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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23872/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto interessato ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di rilascio di copia degli atti relativi a un procedimento penale già definito dalla Cassazione con sentenza n. 40786/2022. Il ricorso, accompagnato da una memoria successiva, era stato proposto personalmente dall'imputato. La Corte ha rilevato che tale modalità era incompatibile con il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., perché il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente non aveva quindi rispettato il requisito formale di rappresentanza tecnica.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare che l'impugnazione in cassazione deve essere proposta con le forme e tramite i soggetti abilitati previste dal codice di rito.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista iscritto nell'albo speciale.
  • La mancanza della necessaria sottoscrizione tecnica integra un vizio formale insanabile che determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo che emerga assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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