Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-48/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2024. — Google LLC e Alphabet Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati della ricerca generale e della ricerca specializzata di prodotti su Internet – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Abuso per effetto leva – Concorrenza basata sui meriti o pratica anticoncorrenziale – Visualizzazione favorita dall’impresa dominante dei risultati del proprio servizio di ricerca specializzata – Potenziali effetti anticoncorrenziali – Nesso di causalità tra abuso ed effetti – Onere della prova – Scenario controfattuale – Capacità di estromissione dal mercato – Test del concorrente altrettanto efficace. — Causa C-48/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge integralmente l’impugnazione di Google e Alphabet contro la sentenza del Tribunale nella causa Google Shopping. Conferma che la Commissione poteva qualificare come abuso di posizione dominante il trattamento preferenziale riservato da Google al proprio comparatore di prodotti nelle pagine dei risultati generali, senza applicare i criteri del rifiuto di fornitura di Bronner. La Corte chiarisce inoltre che l’analisi degli effetti può fondarsi su una combinazione di pratiche e su elementi concreti di mercato, senza obbligo di un test controfattuale sistematico o di un esame autonomo della "concorrente altrettanto efficace" in ogni caso.

Impugnazione Google Shopping: la Corte conferma la qualificazione come abuso di posizione dominante del favoritismo del proprio comparatore di prodotti nelle pagine dei risultati di ricerca generale e chiarisce quando non si applicano i criteri del rifiuto di fornitura di Bronner.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che sanzionava Google per abuso di posizione dominante nei mercati della ricerca generale e della comparazione di prodotti, in particolare: 1) se il comportamento contestato dovesse essere qualificato come rifiuto di fornitura soggetto ai rigorosi criteri di Bronner; 2) se la Commissione avesse identificato correttamente una pratica diversa dalla concorrenza basata sui meriti; 3) se fosse corretta l’analisi del nesso causale e dello scenario controfattuale; 4) se fosse necessario dimostrare l’idoneità a escludere concorrenti altrettanto efficaci.

Principio di diritto

La Corte conferma che, quando un’impresa dominante su un mercato a monte concede accesso alla propria infrastruttura ma lo fa in modo discriminatorio o con una combinazione di pratiche che favoriscono i propri servizi a scapito dei concorrenti, non si applicano automaticamente i rigorosi criteri elaborati per il rifiuto di fornitura nella sentenza Bronner. In simili casi la Commissione può accertare l’abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE dimostrando, con elementi precisi e concreti, che la pratica combinata si discosta dalla concorrenza basata sui meriti ed è idonea a produrre effetti di esclusione, senza dover sistematicamente svolgere un’analisi controfattuale unica né provare sempre l’esclusione di concorrenti altrettanto efficaci.

Norme richiamate

  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 54 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Regolamento (UE) 2015/2120

Abuso di posizione dominante nei servizi di comparazione di prodotti: Google Shopping

La sentenza riguarda un’impugnazione proposta da Google LLC e Alphabet Inc. contro la decisione del Tribunale che aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione nel caso AT.39740 – Google Search (Shopping). La controversia concerne l’uso, da parte di Google, della propria posizione dominante nella ricerca generale per favorire il proprio servizio di comparazione di prodotti nelle pagine dei risultati di ricerca.

Fatti e procedimento amministrativo

Google gestisce un motore di ricerca generale e, nel tempo, ha sviluppato anche servizi di ricerca specializzata, tra cui i comparatori di prodotti. La Commissione ha avviato il procedimento nel 2010, ha poi adottato una valutazione preliminare e successivamente, nel 2015 e nel 2016, comunicazioni degli addebiti nei confronti di Google e Alphabet.

Con la decisione del 27 giugno 2017, la Commissione ha ritenuto che Google detenesse una posizione dominante sui mercati nazionali della ricerca generale in tutti i paesi del SEE interessati e che avesse abusato di tale posizione nei tredici mercati nazionali individuati, favorendo il proprio comparatore di prodotti mediante una visualizzazione e un posizionamento più vantaggiosi rispetto ai comparatori concorrenti. La Commissione ha accertato anche effetti anticoncorrenziali potenziali sui mercati della comparazione di prodotti e, in parte, sulla ricerca generale, e ha inflitto un’ammenda di circa 2,42 miliardi di euro.

Sentenza del Tribunale

Google aveva impugnato la decisione dinanzi al Tribunale con sei motivi. Il Tribunale ha respinto il ricorso salvo che per la parte relativa agli effetti anticoncorrenziali sui mercati nazionali della ricerca generale, ritenendo in quel punto insufficiente la motivazione della Commissione. Ha invece confermato la sanzione complessiva e l’accertamento dell’abuso nei mercati della comparazione di prodotti.

Questioni sollevate in impugnazione

Dinanzi alla Corte, Google e Alphabet hanno dedotto quattro motivi principali:

  • errore nel non applicare i criteri elaborati dalla giurisprudenza sul rifiuto di fornitura, in particolare nella sentenza Bronner;
  • errore nell’individuare una condotta che si discostava dalla concorrenza basata sui meriti;
  • errori nell’analisi del nesso causale e dello scenario controfattuale;
  • errore nel non imporre alla Commissione la prova dell’idoneità del comportamento a escludere concorrenti altrettanto efficaci.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da un interveniente. Ribadisce che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che la critica relativa a un’asserita presentazione distorta dei fatti, senza contestazione della loro realtà, non rende di per sé irricevibile il ricorso.

Primo motivo: inapplicabilità dei criteri Bronner

La Corte conferma il ragionamento del Tribunale secondo cui il comportamento contestato non era un puro e semplice rifiuto di fornitura, ma una combinazione di pratiche discriminatorie e di effetto leva. Google concedeva accesso alle pagine dei risultati generali, ma lo faceva in condizioni sfavorevoli per i comparatori concorrenti e più favorevoli per il proprio servizio.

La Corte sottolinea che i criteri di Bronner si applicano al rifiuto di consentire l’accesso a un’infrastruttura indispensabile, rifiuto che costringe l’impresa dominante a contrattare e incide in modo particolarmente grave sulla libertà contrattuale. Qui, invece, l’accesso era già concesso, anche se in modo discriminatorio. Di conseguenza, non era necessario dimostrare l’indispensabilità dell’infrastruttura né soddisfare le ulteriori condizioni di Bronner.

Secondo motivo: concorrenza basata sui meriti e discriminazione

La Corte conferma che la Commissione e il Tribunale potevano qualificare la condotta come non conforme alla concorrenza basata sui meriti. La pratica non è stata descritta come una semplice estensione dell’effetto leva, ma come una combinazione di due elementi:

  • la visualizzazione privilegiata dei risultati del comparatore Google nelle pagine di ricerca generale;
  • la retrocessione, tramite algoritmi di aggiustamento, dei risultati dei comparatori concorrenti.

La Corte approva anche l’uso, da parte del Tribunale, di circostanze di contesto per valutare la natura anticoncorrenziale della pratica: l’importanza del traffico generato da Google per i comparatori di prodotti, il comportamento degli utenti che si concentrano sui primi risultati, e la non sostituibilità effettiva del traffico sviato con altre fonti. Questi elementi non sono meri effetti conseguenti, ma fattori pertinenti per qualificare giuridicamente la pratica.

Quanto alla discriminazione, la Corte ritiene corretto considerare che il trattamento differenziato dipendeva dall’origine dei risultati, favorendo il servizio di Google rispetto ai comparatori concorrenti. Eventuali passaggi della motivazione del Tribunale relativi alla superdominanza o al regolamento 2015/2120 sono reputati, in sostanza, ad abundantiam e dunque non decisivi.

Terzo motivo: nesso causale e scenario controfattuale

La Corte distingue tra effetti reali e potenziali. I dati sul traffico non erano, di per sé, gli effetti anticoncorrenziali finali, ma elementi probatori concreti utilizzati per dimostrare gli effetti potenziali sul mercato della comparazione di prodotti.

Quanto all’onere della prova, la Corte afferma che spetta alla Commissione dimostrare il nesso causale tra condotta ed effetti, ma non le impone di ricorrere sistematicamente a un unico scenario controfattuale. È l’impresa dominante che può far valere un’analisi controfattuale per contestare la ricostruzione della Commissione.

La Corte conferma inoltre che, nel caso di un abuso consistente nella combinazione di due pratiche, lo scenario controfattuale deve tener conto della possibile assenza della combinazione nel suo complesso, e non solo dell’eliminazione di una delle due componenti. Altrimenti si isolerebbero in modo artificiale gli effetti di pratiche che, considerate singolarmente, erano lecite ma che combinate producevano lo sviamento di traffico contestato.

Quarto motivo: concorrente altrettanto efficace

La Corte respinge anche la censura relativa all’omesso esame della capacità del comportamento di escludere concorrenti altrettanto efficaci. Ribadisce che, pur essendo vero che l’articolo 102 TFUE non tutela le imprese meno efficienti, non ne consegue un obbligo generale e sistematico della Commissione di applicare in ogni caso un test del concorrente altrettanto efficace.

Tale test è particolarmente pertinente negli abusi tariffari o quando l’impresa dominante fornisce elementi di prova idonei a contestare l’effetto escludente. Nel caso Google Shopping, però, il Tribunale ha correttamente ritenuto che, per le specifiche condizioni di mercato e per la natura della pratica, non fosse necessario né realmente utile un simile esame autonomo.

Decisione finale e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna Google e Alphabet a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, con alcune eccezioni relative agli interventi; le altre parti intervenute sopportano le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza conferma tre punti di grande rilievo pratico:

  • il rifiuto di fornitura in senso tecnico va distinto dalle pratiche discriminatorie o di auto-preferenza che incidono sulle condizioni di accesso già concesso;
  • la valutazione dell’abuso può basarsi su una combinazione di pratiche e su circostanze di contesto che spiegano il loro effetto sul mercato;
  • la Commissione non è tenuta, in ogni caso, a dimostrare che il comportamento escluda concorrenti altrettanto efficaci o a costruire sempre un controfattuale unico e astratto, purché il nesso causale sia provato con elementi concreti e sufficientemente precisi.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaabuso di posizione dominantemercati digitalimotori di ricercacomparazione di prodotti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.