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Sentenza

Sentenza n. 373/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Determinazione del Direttore Generale n.2801 del 07.10.2025 notificata via pec il 07.10.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione - per un importo di euro 1.101.330,32 - alla società Siemens Healthcare Srl del lotto 2 (CIG B6D74984F7) relativo alla fornitura per 4 anni di “sistemi analitici per diagnostica proteica”, lotto inserito nella Gara - effettuata mediante procedura aperta - per la fornitura di sistema diagnostico per elettroforesi ed immunofissazione e sistemi analitici per diagnostica proteica per il laboratorio analisi di riferimento del Centro Servizi di Pievesestina dell'AUSL della Romagna; - comunicazione alla ricorrente di aggiudicazione della gara sopra richiamata (lotto n.2) alla Siemens Healthcare effettuata a mezzo PEC in data 07.10.2025 dall'AUSL Romagna; - tutti i verbali di gara stilati dalla commissione giudicatrice, con particolare riferimento al verbale di apertura della offerta economica per il lotto n. 2 (seduta chiusa il 29-09.2025) e alla relativa graduatoria formulata automaticamente dal sistema che ha visto la ricorrente posizionarsi al secondo posto. - comunicazione di aggiudicazione del Lotto n.2 del 07.10.2025 - Allegato 4 al Capitolato nel quale è indicata e valutata l'offerta economica per il lotto n.2 formulata dalla Siemens Healthcare Srl - ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche non noto, segnatamente tutti i verbali di gara e, ove occorra, la lex specialis di gara: la determinazione a contrarre n°1445 del 13.05.2025, Determinazione n.1880 del 19.06.2025, Disciplinare, il Capitolato tecnico e tutti gli ulteriori allegati; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso e la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. il 9\12\2025: - di tutti gli atti impugnati in via principale, e segnatamente: - della determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi dell’AUSL Romagna n. 2801 del 7 ottobre 2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione a Siemens Healthcare S.r.l. del lotto n. 2 (CIG B6D74984F7) della procedura aperta per la fornitura di sistema diagnostico per elettroforesi ed immunofissazione e sistemi analitici per diagnostica proteica per il laboratorio analisi di riferimento del Centro Servizi di Pievesestina; - di tutti i verbali di gara stilati dalla commissione giudicatrice, con particolare riferimento al verbale di apertura della offerta economica per il lotto n. 2 (seduta chiusa il 24.09.2025) e alla relativa graduatoria formulata automaticamente dal sistema che ha visto la ricorrente posizionarsi al secondo posto; - della comunicazione di aggiudicazione del Lotto n.2, formulata dal RUP della AUSL del 07.10.2025; - dell’Allegato 4 al Capitolato nel quale è indicata e valutata l’offerta economica per il lotto n.2 formulata da The Binding Site S.r.l.; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a Siemens Healthcare S.r.l. del lotto 2 della procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici per diagnostica proteica, con i verbali e gli atti di gara presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, sostenendo anzitutto che l’offerta economica dell’aggiudicataria fosse stata erroneamente valutata. Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe indicato nella scheda economica i quantitativi di kit necessari per calibrazioni e controlli senza attribuire loro un autonomo valore economico, limitando così l’offerta ai soli kit destinati ai test diagnostici e alterando il ribasso. La ricorrente ha dedotto violazione della lex specialis, dell’art. 95 del d.lgs. 36/2023, dei principi di parità di trattamento, imparzialità e libera concorrenza, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, errore di fatto, difetto dei presupposti e di istruttoria. In via subordinata ha sostenuto che l’aggiudicataria non avrebbe comunque coperto il fabbisogno richiesto, poiché i kit per calibrazioni e controlli, non essendo stati conteggiati, non sarebbero stati effettivamente offerti. In memoria la ricorrente ha inoltre prospettato nuove contestazioni relative all’insufficienza dei reagenti per due specifici test e alla resa effettiva dei kit. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta che la ricorrente principale avrebbe offerto un quantitativo di reagenti insufficiente rispetto al fabbisogno e avrebbe dovuto essere esclusa.

La decisione

Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che il suo eventuale rigetto rendesse improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il criterio della ragione più liquida e il rapporto di priorità logica tra le impugnazioni. Il primo motivo è stato respinto perché fondato su un’erronea lettura della scheda economica e della lex specialis. Il capitolato richiedeva l’offerta di tutti i reagenti necessari, inclusi quelli per calibrazioni e controlli. Tuttavia, nella scheda dell’aggiudicataria, il numero di confezioni destinato a calibrazioni e controlli costituiva una specificazione interna del numero totale di confezioni offerte; quest’ultimo, moltiplicato per il prezzo unitario, determinava il valore economico annuale dell’offerta e comprendeva anche tali reagenti. Il quantitativo per calibrazioni e controlli era quindi correttamente incluso nel prezzo complessivo e non omesso. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata copertura del fabbisogno: il numero complessivo di test offerti risultava pari a 69.443, a fronte di un fabbisogno indicato in capitolato di 49.150 test, anche considerando lo scorporo dei test per calibrazioni e controlli. Il capitolato, inoltre, qualificava i quantitativi indicati come presunti e non tassativi, prevedendo approvvigionamenti in funzione delle effettive necessità operative. Le ulteriori contestazioni formulate per la prima volta in memoria sono state dichiarate inammissibili perché nuove e dirette ad ampliare il thema decidendum; il TAR le ha comunque ritenute infondate anche nel merito, sia per la complessiva eccedenza dei test offerti rispetto al fabbisogno sia per il carattere presuntivo dei quantitativi di gara. Il ricorso principale è stato quindi respinto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    La norma è richiamata con riferimento alla violazione dei criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e alla corretta valutazione dell’offerta economica; il TAR non ravvisa alcuna violazione, poiché i reagenti per calibrazioni e controlli risultavano inclusi nel quantitativo e nel valore economico complessivamente offerti.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’improcedibilità del ricorso incidentale quando, respinto il ricorso principale, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione incidentale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede di includere nell’offerta tutti i reagenti necessari, compresi quelli destinati a calibrazioni e controlli, la loro inclusione economica può risultare dal numero complessivo di confezioni offerte, anche se la scheda economica li individua separatamente come specificazione interna del quantitativo totale; non è necessaria un’autonoma valorizzazione economica se il modello di offerta consente di ricomprenderli nel totale moltiplicato per il prezzo unitario.
  • La verifica della copertura del fabbisogno deve essere compiuta sulla base del quantitativo complessivo effettivamente risultante dall’offerta, tenendo conto della struttura della scheda economica e dei rapporti tra confezioni, test per confezione, calibrazioni e controlli.
  • Quando la lex specialis qualifica i quantitativi indicati come presunti e non tassativi e prevede approvvigionamenti in relazione alle effettive necessità operative, una modesta asserita carenza riferita a singoli analiti non determina automaticamente l’esclusione, soprattutto se il quantitativo complessivo offerto supera ampiamente il fabbisogno indicativo.
  • Nel rito appalti, il giudice può esaminare prioritariamente il ricorso principale secondo il criterio della ragione più liquida e, qualora lo respinga, dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale escludente o paralizzante.
  • Le contestazioni formulate per la prima volta nelle memorie difensive, che introducono una diversa causa di illegittimità e ampliano il thema decidendum rispetto al ricorso introduttivo, sono inammissibili; la loro eventuale infondatezza nel merito non elimina la preclusione processuale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potereDecadenza e tardività

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