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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39178/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato l'improcedibilità del procedimento per mancata proposizione della querela nei termini (art. 85 d.lgs. 150/2022) rispetto al reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 n. 2 c.p.), ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, da parte del PM, dell'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio (art. 625 n. 7 c.p.). Il Procuratore contesta la preclusione riconosciuta dal Tribunale al potere del PM di procedere, in udienza, alla contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e chiede annullamento per violazione dell'art. 178 lett. b) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il PM, alla prima udienza utile e nel contraddittorio, può procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio; la preclusione preventiva esercitata dal Tribunale è stata ritenuta illegittima. La Corte ha qualificato come nullità assoluta la decisione che ha impedito al PM di modificare l'imputazione (artt. 178 e 179 c.p.p.), ha annullato la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il Collegio distingue la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela dalla causa di estinzione (prescrizione); tale improcedibilità non impedisce automaticamente la contestazione suppletiva da parte del PM alla prima udienza utile.

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    Fissa il termine per la proposizione della querela per alcuni reati; il Tribunale aveva ritenuto intervenuta l'improcedibilità per decorso del termine, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non precluda al PM di contestare in udienza l'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Attribuisce al pubblico ministero il potere di formulare contestazioni suppletive di circostanze aggravanti; la Corte conferma che tale potere non soggiace a decadenze che ne impediscano l'esercizio alla prima udienza utile, quando emergono elementi che rendono il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le modalità di modificazione dell'imputazione in udienza (inserimento nel verbale, notifica all'imputato, sospensione e fissazione di nuova udienza); secondo la Cassazione il Tribunale avrebbe dovuto applicarla una volta effettuata la contestazione suppletiva.

  • art. 554-bis cod. proc. pen. comma 6

    Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza.

    La riforma Cartabia e l'art. 554-bis supportano l'obbligo/possibilità del giudice di sollecitare la modifica dell'imputazione e della relativa contestazione in udienza; rafforzano l'idea che il PM debba poter operare modifiche per garantire la corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

  • art. 178 lett. b) cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità per violazioni in atti fondamentali; la Corte ha ritenuto che la preclusione al PM nella formulazione dell'imputazione integri nullità assoluta.

  • art. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

    Contestata originariamente la fattispecie di furto di energia elettrica (art. 624) con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2; la decisione verte sul regime di procedibilità e sulla possibilità di sopravvenuta contestazione di aggravanti.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può, alla prima udienza utile e nel contraddittorio, formulare contestazioni suppletive di circostanze aggravanti che rendano il reato procedibile d'ufficio; il decorso del termine per la querela rispetto all'imputazione originaria non costituisce di per sé barriera insormontabile.
  • Il giudice non può precludere preventivamente al PM l'esercizio del potere di contestazione suppletiva: una simile preclusione può determinare la nullità assoluta della sentenza per vizio nella formulazione dell'imputazione.
  • Quando il PM modifica l'imputazione in udienza, il giudice deve osservare le formalità previste (inserimento nel verbale, notifica, eventuale sospensione e nuova udienza) ai sensi dell'art. 520 c.p.p.; in caso contrario si rischia l'illegittimità procedurale.
  • La riforma Cartabia (art. 554-bis) favorisce la correzione e l'adeguamento dell'imputazione in corso di processo: il giudice può e deve invitare il PM a modificare l'imputazione per garantire la corrispondenza tra fatto chiesto e pronuncia.
  • Nel caso di reati la cui procedibilità è stata modificata da interventi legislativi (es. d.lgs. 150/2022), l'inerzia della persona offesa nella proposizione della querela non esclude automaticamente la possibilità per il PM di trasformare il quadro di procedibilità mediante contestazione suppletiva nei termini processuali adeguati.

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