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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-351/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2024. — Neves 77 Solutions SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Decisione 2014/512/PESC – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Competenza della Corte – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275 TFUE – Articolo 215 TFUE – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Principi di certezza del diritto e di legalità delle pene – Servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Divieto di fornire tali servizi – Mancata notifica alle autorità nazionali competenti – Violazione amministrativa – Sanzione pecuniaria – Confisca automatica delle somme percepite quale contropartita dell’operazione vietata. — Causa C-351/22

Giurisprudenza europea62022CJ0351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito la portata del divieto di servizi di intermediazione introdotto dalla decisione 2014/512/PESC contro la Russia. Ha ritenuto che il divieto si applichi anche a operazioni di intermediazione relative ad attrezzature militari mai importate in uno Stato membro. Ha inoltre giudicato compatibile con il diritto di proprietà e con i principi di legalità e certezza del diritto una confisca automatica dell’intero ricavato dell’operazione, se sorretta da basi legali nazionali e da garanzie procedurali adeguate.

Rinvio pregiudiziale sulla portata del divieto di servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari verso la Russia e sulla compatibilità con il diritto UE di una confisca automatica dell’intero ricavato dell’operazione

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC si applichi anche quando le attrezzature militari oggetto dell’intermediazione non siano mai entrate nel territorio di uno Stato membro; e se, letti alla luce dell’articolo 17 della Carta e dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, detta disposizione osti a una normativa nazionale che preveda, in via automatica, la confisca dell’intero corrispettivo dell’operazione e una sanzione pecuniaria per la mancata notifica e per la violazione del divieto.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che il divieto di prestare servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari verso soggetti in Russia opera anche se i beni non sono mai stati importati nel territorio di uno Stato membro, perché la formulazione della decisione 2014/512 mira ai servizi resi a operatori in Russia, a prescindere dal transito dei beni nell’Unione. Ha inoltre stabilito che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), letto alla luce dell’articolo 17 della Carta e dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, non osta a una misura nazionale che preveda la confisca automatica dell’intero ricavato dell’operazione, purché la misura sia prevista dalla legge, persegua obiettivi di interesse generale, sia proporzionata e sia accompagnata da garanzie procedurali e da un controllo giurisdizionale effettivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 40 TUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 275 TFUE
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/512/PESC
  • Decisione 2014/659/PESC
  • Regolamento (UE) n. 833/2014
  • Regolamento (UE) 2023/1214
  • Posizione comune 2008/944/PESC
  • Regolamento (CE) n. 150/2003
  • OUG n. 202/2008 (diritto rumeno)

Divieto di servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari e confisca del ricavato

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul București (Romania) in materia di misure restrittive contro la Federazione Russa. La Corte è stata chiamata a chiarire sia la portata del divieto di servizi di intermediazione previsto dalla decisione 2014/512/PESC, sia la compatibilità con il diritto dell’Unione di una confisca automatica dell’intero corrispettivo dell’operazione vietata.

Fatti e procedimento principale

La Neves 77 Solutions SRL, società operante nell’intermediazione nella vendita di prodotti aeronautici, aveva intermediato una transazione relativa a 32 stazioni radio R-800L2E. Le autorità rumene hanno ritenuto che tali beni rientrassero nella categoria di attrezzature militari e che l’operazione fosse soggetta al divieto della decisione 2014/512/PESC, oltre che all’obbligo nazionale di notifica.

L’ANAF ha quindi redatto un verbale di accertamento di violazione amministrativa, irrogando una sanzione pecuniaria e disponendo la confisca delle somme percepite dalla società quale contropartita dell’operazione. La Neves ha impugnato il verbale, contestando sia la sussistenza dell’illecito sia la proporzionalità della confisca.

Normativa UE rilevante

La controversia si colloca nel quadro della PESC e delle misure restrittive adottate nei confronti della Russia. La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
  • l’articolo 40 TUE;
  • l’articolo 215 TFUE;
  • l’articolo 275 TFUE;
  • l’articolo 17 della Carta.

Sul piano sostanziale, sono stati rilevanti:

  • la decisione 2014/512/PESC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), nonché gli articoli 5 e 7;
  • il regolamento (UE) n. 833/2014, specie l’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
  • la decisione 2014/659/PESC;
  • il regolamento (UE) 2023/1214, che ha poi inserito espressamente anche i servizi di intermediazione nel regolamento n. 833/2014;
  • la posizione comune 2008/944/PESC e l’Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

Competenza della Corte

Una prima questione riguardava la competenza della Corte, poiché gli atti PESC sono in linea di principio sottratti al sindacato giurisdizionale dell’Unione. La Corte ha ricordato che tale esclusione va interpretata restrittivamente e che le eccezioni previste dai Trattati consentono il controllo del rispetto dell’articolo 40 TUE e la pronuncia sulla legittimità delle decisioni restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto competente il proprio sindacato in via pregiudiziale perché il divieto di servizi di intermediazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512 è una misura di portata generale che avrebbe dovuto essere attuata mediante un regolamento fondato sull’articolo 215 TFUE. Poiché la misura è stata invocata come base di sanzioni nazionali contro un operatore economico, la Corte ha affermato che il rinvio pregiudiziale è ammissibile per assicurarne l’interpretazione uniforme nell’Unione.

Portata del divieto di intermediazione

Quanto alla terza questione, la Corte ha valorizzato il dato letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512. La norma vieta di prestare, direttamente o indirettamente, servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità o organismo in Russia o destinati a essere ivi utilizzati, senza subordinare il divieto al fatto che i beni siano stati importati nel territorio di uno Stato membro.

La Corte ha anche richiamato il contesto normativo e la definizione di servizi di intermediazione contenuta nel regolamento n. 833/2014, che include operazioni tra paesi terzi. Questa lettura è stata ritenuta coerente con gli obiettivi delle misure restrittive, dirette a limitare il sostegno alla Russia e a rendere effettive le sanzioni, evitando facili aggiramenti.

Confisca automatica del ricavato e diritti fondamentali

Sulle prime due questioni, la Corte ha osservato che gli articoli 5 e 7 della decisione 2014/512 non erano realmente pertinenti al caso concreto. Ha quindi riformulato i quesiti come attinenti alla compatibilità, con il diritto di proprietà e con i principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, di una confisca automatica dell’intero ricavato dell’operazione di intermediazione vietata.

La Corte ha ritenuto che, in assenza di armonizzazione completa delle sanzioni, gli Stati membri possano scegliere le misure sanzionatorie purché esse siano effettive, proporzionate e dissuasive. Ha poi qualificato la confisca come restrizione all’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta, e non come privazione di proprietà in senso stretto.

La misura è stata considerata:

  • prevista dalla legge, perché fondata sull’OUG n. 202/2008 e sulla normativa nazionale di recepimento dell’elenco delle attrezzature militari;
  • giustificata da obiettivi di interesse generale, ossia l’efficacia delle sanzioni contro la Russia;
  • proporzionata, poiché la sola sanzione pecuniaria massima prevista a livello nazionale era troppo bassa rispetto al profitto potenzialmente ricavabile da simili operazioni;
  • accompagnata da garanzie procedurali, compreso il controllo giurisdizionale effettivo sul verbale amministrativo.

La Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale verificare concretamente la sussistenza della violazione, la qualificazione militare delle attrezzature e il rispetto delle garanzie di prevedibilità e legalità, anche in relazione alla normativa rumena applicabile ratione temporis.

Dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • il divieto di fornire servizi di intermediazione enunciato dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512 si applica anche se le attrezzature militari non sono mai state importate nel territorio di uno Stato membro;
  • la stessa disposizione, letta alla luce dell’articolo 17 della Carta e dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, non osta a una misura nazionale di confisca automatica dell’intero ricavato dell’operazione di intermediazione vietata, quando sia accertata la violazione del divieto e dell’obbligo di notifica.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipescdiritto di proprietàcertezza del diritto e legalità delle penecommercio di armamenti

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