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Ordinanza

Ordinanza n. 3166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante apparissero manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris. Non sono state indicate valutazioni specifiche sul periculum in mora. Le spese del grado sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania di reiezione della domanda cautelare. Il testo non espone il contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato né specifica le singole doglianze dedotte in appello; si limita a riferire che l’appellante ha contestato la decisione cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare il giudice decide sulla base di una delibazione prima facie e sommaria, senza definire in via piena il merito della controversia.
  • L’appello cautelare deve essere respinto quando, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • Il giudice può compensare le spese del grado cautelare quando ravvisi giusti motivi, senza necessità di ulteriore specificazione nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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