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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-603/23

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 11 September 2024. — Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark KINGSBURY – Earlier EU word mark FINSBURY – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-603/23

Giurisprudenza europea62023TJ0603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto KINGSBURY e il marchio anteriore FINSBURY. Pur riconoscendo che il cider e il gin sono solo simili e che la comparazione concettuale non era possibile per una parte significativa del pubblico, il Tribunale ha rilevato che i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media. Tenuto conto anche della normale distintività del marchio anteriore e del principio di interdipendenza, la conclusione corretta era l’esistenza di un rischio di confusione.

Marchio UE: annullamento della decisione che escludeva il rischio di confusione tra KINGSBURY e FINSBURY in un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la camera di ricorso di EUIPO avesse errato nel negare la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto KINGSBURY e il marchio anteriore FINSBURY, alla luce della parziale identità/similarità dei prodotti (bevande alcoliche, in particolare cider e gin) e del grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

In una procedura di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente e in base all’interdipendenza tra somiglianza dei segni e identità/similarità dei prodotti; se i prodotti sono in parte identici e in parte simili e i segni presentano almeno una somiglianza visiva e fonetica media, mentre la comparazione concettuale è neutra o sfavorevole solo per una parte del pubblico, la decisione che esclude il rischio di confusione è viziata. Nel caso di specie il Tribunale ha annullato la decisione della camera di ricorso, ritenendo che KINGSBURY e FINSBURY generassero un rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE KINGSBURY/FINSBURY: rischio di confusione e annullamento della decisione di EUIPO

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE denominativo. La controversia riguarda prodotti della classe 33, in particolare bevande alcoliche, e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Belles Marks LTD ha chiesto la registrazione del segno denominativo KINGSBURY per prodotti della classe 33, tra cui "Alcoholic beverages (except beer); preparations for making alcoholic beverages; alcoholic preparations for making beverages; cider". Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG ha proposto opposizione sulla base del marchio anteriore denominativo FINSBURY, registrato per "Gin".

L’opposizione è stata accolta solo parzialmente dalla divisione di opposizione, che ha rifiutato la registrazione per "Alcoholic beverages (except beers); cider". In sede di ricorso, la prima commissione di ricorso ha invece accolto l’appello del richiedente e ha escluso il rischio di confusione, nonostante l’identità di alcuni prodotti e la somiglianza tra i segni.

Questione giuridica

Il Tribunale doveva stabilire se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, cioè se, alla luce:

  • dell’identità o similarità dei prodotti;
  • della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
  • della distintività del marchio anteriore; vi fosse o meno un rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo cui il marchio richiesto non deve essere registrato se, per l’identità o somiglianza con il marchio anteriore e per l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione, comprendente il rischio di associazione.

Viene ribadito il criterio consolidato della valutazione globale, che tiene conto in particolare:

  • del grado di somiglianza dei segni;
  • del grado di somiglianza dei prodotti;
  • dell’interdipendenza tra tali fattori;
  • della percezione del consumatore medio, normalmente ragionevolmente informato e attento.

Sono inoltre richiamate le regole processuali sul mancato svolgimento dell’udienza e sulla soccombenza nelle spese.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma che i prodotti sono solo parzialmente coincidenti e parzialmente simili. Rileva che:

  • "Alcoholic beverages (except beers)" del marchio richiesto sono identici al prodotto "gin" coperto dal marchio anteriore;
  • "cider" e "gin" sono simili, perché appartengono alla medesima categoria di bevande alcoliche, hanno la stessa finalità, possono essere venduti tramite gli stessi canali distributivi e possono provenire dallo stesso produttore.

Tuttavia, il Tribunale esclude che cider e gin siano "altamente simili", osservando che presentano anche differenze rilevanti, in particolare quanto a materie prime, processo produttivo e gradazione alcolica.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale censura la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza sarebbe stata soltanto bassa. I segni condividono sette lettere su otto e nove, rispettivamente, collocate nello stesso ordine; differiscono solo nelle iniziali "f" e "k" e nella presenza della lettera "g" nel marchio richiesto. Considerato l’insieme, i segni hanno quindi almeno una somiglianza visiva media.

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma invece la valutazione della commissione di ricorso: i segni sono pronunciati "fins-bu-ry" e "kings-bu-ry", con tre sillabe ciascuno e le ultime due identiche, ma con un inizio diverso e nettamente distinguibile. Ne deriva una somiglianza fonetica media.

Sul piano concettuale, il Tribunale osserva che il termine "king" del segno richiesto può essere percepito come laudativo nel senso di "il migliore della categoria", ma per gran parte del pubblico spagnolo di riferimento i due segni, considerati nel loro complesso, restano privi di significato. Per la parte residua di pubblico che coglie un riferimento geografico in "Finsbury", i segni risultano concettualmente diversi. La comparazione concettuale è quindi sostanzialmente neutra o non utile a escludere la confusione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale sottolinea che, quando i prodotti sono in parte identici e in parte simili, occorre una differenza molto marcata tra i segni per escludere il rischio di confusione. Qui invece:

  • i prodotti sono in parte identici e in parte simili;
  • i segni presentano una somiglianza visiva media;
  • i segni presentano una somiglianza fonetica media;
  • la comparazione concettuale non è idonea a eliminare il rischio;
  • il marchio anteriore gode di distintività normale.

Da ciò il Tribunale deduce che esiste un rischio di confusione per il pubblico rilevante e che la commissione di ricorso ha errato nel concludere diversamente.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e condanna EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute da Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG.

Principio affermato

In presenza di prodotti in parte identici e in parte simili, una somiglianza visiva e fonetica almeno media tra i segni, unita alla distintività normale del marchio anteriore, è sufficiente a fondare il rischio di confusione se la differenza concettuale non è tale da neutralizzare le somiglianze complessive. La mera prevalenza delle differenze iniziali non basta, da sola, a escludere la confondibilità quando i segni condividono la maggior parte delle lettere e una struttura sonora analoga.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazione di marchiorischio di confusionebevande alcoliche

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