Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva accolto proposte di concordato ex art. 599-bis c.p.p., riformando la decisione del tribunale e rideterminando le pene di tre imputati. In cassazione, per un imputato si contestavano la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, sulla pena base, sull'aumento per continuazione, sul diniego della continuazione e sulla valorizzazione della collaborazione processuale; per un secondo imputato si lamentava l'uso della motivazione per relationem, l'omesso esame dei motivi di gravame e la mancata motivazione sui criteri ex art. 133 c.p.; per il terzo si deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali sulla determinazione della pena, sull'aumento per continuazione e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, tutti i ricorsi miravano a rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio concordato e recepito in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che, nelle sentenze emesse all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure relative alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale. Le doglianze formulate riguardavano invece la congruità della pena, la motivazione sulla sua determinazione e questioni coperte dall'accordo delle parti e quindi dal giudicato formatosi su tali punti. Conseguentemente la Corte ha pronunciato l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di concordato in appello limita fortemente i motivi deducibili in cassazione ai soli vizi relativi all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione e alla pena illegale.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La motivazione del provvedimento di legittimità viene resa nei limiti strettamente necessari.
art. 546 c.p.p.
È richiamato nel primo motivo del ricorso per contestare la motivazione della sentenza di appello.
art. 81 c.p.
È richiamato in relazione alla continuazione e alla determinazione della pena, ma le relative doglianze sono ritenute inammissibili perché coperte dal concordato.
art. 110 c.p.
È richiamato quale norma di concorso di persone nel reato nel quadro delle censure sulla pena.
art. 629 c.p.
È richiamato nei motivi di ricorso come norma incriminatrice oggetto della condanna concordata.
art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, c.p.
È richiamato in relazione alla qualificazione del reato e ai criteri di pena contestati nei ricorsi.
art. 7 legge n. 203 del 1991
È richiamato nei motivi relativi alla qualificazione aggravata del fatto e alla pena.
artt. 132 e 133 c.p.
Sono richiamati per contestare i criteri di dosimetria della pena.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Giustifica la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso una sentenza emessa all'esito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto i vizi che incidono sulla validità dell'accordo o sulla conformità della decisione all'accordo medesimo, nonché l'applicazione di una pena illegale.
- La doglianza sulla mera congruità della pena o sulla motivazione della sua determinazione è inammissibile quando il trattamento sanzionatorio sia stato oggetto di accordo tra le parti e recepito dal giudice.
- L'accordo raggiunto in appello sui punti del trattamento sanzionatorio comporta rinuncia alle corrispondenti censure nel successivo giudizio di legittimità, con formazione del giudicato interno su tali questioni.
- La pena è illegale solo quando non sia conforme al paradigma normativo; non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento di merito sulla sua entità o sui criteri di commisurazione.
- Nei ricorsi inammissibili segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →