto all'ammissione, anche con riserva e in soprannumero, previa neutralizzazione dei quesiti viziati e ricalcolo del punteggio.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della conferma degli effetti del decreto cautelare già concesso. La motivazione espressa riguarda il bilanciamento degli interessi coinvolti e tiene conto del fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. L'ordinanza non definisce il merito delle censure relative alla validità dei quesiti, alla graduatoria o al ricalcolo del punteggio; la trattazione del merito è stata fissata per il 18 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il Collegio ha confermato gli effetti del decreto cautelare in ragione del bilanciamento degli interessi e dell'avvenuto svolgimento della prova scritta.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un decreto cautelare già concesso mediante il bilanciamento degli interessi coinvolti, valorizzando anche il fatto sopravvenuto che il ricorrente abbia già sostenuto la prova oggetto della misura cautelare.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini della conferma degli effetti del decreto non anticipa la decisione sul merito delle censure relative alla legittimità dei quesiti, alla graduatoria e al diritto all'ammissione; tali questioni restano devolute alla successiva fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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