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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02380/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per evasione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti contestavano: la corretta identificazione dell'imputato; la valutazione compiuta dai giudici di merito; il diniego della pena sostitutiva, fondato dalla Corte territoriale sulle concrete modalità del fatto e sul giudizio negativo circa la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti; e l'esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano inammissibili perché in parte di merito, in parte meramente riproduttive di doglianze già respinte in appello, e comunque non deducibili in legittimità. Inoltre, il motivo relativo alla recidiva era non scrutinabile perché non devoluto al giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Viene richiamato come norma incriminatrice del reato di evasione per il quale l'imputato era stato condannato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura dei fatti o delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione esauriente e логica.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La valutazione negativa sulla personalità dell'imputato e sulle modalità concrete del fatto, quando utilizzata per negare il beneficio o la pena sostitutiva, è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Non può essere dedotta in cassazione una questione non devoluta al giudice di appello, come l'esclusione della recidiva non devoluta in secondo grado.

Come è indicizzato

RamiReati stradali
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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