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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20957 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha contestato alla contribuente l'indebita detrazione dell'IVA e l'indebita deduzione dei costi, relativi a cinque fatture ritenute riconducibili a operazioni inesistenti. La qualificazione di inesistenza delle operazioni si fondava sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società fornitrice alla Guardia di Finanza, il quale risultava evasore totale. La contribuente ha impugnato l'avviso; il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello ritenendo le dichiarazioni del legale rappresentante inattendibili e non corroborate da ulteriori elementi, con conseguente carenza motivazionale dell'avviso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. In via preliminare ha dichiarato relativa nullità per il tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale, sanata per acquiescenza delle parti; ha inoltre qualificato come memoria il controricorso tardivo della resistente. Sulla questione principale la Corte ha ritenuto i motivi dell'Agenzia inammissibili perché miravano a censurare la valutazione di merito sull'attendibilità delle dichiarazioni del terzo, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. È stato ribadito che le dichiarazioni di terzi possono costituire indizio ma non fondare da sole la decisione, e che eventuali confessioni stragiudiziali del dichiarante rilevano solo se rese dal contribuente stesso. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese (liquidate in Euro 3.000,00 più esborsi e maggiorazioni).

Norme richiamate

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    "quindicesimo giorno precedente l'udienza"

    Disciplina il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la sua violazione integra una nullità relativa, rilevabile solo se eccepita dalle parti.

  • art. 378 c.p.c.

    Consente ai difensori delle parti di depositare memorie entro termini previsti; utilizzato per qualificare il deposito tardivo come memoria quando possibile.

  • art. 157 c.p.c.

    Prevede la sanatoria delle nullità relative per acquiescenza delle parti; applicato alla tardività delle conclusioni del Procuratore generale.

  • art. 70 c.p.c.

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'intervento del Procuratore generale in udienza, la cui mancanza è nullità assoluta; la tempestività invece tutela il diritto di difesa e può essere eccepita dalle parti.

  • art. 76 ord. giud.

    Rilevato congiuntamente all'art. 70 c.p.c. sul ruolo del Procuratore generale e le relative nullità.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Richiamato dall'Agenzia in rapporto alla verifica e alle modalità di accertamento; la Corte non ha ritenuto che la violazione indicata potesse essere censurata in sede di legittimità quando riguarda valutazioni di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Norme sulla prova per presunzioni e sulla valutazione delle prove; richiamate dall'Agenzia ma la Corte ha sottolineato che la valutazione della prova spetta al giudice di merito.

  • art. 654 c.p.p.

    Norma processualpenale richiamata dall'Agenzia in connessione alla utilizzabilità di dichiarazioni rese in sede penale; la Corte ha ritenuto comunque insindacabile la valutazione di merito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Richiamato in relazione alla detrazione IVA; l'irrilevanza in sede di legittimità dipende dal fatto che la contestazione si fondava su valutazioni di attendibilità di segno opposto tra i giudici di merito.

  • art. 2735 c.c.

    Disciplina la confessione stragiudiziale: la Corte distingue tra dichiarazioni del terzo e quelle del contribuente, sottolineando che la confessione stragiudiziale rileva principalmente se resa dallo stesso contribuente.

  • Corte Cost. n. 18/2000

    Richiamata per il principio che dichiarazioni di terzi estranei possono avere valore indiziario ma non possono, da sole, costituire il fondamento esclusivo della decisione.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni e il "peso probatorio" sono questioni riservate al giudice di merito e, salvo violazioni gravi di legge, non sono sindacabili in sede di Cassazione.
  • Le dichiarazioni rese da terzi estranei alla controversia possono costituire indizi utili ma, in assenza di elementi corroboranti, non sono in genere sufficienti a provare la fittizietà di operazioni e fatture.
  • Le confessioni stragiudiziali hanno rilievo probatorio soprattutto se rese dal contribuente; le dichiarazioni di un terzo, anche se autore di illeciti, non acquisiscono automaticamente valore confessorio nei confronti del contribuente.
  • I termini processuali per i depositi del Procuratore generale e delle parti sono importanti: la tardività delle conclusioni del Procuratore è una nullità relativa che può essere sanata dall'acquiescenza delle parti, mentre il mancato deposito può essere eccepito da controparte.
  • Un controllo dell'amministrazione basato unicamente su dichiarazioni di terzi senza riscontri documentali o indizi complementari può essere considerato carente nella motivazione e dunque inefficace a reggere un accertamento tributario.
  • Se la questione è essenzialmente di valutazione probatoria (credibilità, coerenza delle prove), la strategia difensiva dovrebbe mirare a ottenere il superamento del primo o del secondo grado di giudizio, poiché la Cassazione limita il sindacato su valutazioni di fatto.

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