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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva accolto proposte di concordato ex art. 599-bis c.p.p., riformando la decisione del tribunale e rideterminando le pene di tre imputati. In cassazione, per un imputato si contestavano la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, sulla pena base, sull'aumento per continuazione, sul diniego della continuazione e sulla valorizzazione della collaborazione processuale; per un secondo imputato si lamentava l'uso della motivazione per relationem, l'omesso esame dei motivi di gravame e la mancata motivazione sui criteri ex art. 133 c.p.; per il terzo si deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali sulla determinazione della pena, sull'aumento per continuazione e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, tutti i ricorsi miravano a rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio concordato e recepito in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che, nelle sentenze emesse all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure relative alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale. Le doglianze formulate riguardavano invece la congruità della pena, la motivazione sulla sua determinazione e questioni coperte dall'accordo delle parti e quindi dal giudicato formatosi su tali punti. Conseguentemente la Corte ha pronunciato l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di concordato in appello limita fortemente i motivi deducibili in cassazione ai soli vizi relativi all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione e alla pena illegale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    La motivazione del provvedimento di legittimità viene resa nei limiti strettamente necessari.

  • art. 546 c.p.p.

    È richiamato nel primo motivo del ricorso per contestare la motivazione della sentenza di appello.

  • art. 81 c.p.

    È richiamato in relazione alla continuazione e alla determinazione della pena, ma le relative doglianze sono ritenute inammissibili perché coperte dal concordato.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato quale norma di concorso di persone nel reato nel quadro delle censure sulla pena.

  • art. 629 c.p.

    È richiamato nei motivi di ricorso come norma incriminatrice oggetto della condanna concordata.

  • art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, c.p.

    È richiamato in relazione alla qualificazione del reato e ai criteri di pena contestati nei ricorsi.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    È richiamato nei motivi relativi alla qualificazione aggravata del fatto e alla pena.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Sono richiamati per contestare i criteri di dosimetria della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Giustifica la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza emessa all'esito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto i vizi che incidono sulla validità dell'accordo o sulla conformità della decisione all'accordo medesimo, nonché l'applicazione di una pena illegale.
  • La doglianza sulla mera congruità della pena o sulla motivazione della sua determinazione è inammissibile quando il trattamento sanzionatorio sia stato oggetto di accordo tra le parti e recepito dal giudice.
  • L'accordo raggiunto in appello sui punti del trattamento sanzionatorio comporta rinuncia alle corrispondenti censure nel successivo giudizio di legittimità, con formazione del giudicato interno su tali questioni.
  • La pena è illegale solo quando non sia conforme al paradigma normativo; non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento di merito sulla sua entità o sui criteri di commisurazione.
  • Nei ricorsi inammissibili segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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