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Ordinanza

Ordinanza n. 163/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi all'istruttoria e agli atti presupposti dell'ordinanza dirigenziale che ha disposto uno stallo riservato per disabili in prossimità di un immobile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 441/2025, con la quale il Comune di Potenza ha disposto la concessione di uno stallo riservato al titolare di un contrassegno invalidi su corso Umberto I, in prossimità del civico 22. Contestualmente, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 3 novembre 2025, diretta a ottenere l'esibizione dei documenti e degli atti sui quali l'amministrazione aveva fondato il provvedimento impugnato in via principale. Nel corso della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, riferendo che sul medesimo oggetto era stato proposto un autonomo ricorso, già definito con sentenza parziale n. 157 del 7 aprile 2026, ritenuta allo stato satisfattiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., poiché la tutela richiesta risultava già soddisfatta, allo stato, dalla decisione intervenuta nel distinto giudizio avente il medesimo oggetto. L'ordinanza non definisce la domanda principale di annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 441/2025. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ai sensi dell’art. 116, co. 2, cod. proc. amm.

    La disposizione è stata utilizzata per introdurre, contestualmente al ricorso principale, la domanda giudiziale relativa all'accesso agli atti; la domanda è stata poi dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta soddisfazione.

Massime di principio

  • La materia del contendere sull’istanza di accesso può dichiararsi cessata quando, nel corso del giudizio, la pretesa ostensiva risulti già soddisfatta da una decisione intervenuta in un autonomo giudizio avente il medesimo oggetto, purché tale soddisfazione sia ritenuta effettiva allo stato degli atti.
  • Quando una pronuncia definisce soltanto la domanda di accesso proposta incidentalmente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta la definizione della domanda principale di annullamento, che resta soggetta alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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