Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3907/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione VI) n. -OMISSIS-resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202303125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, irrogata a un ex maresciallo capo della Guardia di Finanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare, collocato in congedo dal 2003, aveva impugnato la determina del 19 dicembre 2017 con cui il Comando Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza gli aveva inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione, con iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito senza grado. L'addebito riguardava la ricerca, durante una campagna elettorale del 2012, dell'appoggio di un esponente di rilievo di una famiglia mafiosa, l'affidamento della stampa del materiale elettorale alla tipografia del fratello di tale soggetto e la manifestazione di disponibilità reciproca per futuri affari. Il ricorso di primo grado deduceva, tra l'altro, violazione dell'art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, tardività e decadenza del potere disciplinare, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, sviamento e sproporzione della sanzione. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Amministrazione avesse contrastato il decreto di archiviazione penale, attribuendo al militare una partecipazione attiva e fattiva alla consorteria mafiosa non accertata in sede penale, e che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata. In appello le Amministrazioni hanno sostenuto l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, la legittima utilizzabilità e rivalutazione disciplinare delle intercettazioni, la correttezza dell'interpretazione degli elementi raccolti, la discrezionalità nella scelta della sanzione e il rispetto dei termini procedimentali. L'appellato ha riproposto la censura di tardivo avvio del procedimento disciplinare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. Ha affermato che l'art. 653 c.p.p. attribuisce efficacia preclusiva alla diversa valutazione disciplinare solo in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione contenente un pieno accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato; tale vincolo non deriva da un decreto di archiviazione. Anche una sentenza assolutoria non impedisce la valutazione disciplinare degli aspetti della condotta estranei all'accertamento penale. Nel caso concreto il giudice penale si era limitato a escludere la sufficienza degli elementi per sostenere le imputazioni di associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, senza accertare l'inesistenza dei contatti, dell'incontro, dell'affidamento della stampa e delle conversazioni intercettate. L'Amministrazione aveva quindi legittimamente rivalutato autonomamente tali elementi, ravvisando non un pactum sceleris o un contributo causale all'associazione mafiosa, ma una consapevole e pericolosa contiguità con un esponente mafioso, incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà e rettitudine propri anche del militare in congedo. La motivazione del provvedimento disciplinare è stata ritenuta adeguata, anche perché aveva esaminato le difese dell'interessato e non era vincolata dalla proposta dell'ufficiale inquirente di non irrogare sanzioni. La scelta e la misura della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per difetto di motivazione, illogicità o irragionevolezza; non è stata ravvisata manifesta sproporzione nella perdita del grado, considerata la gravità della consapevole vicinanza a soggetti mafiosi. È stata respinta anche la censura sulla tardività: per la complessità degli accertamenti, fondati su intercettazioni e intrecciati a condotte astrattamente lecite nell'ambito di una campagna elettorale, era legittimo attendere la conclusione del procedimento penale. La conoscenza di notizie giornalistiche e di informazioni non circostanziate non costituiva conoscenza integrale e certa dei fatti. Gli atti penali erano stati acquisiti il 20 maggio 2017, gli addebiti contestati il 14 luglio 2017 e la sanzione irrogata il 19 dicembre 2017, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare. L'appellato è stato condannato al pagamento di 4.000 euro per le spese del doppio grado.

Norme richiamate

  • art. 1357, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 66/2010

    perdita del grado per rimozione

    Prevede la sanzione disciplinare di stato irrogata al militare, applicata nel caso concreto per la gravità della condotta ritenuta incompatibile con i doveri propri dell'appartenenza, anche pregressa, al Corpo.

  • art. 1392 d.lgs. n. 66/2010

    Disciplina i termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare; il Collegio ha ritenuto rispettati i termini di 90 e 270 giorni, decorrenti dalla conoscenza integrale e certa degli atti conclusivi della vicenda penale.

  • art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale.

    Consente di differire l'avvio del procedimento disciplinare di stato quando l'accertamento è particolarmente complesso o gli elementi conoscitivi iniziali non sono sufficienti; nel caso concreto tali presupposti ricorrevano per la natura delle intercettazioni, la complessità interpretativa e l'intreccio con la campagna elettorale.

  • art. 653 c.p.p.

    Il vincolo sulla valutazione disciplinare opera, secondo il Collegio, solo in presenza di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione contenente un pieno accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione; non si applica a un decreto di archiviazione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito all'appellato di riproporre in appello la censura di primo grado relativa alla tardività dell'avvio del procedimento disciplinare.

Massime di principio

  • Il decreto di archiviazione penale non produce alcun vincolo di giudicato preclusivo della valutazione disciplinare, sicché l'Amministrazione può utilizzare e rivalutare autonomamente gli elementi raccolti nel procedimento penale, comprese le intercettazioni, assicurando il contraddittorio dell'interessato.
  • Anche una sentenza penale irrevocabile di assoluzione impedisce una diversa valutazione disciplinare soltanto quando contenga un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'imputato; il vincolo non si estende ai profili della condotta non coperti dall'accertamento penale.
  • La mancata integrazione di un reato associativo o di altro reato non esclude che i medesimi fatti materiali possano costituire illecito disciplinare, quando siano autonomamente valutati come violazione dei doveri di correttezza, lealtà e rettitudine propri dello status militare.
  • Per le infrazioni disciplinari di stato, l'Amministrazione può differire l'avvio del procedimento sino alla conclusione del procedimento penale quando l'accertamento sia particolarmente complesso o gli elementi inizialmente disponibili non consentano una puntuale contestazione degli addebiti; notizie giornalistiche o informazioni non circostanziate non equivalgono a conoscenza integrale e certa dei fatti.
  • La determinazione della sanzione disciplinare e la valutazione della gravità dell'illecito rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per difetto di motivazione, illogicità o irragionevolezza, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'Amministrazione.
  • La proposta dell'ufficiale inquirente di non irrogare una sanzione non è vincolante; l'autorità procedente può discostarsene se il provvedimento finale espone adeguatamente le ragioni della diversa valutazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.