Corte di giustizia, Sentenza C-465/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2024. — Commissione europea contro Irlanda e a. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Ruling fiscali preventivi adottati da uno Stato membro – Vantaggi fiscali selettivi – Attribuzione degli utili derivanti da licenze di proprietà intellettuale alle succursali di società non residenti – Principio di libera concorrenza. — Causa C-465/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione annulla la sentenza del Tribunale che aveva cancellato la decisione della Commissione sugli aiuti fiscali ad Apple in Irlanda. La Corte ritiene che la Commissione abbia correttamente dimostrato un vantaggio selettivo derivante dai ruling fiscali, mentre il Tribunale ha applicato in modo errato il diritto irlandese e ha valorizzato elementi relativi alla Apple Inc. non pertinenti ai fini dell’attribuzione degli utili alle succursali. Confermata anche la qualificazione dei ruling come aiuti di Stato illegittimi da recuperare.
Aiuti di Stato e ruling fiscali Apple in Irlanda: la Corte annulla la sentenza del Tribunale e conferma la decisione della Commissione che qualifica i ruling come aiuti di Stato incompatibili, per vantaggio selettivo derivante dalla sottoattribuzione degli utili alle succursali irlandesi.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente annullato la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi mediante ruling fiscali ad Apple, in particolare: (i) se la Commissione avesse correttamente individuato il quadro di riferimento e applicato il principio di libera concorrenza nell’attribuzione degli utili alle succursali irlandesi; (ii) se il Tribunale avesse potuto prendere in considerazione le funzioni svolte dalla Apple Inc. per respingere la tesi della Commissione; (iii) se la Commissione avesse dimostrato la selettività, l’intervento mediante risorse statali e la compatibilità del recupero con i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento; (iv) se la decisione fosse adeguatamente motivata e se vi fosse travalicamento delle competenze della Commissione.
Principio di diritto
In materia di ruling fiscali relativi a società non residenti, la Commissione può accertare un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando i ruling approvano un metodo di attribuzione degli utili che non corrisponde alla tassazione normale risultante dal diritto nazionale applicabile e determina una sottoimposizione rispetto a imprese comparabili; nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel ritenere che la Commissione avesse adottato un approccio "per esclusione" e nel valorizzare, per negare il vantaggio, funzioni della società madre Apple Inc. irrilevanti ai fini dell’attribuzione degli utili alle succursali irlandesi. La Corte afferma inoltre che i ruling contestati costituiscono misure imputabili allo Stato e comportano rinuncia a gettito fiscale, che il recupero non viola certezza del diritto né legittimo affidamento e che la Commissione non ha travalicato le competenze degli Stati membri.
Norme richiamate
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 4, paragrafo 4
- Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 6, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 9
- Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 16, paragrafo 1
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 25 del Taxes Consolidation Act 1997 (TCA 97)
Aiuti di Stato e ruling fiscali Apple in Irlanda
La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione 2017/1283 sugli aiuti di Stato concessi dall’Irlanda ad Apple mediante ruling fiscali preventivi. Il caso concerne la tassazione degli utili dell’ASI e dell’AOE, società irlandesi non residenti fiscalmente, e l’attribuzione degli utili generati dallo sfruttamento delle licenze di proprietà intellettuale del gruppo Apple.
Fatti essenziali e struttura del gruppo Apple
Il gruppo Apple è descritto come una multinazionale con sede negli Stati Uniti, articolata in una serie di società controllate. Nel periodo rilevante, l’ASI e l’AOE erano società di diritto irlandese ma non residenti fiscalmente in Irlanda; ciascuna disponeva di una succursale irlandese. Le attività strategiche e la gestione complessiva del gruppo erano centralizzate a Cupertino, mentre le succursali irlandesi svolgevano funzioni operative di distribuzione, vendita, fabbricazione e assemblaggio.
I ruling fiscali contestati
Nel 1991 e nel 2007 le autorità fiscali irlandesi adottarono ruling che determinavano il reddito imponibile attribuibile alle succursali irlandesi. Il ruling del 1991 per l’ACL/poi AOE prevedeva un utile calcolato in funzione dei costi operativi della succursale. Per l’ACAL/poi ASI venne invece fissato un margine del 12,5% dei costi operativi. Nel 2007 i metodi furono rivisti: per ASI fu proposto un utile pari a una percentuale dei costi operativi; per AOE si aggiungeva una quota del fatturato come rendimento sulla PI di processo produttivo. Le autorità irlandesi approvarono tali proposte.
Decisione della Commissione
La Commissione ha ritenuto che i ruling fossero imputabili allo Stato, comportassero rinuncia a gettito fiscale, incidessero sugli scambi e conferissero un vantaggio selettivo. Secondo la decisione, il quadro di riferimento era il regime ordinario di imposizione degli utili delle società in Irlanda, comprensivo dell’articolo 25 TCA 97; la Commissione ha inoltre affermato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE imponeva l’uso del principio di libera concorrenza per verificare se il metodo di attribuzione degli utili fosse conforme al mercato.
Ragionamento in via principale della Commissione
Nel ragionamento principale, la Commissione ha sostenuto che le licenze di PI detenute dall’ASI e dall’AOE avrebbero dovuto essere attribuite, in tutto o in parte, alle rispettive succursali irlandesi, perché le sedi centrali non avevano personale né presenza fisica idonei a controllare e gestire tali licenze. Le succursali, invece, svolgevano funzioni operative rilevanti per la distribuzione, la produzione e il supporto commerciale. La mancata attribuzione di tali utili alle succursali avrebbe quindi ridotto artificialmente la base imponibile in Irlanda.
Sentenza del Tribunale
Il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione ritenendo, in sintesi, che l’istituzione avesse errato nell’interpretazione del diritto irlandese, che avesse adottato un approccio "per esclusione" e che avesse valutato in modo insufficiente le attività delle succursali. Il Tribunale aveva inoltre preso in considerazione, per confutare la decisione, le funzioni svolte dalla Apple Inc. al di fuori dell’Irlanda.
Motivi dell’impugnazione e risposta della Corte
La Corte accoglie le censure della Commissione su punti centrali. In particolare, afferma che il Tribunale ha snaturato la decisione controversa nel ritenere che la Commissione avesse fondato il proprio ragionamento su una mera assenza di dipendenti e presenza fisica nelle sedi centrali: in realtà, la Commissione aveva svolto un’analisi funzionale comparando le funzioni, gli attivi e i rischi delle sedi e delle succursali, nonché il ruolo della PI nel modello economico del gruppo.
La Corte ritiene inoltre che il Tribunale abbia fatto gravare sulla Commissione un onere probatorio eccessivo quando ha considerato insufficienti i verbali dei consigli di amministrazione per escludere l’esistenza di decisioni strategiche, e soprattutto che abbia erroneamente preso in considerazione funzioni svolte dalla Apple Inc., entità distinta e irrilevante ai fini della ripartizione interna degli utili tra sede e succursale di una società non residente.
Selettività, risorse statali e autonomia fiscale
La Corte conferma che la selettività è dimostrata: i ruling contestati hanno fatto beneficiare ASI e AOE di un trattamento fiscale favorevole rispetto ad altre imprese in situazione analoga, riducendo l’imposta normalmente dovuta in Irlanda. Quanto alle risorse statali, la rinuncia al gettito fiscale integra l’elemento richiesto dall’articolo 107 TFUE. Viene altresì respinta la tesi secondo cui la Commissione avrebbe invaso la competenza fiscale degli Stati membri: l’autonomia tributaria resta, ma deve essere esercitata nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Diritti procedurali, certezza del diritto e motivazione
La Corte esclude la violazione del diritto di essere ascoltato e del principio di buona amministrazione, osservando che la decisione di avvio del procedimento definiva sufficientemente l’oggetto dell’indagine e che le parti interessate avevano potuto presentare osservazioni. Respinge anche le censure basate su certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento: il recupero non era imprevedibile alla luce della giurisprudenza sugli aiuti fiscali e i ruling non erano stati notificati. Infine, la motivazione della decisione della Commissione è ritenuta sufficiente; le critiche delle ricorrenti riguardano soprattutto il merito, non la motivazione in senso formale.
Dispositivo
La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva accolto i motivi di Irlanda, ASI e AOE e aveva annullato la decisione della Commissione. Decidendo nel merito, respinge integralmente i ricorsi di primo grado e conferma la decisione 2017/1283, con condanna delle ricorrenti alle spese.
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