Cassazione Penale, Sentenza n. 38444/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza del 27/02/2023, con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa a Maurizio Nardelli. Il ricorrente deduceva nullità per difetto di "vocatio in ius" e violazione del contraddittorio, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale recava un nominativo errato ("Luigi Nardelli" invece di "Maurizio Nardelli") e l'Ufficio Matricola della Casa circondariale non avrebbe effettuato la notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur riconoscendo che l'omessa comunicazione/notifica dell'avviso di udienza camerale integra una nullità assoluta ex art. 178 lett. c) e che la mancata convocazione travolge il provvedimento impugnato, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato l'ordinanza di revoca del beneficio. Di conseguenza si era formato il giudicato esecutivo per mancata proposizione dell'impugnazione e il vizio non poteva essere rimosso tramite un nuovo incidente di esecuzione, il quale non può sostituirsi all'ordinario rimedio dell'impugnazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Norme di riferimento per i motivi di ricorso in Cassazione; richiamate dal ricorrente per denunciare vizi di diritto nella decisione impugnata. La Corte le utilizza per inquadrare la censura ma svolge controllo di diritto sugli elementi processuali posti alla base della decisione.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento della nullità assoluta (lett. c) in caso di omessa citazione/convocazione dell'interessato all'udienza camerale: la mancata comunicazione/notifica dell'avviso dell'udienza integra una nullità rilevabile d'ufficio.
art. 179 cod. proc. pen.
Collegato all'art. 178 in tema di nullità; la Corte lo richiama nel contesto della insanabilità della nullità derivante dall'omessa convocazione.
art. 161 cod. proc. pen.
Articolo menzionato nel ricorso insieme ad altri; nel testo della sentenza non viene sviluppata una specifica interpretazione autonoma dell'art. 161, che è richiamato nel quadro delle censure di nullità proposte dal ricorrente.
art. 666 cod. proc. pen.
Prescrive la comunicazione o notificazione alle parti e ai difensori dell'avviso della data di udienza camerale e stabilisce la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero: l'omessa osservanza costituisce causa di nullità dell'udienza camerale e del provvedimento assunto.
art. 674 cod. proc. pen.
Indica le materie demandate all'udienza camerale dal giudice dell'esecuzione; la sentenza richiama l'art. 674 per sottolineare che le disposizioni procedurali relative all'udienza camerale (art. 666) sono applicabili.
art. 676 cod. proc. pen.
Citato per spiegare che non esiste una deroga alle modalità dell'art. 666 per le decisioni in materia esecutiva oggetto del procedimento; cioè non si può derogare all'obbligo di comunicazione/partecipazione richiesto dall'art. 666.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza camerale integra una nullità assoluta e insanabile (art. 178 lett. c), con violazione del diritto di difesa; in linea di principio il provvedimento assunto in carenza di contraddittorio dovrebbe essere annullato.
- Tuttavia, nel procedimento di esecuzione la mancata, tempestiva impugnazione del provvedimento impugnato determina la formazione del "giudicato esecutivo" e la decadenza dall'azione: la nullità non sanata dall'impugnazione non sempre può essere rimossa successivamente mediante un nuovo incidente di esecuzione.
- L'incidente di esecuzione non può essere utilizzato come rimedio "extra-ordinem" per aggirare la preclusione derivante dal giudicato esecutivo: se il vizio era conoscibile al momento della decisione e non sono prodotti elementi nuovi sopravvenuti, il rimedio operante è l'impugnazione tempestiva.
- Solo quando emergano fatti nuovi (sopravvenuti) o elementi già esistenti ma mai valutati dal giudice precedente (nemmeno implicitamente), la preclusione connessa al giudicato esecutivo può essere superata.
- Prassi difensiva consigliata: verificare immediatamente, alla conoscenza del provvedimento sfavorevole, la regolarità delle notifiche/avvisi e, in presenza di irregolarità certificabili, proporre tempestiva impugnazione; raccogliere documentazione carceraria e dichiarazioni sull'effettiva mancata ricezione dell'avviso.
- Nei casi in cui sussista una nullità assoluta per omessa convocazione, la strategia più solida è chiedere l'annullamento immediato del provvedimento impugnato e, se necessario, chiedere la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per nuovo esame con pieno rispetto del contraddittorio.
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