Sentenza n. 3330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato aveva impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, fondato sull'emersione di due condanne penali per reati commessi nel 1999 e nel 2002 e non dichiarati nell'istanza. In primo grado aveva dedotto la risalenza nel tempo degli episodi, l'intervenuta riabilitazione concessa nel 2010, l'elevato inserimento socioeconomico, la stabile attività lavorativa, il matrimonio, la presenza di figli e il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo prevalente la gravità dei reati e non applicabile l'art. 6, comma 3, della legge n. 91/1992 alle domande presentate ai sensi dell'art. 9. In appello sono stati riproposti i motivi di difetto di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo esclusivo a condanne molto risalenti, senza considerare la riabilitazione, la successiva condotta di vita ultraventennale e gli elementi di integrazione sociale e lavorativa. È stato inoltre dedotto che la mancata dichiarazione dei precedenti costituisse errore scusabile, poiché le condanne non risultavano dal certificato del casellario richiesto dal privato e la riabilitazione era intervenuta prima del diniego.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso introduttivo annullando il diniego. Ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 implica un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile però quanto a logicità, proporzionalità, sufficienza dell'istruttoria e corretto apprezzamento dei fatti. L'Amministrazione deve svolgere una valutazione globale della personalità, della condotta di vita e delle condizioni personali, economiche e familiari dell'interessato, considerando concretamente la gravità e l'incidenza dei fatti penali in rapporto agli elementi sopravvenuti. Nel caso concreto il Ministero aveva fondato il diniego essenzialmente sulle condanne, considerate di per sé indicative di inaffidabilità, senza esaminare adeguatamente la riabilitazione, la notevole risalenza degli episodi, la condotta ultraventennale successiva, il permesso di lungo periodo, la stabile attività lavorativa e la costituzione di una famiglia in Italia. La motivazione era quindi insufficiente e sproporzionata. Il giudice ha inoltre escluso che il diniego potesse fondarsi soltanto sulla mancata dichiarazione dei precedenti, non essendo tale omissione stata posta dall'Amministrazione quale autonoma ragione del rigetto e potendo comunque risultare scusabile alla luce del contenuto del certificato del casellario e dell'intervenuta riabilitazione. L'annullamento non comporta il riconoscimento automatico della cittadinanza: restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, che dovrà riesercitare il potere valutando le concrete modalità dei reati e il complessivo percorso di vita dell'interessato. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa, che deve essere esercitata mediante una valutazione globale e concreta della personalità, della condotta di vita e dell'integrazione dell'interessato.
art. 6, comma 3, l. 91/1992
La sentenza richiama la questione dell'effetto della riabilitazione sulle ragioni ostative alla cittadinanza. Pur non fondando l'accoglimento sull'applicazione automatica della disposizione alle domande ex art. 9, il giudice afferma che la riabilitazione, quando precedente e conosciuta dall'Amministrazione, deve essere concretamente considerata nella valutazione discrezionale.
art. 444 c.p.p.
Il riferimento alla pena applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. rileva per ritenere potenzialmente scusabile la mancata dichiarazione dei precedenti non risultanti dal certificato del casellario richiesto dal privato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alle condanne penali e ai reati.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione non esclude il sindacato giudiziale sulla logicità, proporzionalità, sufficienza dell'istruttoria e correttezza dell'apprezzamento dei fatti.
- Il diniego di cittadinanza non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta della gravità dei fatti, della loro incidenza sulla personalità dell'interessato e del loro rapporto con la complessiva condotta di vita.
- La riabilitazione intervenuta prima del provvedimento e conosciuta dall'Amministrazione, unitamente alla significativa risalenza dei reati, deve essere espressamente considerata nella motivazione del diniego, anche quando la domanda di cittadinanza è presentata ai sensi dell'art. 9 e non dell'art. 5 della legge n. 91/1992.
- Nel giudizio sulla meritevolezza ai fini della cittadinanza devono essere ponderati, insieme agli illeciti penali, gli elementi indicativi dell'integrazione sociale, lavorativa e familiare dello straniero, quali il soggiorno di lungo periodo, la stabilità lavorativa e la costituzione di una famiglia in Italia.
- La mancata dichiarazione di precedenti penali non può costituire autonoma ragione di diniego se l'Amministrazione non l'ha concretamente posta a fondamento del provvedimento; tale omissione può inoltre essere valutata come errore scusabile quando i precedenti non risultino dal certificato del casellario richiesto dal privato e sia intervenuta la riabilitazione.
- L'annullamento del diniego di cittadinanza per difetto di motivazione e istruttoria impone la riedizione del potere, ma non attribuisce direttamente lo status civitatis: l'Amministrazione deve rivalutare il caso alla luce delle concrete modalità dei reati e dell'intero percorso di vita dell'interessato.
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