Sentenza n. 1173/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell'illegitimità e dunque del conseguente ANNULLAMENTO del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da Javed Muhammad Ubair presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario presso l'Ambasciata italiana di Islamabad. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato l'avvenuta fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrasse il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata sulla base del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in presenza del concorde riconoscimento delle parti dell'avvenuta attivazione procedimentale. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; l'amministrazione resistente è stata tuttavia posta a carico della restituzione al ricorrente del contributo unificato, se effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto in seguito all'attivazione del procedimento amministrativo richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., quando tale circostanza sia riconosciuta dalle parti.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'attivazione del procedimento amministrativo durante il giudizio, il comportamento operoso dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato effettivamente versato.
Come è indicizzato
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