Tribunale, Sentenza T-793/22
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) dell'11 settembre 2024. — TU contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Cessazione dal servizio – Contratto a tempo determinato – Mancato rinnovo – Status di informatore – Articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto – Misure di protezione – Riservatezza – Danno morale. — Causa T-793/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione implicita con cui il Parlamento aveva rifiutato di adottare misure di protezione aggiuntive rispetto alla sola dispensa dalle funzioni accordata a un assistente parlamentare accreditato che aveva segnalato irregolarità e ritorsioni. Riconosce che lo status di informatore sorge automaticamente, ma censura il Parlamento per non aver informato correttamente l’interessato, per non aver garantito adeguata assistenza e per aver violato la riservatezza. Respinge invece la domanda di annullamento del mancato rinnovo del contratto, ritenuto conforme alle regole sugli APA, e condanna il Parlamento a risarcire EUR 10000 per danno morale.
Assistente parlamentare accreditato: protezione dell’informatore, obblighi di riservatezza e legittimità del mancato rinnovo del contratto in presenza di segnalazioni di irregolarità e ritorsioni.
La questione giuridica
Se un assistente parlamentare accreditato che abbia segnalato irregolarità ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto possa pretendere un riconoscimento formale dello status di informatore, quali obblighi incombono al Parlamento quanto a informazione, consulenza, protezione e riservatezza, se la misura di sola dispensa dalle funzioni sia sufficiente, e se il mancato rinnovo del contratto possa essere annullato o generare responsabilità risarcitoria.
Principio di diritto
Lo status di informatore ai sensi degli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto si acquisisce automaticamente quando l’agente comunica per iscritto fatti concreti e plausibili che possano lasciar presumere un’attività illecita; non occorre un atto formale di riconoscimento. Tuttavia, l’istituzione resta tenuta a informare tempestivamente l’interessato sul seguito dato alle segnalazioni, a garantirgli consulenza e assistenza, a preservarne la riservatezza e ad adottare misure di protezione effettive e sufficienti contro le ritorsioni. Nel caso di un assistente parlamentare accreditato, il Parlamento non può prorogare o rinnovare il contratto in assenza di richiesta del deputato o del raggruppamento competente, ma ciò non esime dall’obbligo di individuare altre misure ragionevoli di tutela; la sola dispensa dalle funzioni non è necessariamente sufficiente. La violazione di tali obblighi può determinare annullamento dell’atto implicito di diniego delle misure ulteriori e il risarcimento del danno morale, quantificato equitativamente in EUR 10000.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 127 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 130 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, della decisione 2005/684/CE, Euratom
- Regolamento (UE) n. 883/2013
- Direttiva (UE) 2019/1937
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 76, 85, 88, 89, 91, 134 e 135
Protezione dell’informatore di un assistente parlamentare accreditato e mancato rinnovo del contratto
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un assistente parlamentare accreditato contro il Parlamento europeo. Il caso ruota attorno alla protezione riconosciuta agli informatori dagli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello Statuto, alla gestione interna delle segnalazioni e alla legittimità del mancato rinnovo del contratto di APA.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente era stato assunto come APA per assistere una deputata di un raggruppamento politico. Dopo aver denunciato episodi di molestie e, successivamente, presunte irregolarità finanziarie, aveva chiesto protezione quale informatore e misure contro le ritorsioni. Il Parlamento aveva adottato prima una misura di trasferimento e poi una misura di dispensa dalle funzioni fino alla scadenza del contratto.
Il 22 febbraio 2022 l’autorità competente aveva deciso di non rinnovare il contratto, ritenendo che le norme sugli informatori non consentissero deroghe alle regole applicabili agli APA, e il segretario generale aveva respinto il reclamo. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di non rinnovo, della decisione implicita di rigetto della sua domanda di protezione e il risarcimento di EUR 200000.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello Statuto;
- l’articolo 24 dello Statuto, sul dovere generale di assistenza;
- l’articolo 127 del RAA, che rende applicabili per analogia agli APA gli articoli 11-26 bis dello Statuto;
- l’articolo 130 del RAA, che disciplina la durata e la proroga dei contratti di APA;
- l’articolo 21, paragrafo 1, della decisione 2005/684/CE, Euratom, sulla libertà di scelta dei collaboratori personali da parte dei deputati;
- il regolamento (UE) n. 883/2013 sull’OLAF;
- la direttiva (UE) 2019/1937, richiamata solo come parametro interpretativo;
- il regolamento di procedura del Tribunale, in particolare gli articoli 76, 85, 88 e 89.
Status di informatore: riconoscimento formale e onere dell’istituzione
Il Tribunale afferma che lo status di informatore non richiede un riconoscimento formale da parte dell’amministrazione: esso sorge automaticamente quando il funzionario o agente comunica per iscritto fatti concreti e plausibili che possano lasciar presumere un illecito o una grave mancanza. Nel caso concreto, il ricorrente aveva acquisito tale status al più tardi quando il Parlamento era stato informato dall’OLAF delle segnalazioni, e quindi non esisteva alcun atto implicito di rigetto del suo status.
Di conseguenza, la domanda di annullamento nella parte in cui era rivolta contro un preteso rigetto implicito del riconoscimento formale dello status di informatore è stata dichiarata irricevibile, poiché l’istituzione non era tenuta ad adottare un atto espresso di concessione o diniego.
Omessa informazione sul seguito dato alle denunce
Il Tribunale ritiene però che il Parlamento abbia violato l’articolo 5 delle proprie regole interne di attuazione dell’articolo 22 quater dello Statuto. Anche se il ricorrente aveva contattato direttamente l’OLAF, ciò non esonerava il Parlamento dall’obbligo di:
- confermare la ricezione della denuncia entro cinque giorni lavorativi;
- informare l’informatore entro 60 giorni del termine necessario per adottare le misure dovute;
- comunicare in modo adeguato il seguito dato alle denunce.
Il fatto che l’OLAF fosse stato adito parallelamente non faceva venir meno tali obblighi informativi dell’istituzione nei confronti del proprio agente.
Sufficienza delle misure di protezione adottate
Sul punto centrale della causa, il Tribunale sottolinea che il Parlamento aveva il dovere, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, di garantire una protezione equilibrata ed efficace contro qualsiasi forma di ritorsione. In astratto, una misura di dispensa dalle funzioni può essere una misura di protezione, ma nel caso concreto non era sufficiente.
Il Tribunale valorizza vari elementi:
- le denunce del ricorrente erano ancora in esame dopo oltre due anni;
- il ricorrente aveva manifestato il desiderio di continuare a lavorare nel Parlamento, anche in altra sede;
- l’articolo 4, paragrafo 2, delle regole interne consente misure ragionevoli per aiutare l’informatore a cambiare assegnazione;
- dagli scambi tra il Parlamento e altri APA risultava che un trasferimento interno, in linea di principio, era praticabile.
Ne deriva che il Parlamento avrebbe dovuto attivarsi per cercare soluzioni ulteriori o alternative, e non limitarsi alla sola dispensa. Inoltre, il Tribunale rileva che il Parlamento non aveva dimostrato di aver fornito al ricorrente la consulenza e l’assistenza richieste dall’articolo 3 delle regole interne.
Riservatezza e divulgazione indebita dello status di informatore
Il Tribunale accoglie anche la censura relativa alla violazione della riservatezza. Con la mail del 13 gennaio 2022, il presidente della delegazione era stato informato che il ricorrente era dispensato dalle funzioni per ragioni collegate anche al suo status di informatore, senza che vi fosse un consenso alla divulgazione di tale status.
Pur riconoscendo che il presidente doveva essere informato della dispensa, il Tribunale osserva che l’istituzione non poteva rivelargli lo status di informatore del ricorrente, soprattutto perché il presidente era coinvolto nelle denunce di ritorsione. Ne consegue la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, delle regole interne.
Mancato rinnovo del contratto di APA
Diversa è la soluzione sulla legittimità della decisione del 22 febbraio 2022 di non rinnovare il contratto. Il Tribunale ricorda che il contratto di APA è a tempo determinato e che il suo rinnovo dipende dalla richiesta di un deputato o del raggruppamento. Inoltre, l’articolo 21, paragrafo 1, dello statuto dei deputati tutela la libertà dei deputati di scegliere i propri collaboratori personali.
Poiché nessun deputato del raggruppamento aveva chiesto il rinnovo, il Parlamento non poteva procedere unilateralmente alla proroga o al rinnovo senza violare le regole applicabili. Il Tribunale respinge quindi il motivo di annullamento contro la decisione del 22 febbraio 2022, ritenendo che il principio di parità di trattamento e il dovere di sollecitudine non potessero imporre una deroga alle regole sulla libera scelta del collaboratore personale.
Domanda risarcitoria
Quanto al risarcimento, il Tribunale ammette la ricevibilità della domanda come accessoria al ricorso di annullamento. Accerta poi l’illiceità del comportamento del Parlamento per la violazione degli articoli 22 bis-22 quater dello Statuto e delle regole interne, il danno morale e il nesso causale.
Non ritiene invece dimostrati in modo sufficiente i danni materiali e professionali allegati. In via equitativa, quantifica il danno morale in EUR 10000, osservando che l’annullamento della decisione implicita non basta a compensare pienamente il pregiudizio sofferto dall’interessato.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione implicita di rigetto della domanda di protezione supplementare;
- condanna il Parlamento a versare EUR 10000;
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna il Parlamento alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che la tutela dell’informatore nelle istituzioni UE è effettiva solo se accompagnata da informazioni, assistenza, riservatezza e misure concrete contro le ritorsioni. Per gli APA, la specificità del rapporto fiduciario con il deputato limita il potere del Parlamento di rinnovare d’ufficio il contratto, ma non lo esime dall’obbligo di trovare, nei limiti del diritto applicabile, soluzioni di protezione realmente efficaci.
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