Sentenza del 05/02/2019 n. 3263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito dichiarato sulla base di un'agenda rinvenuta presso gli uffici di D.G., contenente nominativi, importi e date di assegni da pagare e versamenti bancari. Gli importi degli assegni annotati coincidevano con gli estratti conto, mentre non vi era corrispondenza tra le somme indicate nell'agenda e le fatture di acquisto e il registro degli acquisti. La CTR aveva ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la destinazione delle somme né la loro estraneità all'attività d'impresa. In Cassazione il contribuente ha contestato, da un lato, l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio e la motivazione della sentenza e, dall'altro, la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su appunti extracontabili privi, secondo la sua tesi, di valore fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità o inammissibilità dell'appello, verificando che la copia era stata regolarmente depositata presso la CTP. Ha inoltre ritenuto insussistente il vizio di motivazione, poiché il contribuente si era limitato a proporre una diversa valutazione delle prove senza indicare un fatto decisivo omesso o una contraddizione insanabile. Quanto al merito, la Corte ha confermato che la documentazione extracontabile, inclusi appunti personali e agende rinvenuti anche presso terzi, può costituire valida prova presuntiva per un accertamento induttivo, soprattutto quando sia corroborata da dichiarazioni del contribuente e irregolarità contabili. Gravava quindi sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria sulla destinazione non imprenditoriale delle somme. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Disciplina l'appello nel processo tributario. Nel caso concreto la Corte ha verificato che l'appello dell'Amministrazione era stato regolarmente depositato presso la Commissione tributaria provinciale, escludendo quindi la dedotta nullità.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Consente di denunciare in Cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo. Non permette però di ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove o del merito della controversia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. e)
"consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti"
Legittima l'accertamento analitico-induttivo quando l'incompletezza o infedeltà della dichiarazione emerge da elementi presuntivi, anche derivanti da documentazione extracontabile o da controlli presso altri soggetti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
È stato richiamato in relazione all'accertamento induttivo ai fini IVA. La decisione valorizza il principio secondo cui le irregolarità contabili e la documentazione extracontabile possono giustificare la ricostruzione induttiva delle operazioni.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La Corte richiama tali disposizioni per affermare che, ai fini probatori, possono assumere rilievo anche documenti non formalmente qualificati come scritture contabili, quando registrino quantitativamente o monetariamente atti d'impresa o rappresentino la situazione economica dell'imprenditore.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile, come agende, appunti personali o contabilità parallela, può avere valore indiziario anche se priva di formalità fiscali e anche se rinvenuta presso terzi, quando appare riferibile all'attività economica.
- Un insieme di elementi coerenti, quali corrispondenza con gli estratti conto, irregolarità contabili e dichiarazioni del contribuente, può fondare un accertamento induttivo e trasferire sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria specifica.
- Per superare un accertamento fondato su documentazione extracontabile non è sufficiente negarne genericamente la rilevanza: occorre dimostrare concretamente che le somme riguardavano operazioni estranee all'impresa, soggetti diversi o causali non imponibili.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove. Il vizio di motivazione deve riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo oppure una contraddizione logica insanabile nella sentenza.
- La contestazione dell'ammissibilità dell'appello tributario deve essere supportata da una verifica concreta degli atti processuali; se il deposito richiesto dalla legge risulta effettuato, la censura viene respinta.
- La presenza di una scrittura informale non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: il suo peso dipende dalla riferibilità all'impresa, dal contenuto e dalla concordanza con gli altri elementi disponibili.
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