Cassazione Penale, Ordinanza n. 02380/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti contestavano: la corretta identificazione dell'imputato; la valutazione compiuta dai giudici di merito; il diniego della pena sostitutiva, fondato dalla Corte territoriale sulle concrete modalità del fatto e sul giudizio negativo circa la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti; e l'esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano inammissibili perché in parte di merito, in parte meramente riproduttive di doglianze già respinte in appello, e comunque non deducibili in legittimità. Inoltre, il motivo relativo alla recidiva era non scrutinabile perché non devoluto al giudice di appello.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Viene richiamato come norma incriminatrice del reato di evasione per il quale l'imputato era stato condannato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura dei fatti o delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione esauriente e логica.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La valutazione negativa sulla personalità dell'imputato e sulle modalità concrete del fatto, quando utilizzata per negare il beneficio o la pena sostitutiva, è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Non può essere dedotta in cassazione una questione non devoluta al giudice di appello, come l'esclusione della recidiva non devoluta in secondo grado.
Come è indicizzato
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