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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16600/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata condannata in primo grado per lesioni personali aggravate e aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna. La Corte di appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile tale atto di impugnazione. Con il solo motivo di ricorso per cassazione la parte denunciava violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo in sostanza che la disciplina sulla specificità della dichiarazione o elezione di domicilio non fosse stata correttamente applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., pur abrogata dalla legge n. 114 del 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Ha inoltre precisato che è sufficiente, ai fini della validità del richiamo al domicilio eletto o dichiarato, che l'impugnazione contenga un riferimento espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notificazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    La previsione continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; per la validità dell'impugnazione è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da rendere immediatamente e inequivocamente individuabile il luogo delle notificazioni.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato la disciplina di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma l'abrogazione non incide sulle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. continua a trovare applicazione, nonostante la successiva abrogazione, per le impugnazioni presentate entro il 24 agosto 2024.
  • Ai fini della specificità del richiamo al domicilio dichiarato o eletto, non è necessaria una riproduzione integrale dell'atto precedente: è sufficiente un richiamo espresso, specifico e localizzabile nel fascicolo processuale che consenta di individuare senza incertezze il luogo della notificazione.
  • La mancata osservanza dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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