Ordinanza n. 3166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante apparissero manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris. Non sono state indicate valutazioni specifiche sul periculum in mora. Le spese del grado sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania di reiezione della domanda cautelare. Il testo non espone il contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato né specifica le singole doglianze dedotte in appello; si limita a riferire che l’appellante ha contestato la decisione cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase di appello cautelare il giudice decide sulla base di una delibazione prima facie e sommaria, senza definire in via piena il merito della controversia.
- L’appello cautelare deve essere respinto quando, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
- Il giudice può compensare le spese del grado cautelare quando ravvisi giusti motivi, senza necessità di ulteriore specificazione nel dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →