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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00809/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari (sostitutivi della custodia in carcere) disposti nei confronti della ricorrente per reati indicati negli artt. 110, 391-ter e 416-bis (capo 6) e per concorso nella detenzione illegale e nella ricettazione di armi (capi 24 e 25). Primo motivo: si censura il riconoscimento del concorso nel reato ex art. 391-ter cod. pen., rilevando che la condotta della ricorrente si sarebbe limitata a partecipare al pagamento di un telefono cellulare già fornito al fratello detenuto, quindi un fatto successivo alla consumazione del reato (post factum) non punibile. Secondo motivo: si deduce la insufficienza delle prove sulla consapevolezza della ricorrente circa la detenzione delle armi da parte del coniuge, sostenendo che le intercettazioni non dimostrerebbero la sua conoscenza di quelle specifiche armi oggetto di sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione del Tribunale: a) quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la partecipazione al versamento del denaro per l'acquisto del cellulare si inserisse nella sequenza causale del reato, perfezionando l'accordo e contribuendo alla disponibilità dello strumento di comunicazione in favore del detenuto; pertanto non si è trattato di un mero post factum. b) quanto al secondo motivo, sulla base delle intercettazioni descritte nell'ordinanza (più conversazioni in cui emergono riferimenti alla detenzione di armi, richieste di consegna e indicazioni sull'occultamento), la Corte ha ritenuto fondata l'affermazione della consapevolezza della ricorrente circa la detenzione di armi dal marito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Si segnala che, sebbene la misura cautelare sia stata successivamente revocata per perenzione del termine, la Corte ha comunque deciso sul primo motivo in considerazione dell'interesse residuo volto a eventuale procedimento di riparazione ex art. 314, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rinvio alla disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte basa la valutazione del concorso anche sulla partecipazione ai versamenti che agevolano la realizzazione dell'offesa

  • art. 391-ter cod. pen.

    Norma contestata relativa a reati connessi a comunicazioni e strumenti di comunicazione con detenuti; la Corte ha interpretato che il delitto può perfezionarsi alternativamente con l'accordo e/o con la dazione del corrispettivo, per cui la fornitura dei mezzi o il contributo economico per la loro acquisizione integra concorso e non sempre costituisce post factum

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso come contesto dell'imputazione (menzione di art. 416-bis.1 nell'atto); la rilevanza è collegata al quadro indiziario complessivo che giustifica le misure cautelari

  • art. 314, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare l'interesse residuo al gravame nonostante la revoca della misura cautelare per perenzione del termine, in vista di un'eventuale procedura di riparazione

Massime di principio

  • Il contributo economico volto a procurare strumenti di comunicazione a un detenuto può integrare concorso nel reato se risulta funzionale e collegato all'accordo criminoso: non sempre è un post factum esimente
  • Il momento consumativo di reati che prevedono alternative (accordo e/o dazione del corrispettivo) può coincidere con i singoli versamenti o atti che rendono operativo l'accordo, rendendo penalmente rilevante anche atti apparentemente successivi
  • La consapevolezza della detenzione di armi può essere desunta dalle intercettazioni e dal contesto fattuale (richieste di consegna, istruzioni per occultamento, riferimenti a perquisizioni), non richiedendo sempre una dichiarazione esplicita
  • La revoca della misura cautelare per perenzione del termine non elimina automaticamente l'interesse a impugnare quando la decisione favorevole possa essere rilevante per ottenere riparazione ex art. 314 c.p.p.
  • In giudizio cautelare e in sede di impugnazione la valutazione dell'esistenza di gravi indizi è basata sulla congruenza logica delle conversazioni intercettate e del contesto probatorio; la difesa deve contestare specificamente l'affidabilità o la rilevanza di tali elementi per ribaltare la valutazione

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